DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2007 - Coordinamento delle attivita'' di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 4, comma 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, che prevede la realizzazione del coordinamento delle attivita' di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

Visti gli articoli 23 e 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 1997, n. 412;

Ravvisata l'esigenza di garantire l'uniformita' dell'attivita' di prevenzione e vigilanza della pubblica amministrazione su tutto il territorio nazionale, anche al fine di individuare le priorita' e le modalita' dei rispettivi interventi nonche' le sinergie da sviluppare;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 20 dicembre 2007;

Sulla proposta dei Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale;

E m a n a il seguente decreto:

Art. 1.

Attivita' di coordinamento

  1. I Comitati regionali di coordinamento, d'ora in poi Comitati, istituiti presso ogni regione e provincia autonoma ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, svolgono i propri compiti di programmazione e di indirizzo delle attivita' di prevenzione e vigilanza nel rispetto delle indicazioni e dei criteri formulati a livello nazionale dai Ministeri della salute e del lavoro e della previdenza sociale e dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano al fine di individuare i settori e le priorita' d'intervento delle attivita' di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

  2. Il Comitato e' presieduto dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato, con la partecipazione degli assessori regionali competenti per le funzioni correlate e deve comprendere rappresentanti, territorialmente competenti: dei servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie locali, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), dei settori ispezione del lavoro delle direzioni regionali del lavoro, degli ispettorati regionali dei Vigili del fuoco, delle agenzie territoriali dell'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro (ISPESL), degli uffici periferici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), degli uffici periferici dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), degli uffici periferici dell'Istituto...

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