Coordinamento consortile per la competitività delle imprese tra codice civile e leggi speciali

AutoreGian Domenico Mosco
Pagine123-131
Gian Domenico Mosco
Coordinamento consortile per la competitività delle imprese
tra codice civile e leggi speciali
1. È dicile comprendere i consorzi tra imprenditori, e intravederne le stesse linee
di sviluppo economico e giuridico, se non si riporta alla mente la loro storia.
Si tratta di una storia singolare sotto il prolo sia fenomenologico, sia regolatorio.
Quando i consorzi – o, come più spesso allora venivano chiamati, i sindacati indu-
striali – attraggono l’attenzione della dottrina economica nei primi decenni del secolo
scorso, già convivevano nella prassi operativa e nelle ricostruzioni interpretative la na-
lizzazione anticoncorrenziale e quella di mera collaborazione interimprenditoriale senza
obiettivi di limitazione della concorrenza.
L’emersione a livello legislativo del fenomeno, con il conseguente svilupparsi an-
che degli studi giuridici in materia, avviene negli anni trenta del ’900, ma è di stampo
pubblicistico.
La legge 16 giugno 1932, n. 834 sui consorzi obbligatori e il d.l. 16 aprile 1936, n.
1296, convertito nella legge n. 961 del 1937, sui consorzi volontari, sono infatti elemen-
ti importanti della gestione pubblica dell’economia da parte del fascismo.
L’intervento governativo sui consorzi assecondava, e rendeva strumento della poli-
tica dirigistica dell’economia, la deriva verso cartelli e oligopoli voluta da imprese e
banche in risposta alla crisi del ’29. Si rivolgeva pertanto a consorzi che non solo disci-
plinavano produzione o commercializzazione, ma che avevano raggiunto obbligatoria-
mente o volontariamente dimensioni (quanto a produzione rappresentata) tali da inci-
dere sul mercato, dunque certamente anticoncorrenziali.
Il sostegno ai consorzi, anziché la messa a punto di una legislazione antitrust – quest’ul-
tima introdotta invece, come si sa, negli Stati Uniti a cavallo tra ’800 e ’900 – richiedeva
cautela nella denizione del fenomeno, che andava presentato nella prospettiva rassicuran-
te e positiva di una disciplina delle attività economiche dei consorziati volta al loro coordi-
namento e razionalizzazione in linea con la situazione del mercato di riferimento.
Questa stessa impostazione caratterizza la disciplina privatistica dei consorzi che
nasce con il nuovo codice civile del ’42.
Non vi è dubbio che i consorzi siano considerati sotto il prolo della concorrenza,
come dimostrano, tra l’altro, la collocazione della loro disciplina nel titolo X del libro V
assieme proprio a quella della concorrenza e il contenuto di più di una norma: da quella
sui consorzi di contingentamento (art. 2603, comma 3) a quella (originaria) sulla dura-
ta (art. 2604), a quella sui controlli e sulle ispezioni (art. 2605). Del resto, ogni dubbio
viene meno scorrendo le disposizioni sui consorzi obbligatori (artt. 2616-2617) e sui
controlli dell’autorità governativa (artt. 2618/2620), che ripropongono i principi della
legislazione consortile degli anni trenta.
La denizione di consorzio si limita tuttavia a parlare di contratti che hanno per
oggetto la disciplina delle attività economiche degli imprenditori consorziati mediante

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