LEGGE REGIONALE 17 luglio 2014, n. 12 - Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 'Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381'. (14R00336)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte I n. 19 del 17 luglio 2014) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze ai sensi degli articoli 45 e 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e fermi restando i propri atti di programmazione, con la presente legge riconosce e sostiene il ruolo e la funzione pubblica esercitata dalle cooperative sociali che, al fine della gestione dei servizi alla persona e dell'inserimento lavorativo delle persone di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, promuovono l'autogestione e la partecipazione dei cittadini, affermandosi come imprese di carattere sociale che costruiscono coesione sociale e beni relazionali, anche in rapporto di sussidiarieta' con le amministrazioni pubbliche, con cui collaborano in maniera sinergica per l'erogazione di beni e servizi. 2. La presente legge, in attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) detta norme: a) per l'istituzione dell'albo regionale delle cooperative sociali;

  1. per determinare, ferma restando la titolarita' e la responsabilita' sulla programmazione degli enti locali, le forme di partecipazione della cooperazione sociale alla progettazione, gestione, realizzazione ed erogazione degli interventi nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi alla persona, secondo quanto previsto dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) ed entro la programmazione del Piano sociale e sanitario regionale;

  2. per disciplinare i rapporti fra le attivita' delle cooperative sociali e quelle dei servizi pubblici aventi contenuto sociale, socio-assistenziale, socio-educativo, socio-sanitario, educativo e sanitario, nonche' con le attivita' di formazione professionale ed educazione permanente e di sviluppo dell'occupazione e delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento all'inserimento lavorativo delle persone di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3;

  3. per individuare criteri e modalita' di affidamento e conferimento dei servizi a cui devono essere uniformati i rapporti tra istituzioni...

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