Società cooperativa costituita sotto forma di società a responsabilità limitata

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alGennaio 2008

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Repertorio n. . . . Raccolta n. . . .

@Atto costitutivo della società cooperativa

". . . - Società cooperativa" L'anno . . . il giorno . . . del mese di . . .

Nel mio studio sito in . . . Via . . . n. . . .

Avanti a me, Dr. . . . notaio in . . . iscritto nel collegio notarile del distretto di . . . senza assistenza di testimoni, per espressa rinuncia fattane dai comparenti, d'accordo fra di loro e con il mio con senso.

Sono presenti: - . . .

- . . .

Detti signori, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, con questo atto convengono e stipulano di costituire tra essi una società cooperativa che sarà disciplinata dai seguenti patti:

@@Titolo I denominazione - sede - durata

ART. 1 - COSTITUZIONE È costituita una Società cooperativa denominata ". . . Società cooperativa"

ART. 2 - SEDE La cooperativa ha sede nel Comune di . . . all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopra indicato con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra indicato. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci. La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

ART. 3 - NORME APPLICABILI Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica. Page 393

ART. 4 - DURATA La Cooperativa ha durata fino al . . . e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria

@@Titolo II oggetto

ART. 5 - OGGETTO La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto: . . .

. . .

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o ut ili per il raggiungimento degli scopi sociali. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo le opportunità contingenti, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali. La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico - amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio, della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema d'imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni d'investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività d'intermediazione mobiliare; del D.L.vo 1° settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria; dell'art. 16 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia d'intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o albi professionali. La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento1. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del c.c. Page 394

Eventuale per le cooperative di lavoro 2 Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

@@Titolo III soci

ART. 6 - NUMERO E REQUISITI DEI SOCI Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Gli aspiranti soci devono possedere un'anzianità di lavoro (o un'esperienza imprenditoriale) di almeno . . . anni, nonché un'esperienza in qualità di socio cooperatore in cooperative affini o similari di almeno . . . anni. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti. Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate. Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa. Page 395

ART. 7 - PROCEDURA DI AMMISSIONE Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

. . .

. . .

la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui agli articoli . . . del presente statuto. L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo . . . e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dall'art. . . ., delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione, anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al successivo articolo 10, determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto. In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto. In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta...

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