Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 9, 33, 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 11, comma 1, lettera d), e 18, comma 1, lettere
a), d), e) ed f), della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernenti il
riordino e la razionalizzazione degli interventi diretti a promuovere
il settore della ricerca scientifica e tecnologica, nonche' gli
organismi operanti nel settore stesso, l'individuazione di una sede
di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale
della ricerca; la previsione di organismi, strumenti e procedure per
la valutazione dei risultati sulle attivita' di ricerca e
dell'impatto dell'innovazione tecnologica; il riordino degli organi
consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che alle componenti
universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo della
produzione e dei servizi; nonche' la programmazione e il
coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali
della politica di ricerca;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che istituisce il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 febbraio 1998;
Acquisito il parere della commissione di cui all'articolo 5 della
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 aprile 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari
regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Programmazione
1. Il Governo, nel documento di programmazione economica e
finanziaria (DPEF), determina gli indirizzi e le priorita'
strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e
tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da
attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche
nazionali.
2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni
parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente
del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza
delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle
predette amministrazioni, e' predisposto, approvato e annualmente
aggiornato, ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, il
Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale. Il
PNR, con riferimento alla dimensione europea e internazionale della
ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle
realta' di ricerca regionali, definisce gli obiettivi generali e le
modalita' di attuazione degli interventi alla cui realizzazione
concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o
bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le
specificita' dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie
ed attivita' istituzionali, le universita' e gli enti di ricerca. Gli
obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree
tematiche, settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche
prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato.
3. Specifici interventi di particolare rilevanza strategica,
indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli
obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito
Fondo integrativo speciale per la ricerca, di seguito denominato
Fondo speciale, da istituire nello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a partire
dal 1 gennaio 1999, con distinto provvedimento legislativo, che ne
determina le risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari
stanziamenti per la ricerca e i relativi mezzi di copertura.
4. Le pubbliche amministrazioni, nell'adottare piani e programmi
che dispongono, anche parzialmente, in materia di ricerca, con
esclusione della ricerca libera nelle universita' e negli enti,
operano in coerenza con le finalita' del PNR, assicurando
l'attuazione e il monitoraggio delle azioni da esso previste per la
parte di loro competenza. I predetti piani e programmi sono
comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica (MURST) entro trenta giorni dalla data di adozione o di
approvazione.
5. I risultati delle attivita' di ricerca delle pubbliche
amministrazioni, ovvero di quella da esse finanziata, sono soggetti a
valutazione sulla base di criteri generali indicati dal comitato di
cui all'articolo 5, comma 1, nel rispetto della specificita' e delle
metodologie delle diverse aree disciplinari e tematiche.
6. In allegato alla relazione previsionale e programmatica di cui
all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono riportate le
spese per attivita' di ricerca a carico di ciascuna amministrazione
dello Stato, degli enti di ricerca da esse vigilati o finanziati e
delle universita', sostenute nell'ultimo esercizio finanziario e
indicate come previsione nel triennio, secondo criteri di
individuazione e di esposizione determinati con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
Art. 2.
Competenze del CIPE
1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) esercita, ai sensi del presente decreto, le seguenti funzioni:
a) valuta, preliminarmente all'approvazione del DPEF da parte del
Consiglio dei Ministri, lo schema degli indirizzi di cui all'articolo
1, comma 1;
b) approva il PNR e gli aggiornamenti annuali, delibera in ordine
all'utilizzo del Fondo speciale e valuta periodicamente l'attuazione
del PNR;
c) approva apposite direttive per il coordinamento con il PNR dei
piani e programmi delle pubbliche amministrazioni, anche nel corso
della loro attuazione;
d) esamina, ai sensi della legge 27 febbraio 1967, n. 48, gli
stanziamenti per la ricerca delle amministrazioni pubbliche.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 e' coordinato dal
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
nell'ambito di un'apposita commissione per la ricerca, di seguito
denominata commissione, da istituirsi presso il CIPE ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.
430. La commissione, nel lavoro istruttorio per gli atti di cui al
comma 1, opera sulla base di proposte preliminari del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con
l'apporto delle amministrazioni partecipanti.
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica si avvale come supporto di una segreteria tecnica
istituita presso il MURST, nell'ambito della potesta' regolamentare
di organizzazione di detto ministero. La segreteria opera anche come
supporto della commissione e delle strutture ad essa collegate. Con
decreto ministeriale sono altresi' determinate le modalita' per
l'utilizzazione di personale comandato da altre amministrazioni, enti
e istituzioni, nonche' i limiti numerici per il ricorso a personale
qualificato con contratto a tempo determinato senza oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato. Il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, ai fini delle attivita' di cui al
comma 2, puo' acquisire osservazioni e proposte del comitato di
esperti di cui all'articolo 3, dei consigli scientifici nazionali e
della assemblea di cui al successivo articolo 4. Al Ministro possono
inviare proposte anche universita', enti di ricerca, ricercatori
pubblici e privati, nonche' organismi di consulenza tecnico
scientifica afferenti alle amministrazioni pubbliche.
Art. 3.
Comitati di esperti per la politica della ricerca
1. Il Governo si avvale di un comitato di esperti per la politica
della ricerca (CEPR), istituito presso il MURST, composto da non piu'
di 9 membri, nominati dal Presidente del Consiglio, su proposta del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
scelti tra personalita' di alta qualificazione del mondo scientifico,
tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali, assicurando
l'apporto di competenze diverse. Con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono
determinate la durata del mandato e le norme generali di
funzionamento. I dipendenti pubblici possono essere collocati in
aspettativa per la durata del mandato.
2. Le indennita' spettanti ai membri del comitato sono determinate
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, a valere sullo stato di previsione del MURST.
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica affida ai membri del comitato o al comitato nella sua
collegialita' compiti di consulenza e di studio concernenti la
politica e lo stato della ricerca, nazionale e internazionale.
4. Il CEPR, nell'esercizio delle sue funzioni, puo' corrispondere
con tutte le amministrazioni pubbliche al fine di ottenere notizie e
informazioni, nonche' puo' chiedere collaborazione per specifiche
attivita'. Le amministrazioni dello Stato possono a loro volta
avvalersi del CEPR per pareri su programmi e attivita' di ricerca di
propria competenza.
5. Il CEPR si avvale della segreteria di cui all'articolo 2, comma
3.
Art. 4.
Consigli scientifici nazionali
e assemblea della scienza e della tecnologia
1. I consigli scientifici nazionali (CSN) sono organi
rappresentativi della comunita' scientifica nazionale, universitaria
e degli enti di ricerca.
2. I consigli scientifici nazionali, integrati da rappresentanti
delle amministrazioni pubbliche, del mondo della produzione, dei
servizi e delle forze sociali, costituiscono l'assemblea della
scienza e della tecnologia (AST).
3. Con uno o piu' regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
sono determinati:
a) le aree di riferimento e il...
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