L'art. 51, D.l.vo 213/98 e la conversione in euro di sanzioni pecuniarie penali o amministrative espresse in lire. I Problemi applicativi

AutoreDavide Di Felice
Pagine605-606

Page 605

@1. Il quadro normativo.

L'art. 51, comma 1 del D.L.vo 24 giugno 1998, n. 213, ha disposto che a partire dal 1° gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 2001 (c.d. periodo transitorio), ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative si intende espressa anche in euro secondo il tasso di conversione 1.

A decorrere dal 1° gennaio 2002, invece, con la messa in circolazione definitiva della nuova moneta, ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in euro secondo il tasso di conversione; laddove l'operazione di conversione qui prevista producesse un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali.

In sostanza, nel periodo transitorio 1° gennaio 1999 - 31 dicembre 2001 viene operata la c.d. «conversione virtuale» delle sanzioni - con la semplice indicazione di queste anche in euro - mentre a partire dal 1° gennaio 2002 verrà operata la «conversione reale» delle sanzioni, con obbligo di indicazione e di pagamento delle stesse esclusivamente in euro.

Allo scopo di salvaguardare il principio del favor rei, la conversione reale avviene arrotondando per difetto l'importo in euro eliminando i decimali, laddove ve ne siano per effetto della medesima conversione 2.

@2. Lo scopo della norma. La compressione del principio del favor rei.

L'espressa previsione di un meccanismo di arrotondamento per difetto solo per il periodo definitivo, porta però a due conseguenze.

Viene differenziata l'entità dell'importo delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative a seconda del momento di irrogazione (1 gennaio 1999/31 dicembre 2001 oppure successivo) e, conseguentemente, a seconda del periodo (transitorio o definitivo) di introduzione della moneta unica.

L'importo della sanzione in lire e il corrispondente pagamento effettuato nel periodo transitorio non corrispondono al medesimo importo in euro e al corrispondente pagamento effettuato nel periodo definitivo (ad es. lire 500.000 = euro 258,22; convertendo la sanzione senza decimali si hanno 258 euro, pari a lire 499.557,66 calcolate al tasso ufficiale di conversione di lire 1936,27, con una differenza di lire 442,34).

Vi è differenza tra i soggetti a seconda del momento in cui la sanzione è loro inflitta: coloro che risultano condannati nel periodo transitorio si trovano a dover sopportare una sanzione in lire superiore, per importo, rispetto a quella che...

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