LEGGE 12 luglio 2012, n. 100 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile. (12G0123)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

  1. Il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 12 luglio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5203):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti) il 16 maggio 2012.

Assegnato alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VIII (ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 17 maggio 2012 con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni V, VI, VII, X e questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite I e VIII, in sede referente, il 23, 29, 30 e 31 maggio 2012; il 5, 6, 7, 13 e 14 giugno 2012.

Esaminato in aula il 18 e 19 giugno 2012 e approvato il 20 giugno 2012. Senato della Repubblica (atto n. 3372):

Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (affari costituzionali) e 13ª (territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 21 giugno 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 25 giugno 2012.

Esaminato dalle Commissioni riunite 1ª e 13ª, in sede referente, il 26 giugno 2012 e il 4 luglio 2012.

Esaminato in aula il 27 giugno 2012 e il 10 luglio 2012 e approvato l'11 luglio 2012.

Avvertenza:

Il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.

113 del 16 maggio 2012.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta

Ufficiale alla pag. 34.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15

MAGGIO 2012, N. 59

All'articolo 1:

al comma 1:

la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

a) all'articolo 2 e' premesso il seguente:

"Art. 1-bis. - (Servizio nazionale della protezione civile). - 1. E' istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare l'integrita' della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, per il conseguimento delle finalita' del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

3. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri"

;

dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

b-bis) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

"Art. 3. - (Attivita' e compiti di protezione civile). - 1. Sono attivita' di protezione civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attivita' necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2.

2. La previsione consiste nelle attivita', svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.

3. La prevenzione consiste nelle attivita' volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilita' che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attivita' di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attivita' non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonche' l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attivita' di esercitazione.

4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.

5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

6. I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 15, comma 3-bis, e a quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di protezione civile.

7. Alle attivita' di cui al presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente";

b-ter) dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

"Art. 3-bis. -...

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