Testo del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, coordinato con la legge di conversione 5 giugno 1998, n. 176, recante: "Interventi urgenti in materia occupazionale"

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 1998 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Interventi urgenti in materia occupazionale

1. Sono prorogati: a) di ulteriori dodici mesi e nei confronti di un numero di soggetti fino ad un massimo di 3.500 unita' i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' di cui all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in corso alla data del 31 marzo 1998 per effetto di disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 1997, nella misura vigente alla predetta data del 31 marzo 1998; la proroga dei trattamenti di integrazione straordinaria salariale comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante; b) di ulteriori sei mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.

552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.

642, per i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e nella misura vigente a tale data.

1-bis. (( Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale )) (( puo' disporre che siano prorogati fino al 31 dicembre 1998 gli )) (( interventi di cui all'articolo 2-ter del decretolegge 29 )) (( settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla )) (( legge 26 novembre 1992, n. 460, come sostituito dall'articolo )) (( 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. )) (( 236, e successive modificazioni, nel limite delle risorse )) (( disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, )) (( comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993. )) 1-ter. (( Il trattamento ordinario di integrazione salariale )) (( puo' essere concesso dal Ministro del lavoro e della previdenza )) (( sociale per la durata massima di tre mesi e comunque non oltre )) (( il 30 giugno 1999, anche in deroga al limite di durata previsto )) (( dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427, nei )) (( confronti dei lavoratori dipendenti da aziende industriali )) (( esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione del marmo, )) (( nei casi in cui le predette aziende sospendano o riducano )) (( l'attivita' industriale per l'intervento dei servizi preposti o )) (( per la necessita' di adeguare i propri impianti e siti di )) (( estrazione alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza )) (( del lavoro, nell'ambito delle risorse disponibili nel...

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