Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 9, 33, 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11, comma 1, lettera d), e 18, comma 1, lettere

a), d), e) ed f), della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernenti il

riordino e la razionalizzazione degli interventi diretti a promuovere

il settore della ricerca scientifica e tecnologica, nonche' gli

organismi operanti nel settore stesso, l'individuazione di una sede

di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale

della ricerca; la previsione di organismi, strumenti e procedure per

la valutazione dei risultati sulle attivita' di ricerca e

dell'impatto dell'innovazione tecnologica; il riordino degli organi

consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che alle componenti

universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo della

produzione e dei servizi; nonche' la programmazione e il

coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali

della politica di ricerca;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che istituisce il Ministero

dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 27 febbraio 1998;

Acquisito il parere della commissione di cui all'articolo 5 della

legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 30 aprile 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,

di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari

regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Programmazione

1. Il Governo, nel documento di programmazione economica e

finanziaria (DPEF), determina gli indirizzi e le priorita'

strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e

tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da

attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche

nazionali.

2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni

parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente

del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza

delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle

predette amministrazioni, e' predisposto, approvato e annualmente

aggiornato, ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, il

Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale. Il

PNR, con riferimento alla dimensione europea e internazionale della

ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle

realta' di ricerca regionali, definisce gli obiettivi generali e le

modalita' di attuazione degli interventi alla cui realizzazione

concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o

bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le

specificita' dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie

ed attivita' istituzionali, le universita' e gli enti di ricerca. Gli

obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree

tematiche, settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche

prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato.

3. Specifici interventi di particolare rilevanza strategica,

indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli

obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito

Fondo integrativo speciale per la ricerca, di seguito denominato

Fondo speciale, da istituire nello stato di previsione del Ministero

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a partire

dal 1 gennaio 1999, con distinto provvedimento legislativo, che ne

determina le risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari

stanziamenti per la ricerca e i relativi mezzi di copertura.

4. Le pubbliche amministrazioni, nell'adottare piani e programmi

che dispongono, anche parzialmente, in materia di ricerca, con

esclusione della ricerca libera nelle universita' e negli enti,

operano in coerenza con le finalita' del PNR, assicurando

l'attuazione e il monitoraggio delle azioni da esso previste per la

parte di loro competenza. I predetti piani e programmi sono

comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica

e tecnologica (MURST) entro trenta giorni dalla data di adozione o di

approvazione.

5. I risultati delle attivita' di ricerca delle pubbliche

amministrazioni, ovvero di quella da esse finanziata, sono soggetti a

valutazione sulla base di criteri generali indicati dal comitato di

cui all'articolo 5, comma 1, nel rispetto della specificita' e delle

metodologie delle diverse aree disciplinari e tematiche.

6. In allegato alla relazione previsionale e programmatica di cui

all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono riportate le

spese per attivita' di ricerca a carico di ciascuna amministrazione

dello Stato, degli enti di ricerca da esse vigilati o finanziati e

delle universita', sostenute nell'ultimo esercizio finanziario e

indicate come previsione nel triennio, secondo criteri di

individuazione e di esposizione determinati con decreto del Ministro

dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di

concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica.

Art. 2.

Competenze del CIPE

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica

(CIPE) esercita, ai sensi del presente decreto, le seguenti funzioni:

a) valuta, preliminarmente all'approvazione del DPEF da parte del

Consiglio dei Ministri, lo schema degli indirizzi di cui all'articolo

1, comma 1;

b) approva il PNR e gli aggiornamenti annuali, delibera in ordine

all'utilizzo del Fondo speciale e valuta periodicamente l'attuazione

del PNR;

c) approva apposite direttive per il coordinamento con il PNR dei

piani e programmi delle pubbliche amministrazioni, anche nel corso

della loro attuazione;

d) esamina, ai sensi della legge 27 febbraio 1967, n. 48, gli

stanziamenti per la ricerca delle amministrazioni pubbliche.

2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 e' coordinato dal

Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica

nell'ambito di un'apposita commissione per la ricerca, di seguito

denominata commissione, da istituirsi presso il CIPE ai sensi

dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.

430. La commissione, nel lavoro istruttorio per gli atti di cui al

comma 1, opera sulla base di proposte preliminari del Ministro

dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con

l'apporto delle amministrazioni partecipanti.

3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e

tecnologica si avvale come supporto di una segreteria tecnica

istituita presso il MURST, nell'ambito della potesta' regolamentare

di organizzazione di detto ministero. La segreteria opera anche come

supporto della commissione e delle strutture ad essa collegate. Con

decreto ministeriale sono altresi' determinate le modalita' per

l'utilizzazione di personale comandato da altre amministrazioni, enti

e istituzioni, nonche' i limiti numerici per il ricorso a personale

qualificato con contratto a tempo determinato senza oneri aggiuntivi

per il bilancio dello Stato. Il Ministro dell'universita' e della

ricerca scientifica e tecnologica, ai fini delle attivita' di cui al

comma 2, puo' acquisire osservazioni e proposte del comitato di

esperti di cui all'articolo 3, dei consigli scientifici nazionali e

della assemblea di cui al successivo articolo 4. Al Ministro possono

inviare proposte anche universita', enti di ricerca, ricercatori

pubblici e privati, nonche' organismi di consulenza tecnico

scientifica afferenti alle amministrazioni pubbliche.

Art. 3.

Comitati di esperti per la politica della ricerca

1. Il Governo si avvale di un comitato di esperti per la politica

della ricerca (CEPR), istituito presso il MURST, composto da non piu'

di 9 membri, nominati dal Presidente del Consiglio, su proposta del

Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,

scelti tra personalita' di alta qualificazione del mondo scientifico,

tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali, assicurando

l'apporto di competenze diverse. Con decreto del Ministro

dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono

determinate la durata del mandato e le norme generali di

funzionamento. I dipendenti pubblici possono essere collocati in

aspettativa per la durata del mandato.

2. Le indennita' spettanti ai membri del comitato sono determinate

con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica

e tecnologica, a valere sullo stato di previsione del MURST.

3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e

tecnologica affida ai membri del comitato o al comitato nella sua

collegialita' compiti di consulenza e di studio concernenti la

politica e lo stato della ricerca, nazionale e internazionale.

4. Il CEPR, nell'esercizio delle sue funzioni, puo' corrispondere

con tutte le amministrazioni pubbliche al fine di ottenere notizie e

informazioni, nonche' puo' chiedere collaborazione per specifiche

attivita'. Le amministrazioni dello Stato possono a loro volta

avvalersi del CEPR per pareri su programmi e attivita' di ricerca di

propria competenza.

5. Il CEPR si avvale della segreteria di cui all'articolo 2, comma

3.

Art. 4.

Consigli scientifici nazionali

e assemblea della scienza e della tecnologia

1. I consigli scientifici nazionali (CSN) sono organi

rappresentativi della comunita' scientifica nazionale, universitaria

e degli enti di ricerca.

2. I consigli scientifici nazionali, integrati da rappresentanti

delle amministrazioni pubbliche, del mondo della produzione, dei

servizi e delle forze sociali, costituiscono l'assemblea della

scienza e della tecnologia (AST).

3. Con uno o piu' regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo

17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del

Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica

sono determinati:

a) le aree di riferimento e il...

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