R.D. 28 maggio 1931, n. 601. Disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice penale

AutoreRaffaele Greco - Andrea Nocera - Sergio Zeuli
Pagine1255-1264

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R.D. 28-05-1931, n. 601. Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 1931)

@Titolo I. Disposizioni di coordinamento

1 - Quando le leggi, i decreti e le convenzioni internazionali fanno menzione di pene criminali, correzionali o di polizia, devono considerarsi, per ogni effetto giuridico, come corrispondenti:

1) alle "pene criminali" [la pena di morte] (1), l’ergastolo e la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni;

2) alle "pene correzionali" le pene non indicate nei numeri 1 e 3;

3) alle "pene di polizia" le pene dell’arresto per un tempo non superiore nel massimo a tre mesi e dell’ammenda in misura non superiore nel massimo a lire mille.

Quando sia stata pronunciata condanna, si considerano pene criminali [la morte] (1), l’ergastolo e la reclusione per un tempo maggiore dei cinque anni.


(1) La pena di morte per i delitti contemplati nel codice penale, è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo dal d.lgs.lgt. 10-8-1944, n. 224.
L’art. 27, ultimo comma, della Costituzione, ha stabilito che non è ammessa la pena di morte se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
Il d.lgs. 22-1-1948, n. 21, ha soppresso la pena di morte per i delitti previsti da leggi penali speciali diverse da quelle militari, e l’art. 1 della l. 13-10-1994, n. 589, ha abolito la pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, sostituendola con la pena massima prevista dal codice penale.

2 - Quando le leggi, i decreti e le convenzioni internazionali fanno menzione di "crimini" per distinguerli dai delitti, si intendono per crimini i delitti che importano le pene indicate nel n. 1 dell’articolo precedente.

3 - Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali si fa menzione di "pene restrittive della libertà personale" o "individuale" e di una deter-minata durata di tali pene, si intendono richiamate quelle che il codice penale comprende sotto la denominazione di "pene detentive" o "pene restrittive della libertà personale", per la stessa durata.

4 - Per determinare se i reati preveduti dalle leggi, dai decreti e dalle convenzioni internazionali anteriori all’attuazione del codice penale sono delitti ovvero contravvenzioni, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti.

5 - I reati si considerano delitti o contravvenzioni secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite, sempre che la pena sia fra quelle indicate nell’articolo 17 del codice penale.

Tuttavia sono considerati contravvenzioni i reati preveduti dalle leggi anteriori al 19 ottobre 1930 per i quali dalla legge è stabilita la pena della multa non superiore a euro 206 (1), sola ovvero congiuntamente o alternativamente con l’ammenda o con una pena pecuniaria senza indicazione della specie, anche se determinate in misura fissa o proporzionale.

Non si tiene conto degli aumenti della pena della multa derivanti dal concorso di circostanze aggravanti.

Quando per il reato sono stabilite, congiuntamente o alternativamente, la pena

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detentiva e quella pecuniaria, anche se stabilita in misura fissa o proporzionale, per determinare se si tratta di un delitto ovvero di una contravvenzione si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.


(1) Importo così elevato per effetto dell’art. 113, comma 1, della l. 24-11-1981, n. 689.

6 - Quando la legge stabilisce una specie di pena diversa da quelle indicate nell’articolo 17 del codice penale, per deter-minare se si tratta di delitto ovvero di contravvenzione si ha riguardo alla pena corrispondente, a’ termini di questo decreto.

Si applicano i due ultimi capoversi dell’articolo 5.

7 - I reati per i quali la legge stabilisce soltanto la "pena pecuniaria", senza indicazione della specie, si considerano contravvenzioni se la pena non supera i 206 euro (1), e si considerano delitti se la pena supera i 206 euro (1).

Non si tiene conto degli aumenti di pena derivanti dal concorso di circostanze aggravanti.

I reati per i quali la legge stabilisce soltanto una pena pecuniaria proporzionale, senza indicazione della specie, si considerano contravvenzioni.


(1) Importo così elevato per effetto dell’art. 113, comma 1, della l. 24-11-1981, n. 689.

8 - Quando la legge stabilisce la pena della multa o dell’ammenda, senza deter-minarne l’ammontare, si applica rispettivamente la multa da euro 5 a euro 207 o l’ammenda da euro 2 a euro 30 (1).

Quando la legge stabilisce la "pena pecuniaria", senza determinarne l’ammontare, si applica l’ammenda da euro 2 a euro 30 (1).


(1) Importi così elevati per effetto dell’art. 113, comma 1, della l. 24-11-1981, n. 689.

9 - Quando per il concorso di una o più circostanze la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria stabilita per il reato, per determinare se si tratta di delitto ovvero di contravvenzione non si ha riguardo alla pena ordinaria, ma a quella di specie diversa.

10 - Nulla è innovato a quanto è stabilito nell’art. 61 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenente norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie.

11 - I reati che secondo le disposizioni precedenti si considerano contravvenzioni sono sempre perseguibili d’ufficio, anche se è stabilita la punibilità a querela della persona offesa.

12 - Quando è stabilita o richiamata una determinata specie di pena, di cui non è indicata la durata, corrisponde:

1) ai lavori forzati a tempo, la reclusione da dieci a venti anni;

2) alla casa di forza, la reclusione da tre a venti anni;

3) alla relegazione, la reclusione da tre a quindici anni;

4) alla reclusione, la reclusione da tre a dieci anni;

5) alla detenzione, la reclusione da due a sette anni;

6) al carcere, la reclusione fino a tre anni;

7) agli arresti, l’arresto da cinque giorni a un mese.

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Quando, invece, è indicata la durata della pena, la reclusione e l’arresto sono sostituiti alle pene corrispondenti per una eguale durata; ma in nessun caso può essere oltrepassato il massimo della pena stabilito dal codice penale.

Ai lavori forzati a vita è sostituito l’ergastolo.

Nulla è innovato circa ogni altra pena, diversa da quelle prevedute dal codice penale, che sia stabilita o richiamata da leggi, decreti o convenzioni internazionali.

[Tornano ad aver vigore le disposizioni del codice per la marina mercantile che stabiliscono la pena di morte] (1).


(1) Comma abrogato dall’art. 1329 del Codice della navigazione approvato con r.d. 30-3-1942, n. 327.

13 - Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali si fa menzione di pene restrittive della capacità giuridica, si intendono richiamate la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, la interdizione da una professione o da un’arte e la sospensione dell’esercizio di una professione o di un’arte secondo il codice penale.

14 - Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali si fa menzione della interdizione dai pubblici uffici senza che sia indicato se perpetua o temporanea ovvero della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte:

alla interdizione dai pubblici uffici corrisponde la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

alla sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte corrisponde la interdizione da una professione o da un’arte ovvero la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte, secondo che si tratti di delitto ovvero di contravvenzione.

15 - Quando non è stabilita la durata delle pene temporanee indicate nell’articolo precedente, la interdizione temporanea dai pubblici uffici si applica da tre mesi a cinque anni e la interdizione da una professione o da un’arte e la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte da quindici giorni a due anni.

16 - Quando la interdizione dai pubblici uffici o la sospensione da una professione o da un’arte sono prevedute dalle leggi, dai decreti e dalle convenzioni internazionali come effetti penali, senza che ne sia stabilita la durata, esse hanno una durata eguale a quella della pena detentiva inflitta o che dovrebbe scontarsi nel caso di conversione per insolvibilità del condannato.

Tuttavia, in nessun...

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