Convocazione dell'assemblea a mezzo di posta elettronica certificata (PEC)
Autore | Antonio Nucera |
Pagine | 436-437 |
436
giur
4/2015 Arch. loc. e cond.
MERITO
ConvoCaZione
dell’assemblea a meZZo
di posta elettroniCa
CertifiCata (peC)
di Antonio Nucera
Con la sentenza in rassegna il Tribunale di Genova
dà una prima interpretazione del disposto di cui al terzo
comma dell’art. 66 disp. att. c.c., sulla forma dell’avviso
per convocare l’assemblea condominiale, in particolare,
soffermandosi sull’invio della convocazione mediante po-
sta elettronica certificata, la cosiddetta Pec.
L’interesse che suscita la pronuncia è, quindi, duplice:
da un lato, perché tratta, in via generale, delle modalità
di convocazione di un’assemblea di condominio dopo le
modifiche recate, in punto, dalla legge di riforma della
normativa condominiale (L. n. 220/2012); dall’altro, per-
ché affronta, nello specifico, la questione relativa all’invio
telematico della convocazione.
Iniziamo dal primo aspetto: le modalità di convocazione
dell’assemblea.
Al riguardo va, anzitutto, precisato che l’attuale testo
del citato art. 66 disp. att. c.c., prevede, per quanto qua di
interesse, che l’avviso debba essere comunicato – “almeno
cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in
prima convocazione” – “a mezzo di posta raccomandata,
posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a
mano”.
Il testo precedente l’entrata in vigore della legge di ri-
forma nulla disponeva, invece, circa la forma dell’avviso di
convocazione, limitandosi a prevedere che dovesse “essere
comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata
per l’adunanza”. Il che aveva portato la giurisprudenza ad
escludere che l’avviso de quo dovesse necessariamente
rivestire la forma scritta, potendo assolvere lo scopo –
secondo i giudici – anche la semplice convocazione orale,
ferma restando, comunque, la necessità della prova della
effettiva conoscenza dell’avviso da parte dei condòmini
(cfr., fra le altre, Cass. sent. n. 3231 del 25 maggio 1984).
Nel caso posto all’attenzione del giudice ligure si di-
scuteva in merito alla legittimità di una delibera di cui si
chiedeva l’annullamento perché adottata in un’assemblea
che si assumeva non ritualmente convocata. In partico-
lare, si contestava il fatto che il relativo avviso – inviato
per posta elettronica certificata dall’amministratore – non
fosse rispettoso dei requisiti di forma di cui al predetto
art. 66 disp. att. c.c., dal momento che il condomino desti-
natario era titolare solo di una casella di posta elettronica
ordinaria.
Il principale interrogativo da sciogliere, quindi, era se
la convocazione, nella circostanza, fosse, o meno, avvenu-
ta in modo rituale.
Al quesito il giudicate dà risposta negativa. Secondo il
Tribunale, infatti, “il chiaro tenore letterale della norma”
e l’“indicazione di specifiche modalità di convocazione”
portano a considerare che “il legislatore abbia voluto tipiz-
zare le forme della comunicazione”, con la conseguenza
che, se in passato vigeva il principio di libertà delle forme,
“per cui l’unico criterio concretamente applicabile doveva
ritenersi essere quello che garantisse il raggiungimento
dello scopo, con le modifiche intervenute con la L. n. 220
del 2012 l’amministratore di condominio deve utilizzare le
forme scritte imposte dalla norma”. E siccome – prosegue
il giudice ligure – nella specie solo l’amministratore era
titolare di Pec mentre parte ricorrente era titolare di una
semplice casella di posta elettronica e la comunicazione
mediante posta elettronica certificata presuppone – per-
ché sia validamente effettuata – che entrambi gli utenti
(mittente e destinatario) siano titolari di Pec, la conclu-
sione non può che essere quella di ritenere non rispettati
i requisiti di forma richiesti dall’art. 66 disp. att. c.c. per la
rituale convocazione dell’assemblea e, conseguentemente,
viziate le decisioni nell’occasione adottate.
Insomma, per il Tribuna di Genova il più volte citato
art. 66 disp. att. c.c., facendo chiaro riferimento all’espres-
sione “posta elettronica certificata”, implica un requisito
di forma che può ritenersi rispettato solo se mittente e de-
stinatario siano titolari, entrambi, di una casella di posta
certificata, sicché l’invio di una convocazione d’assemblea
ad un condomino non dotato di Pec è di per sé sufficiente
a violare il disposto normativo.
Ma è proprio così?
Per rispondere al quesito occorre naturalmente, in via
preliminare, chiarire cosa si intenda per posta elettronica
certificata.
Si tratta di uno strumento che, attraverso una serie
di operazioni informatiche, consente di avere certezza
sull’invio e sulla ricezione di un messaggio di posta elet-
tronica. In particolare, secondo la definizione che ne dà
l’art. 1, D.L.vo n. 82 del 7 marzo 2005 (“Codice dell’ammi-
nistrazione digitale”: provvedimento che, contrariamente
a quanto può far presumere il titolo, è applicabile, per la
parte che qua interessa, anche nei rapporti tra privati) è
“un sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio
e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica
e di fornire ricevute opponibili”. E sostanzialmente nello
stesso senso si esprime anche il D.P.R. n. 68 dell’11 febbra-
io 2005 (“Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo
della posta elettronica certificata”), che, all’art. 1, defini-
sce la Pec “ogni sistema di posta elettronica nel quale è
fornita al mittente documentazione elettronica attestante
l’invio e la consegna di documenti informatici”.
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