Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, recante interventi urgenti in materia occupazionale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, recante interventi urgenti in materia occupazionale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 5 giugno 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: Flick

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 1998, N. 78.

All'articolo 1:

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: "1-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' disporre che siano prorogati fino al 31 dicembre 1998 gli interventi di cui all'articolo 2-ter del decretolegge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993.

1-ter. Il trattamento ordinario di integrazione salariale puo' essere concesso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la durata massima di tre mesi e comunque non oltre il 30 giugno 1999, anche in deroga al limite di durata previsto dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427, nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende industriali esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione del marmo, nei casi in cui le predette aziende sospendano o riducano l'attivita' industriale per l'intervento dei servizi preposti o per la necessita' di adeguare i propri impianti e siti di estrazione alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, nell'ambito delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e nel limite massimo di lire 6 miliardi per l'anno 1998.

1-quater. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' prevedere, con durata, criteri e limiti stabiliti con proprio decreto, che i trattamenti gia' previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, i cui effetti sono fatti salvi ai sensi dell'articolo 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, continuino ad essere erogati nei limiti finanziari preordinati allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

1- quinquies. Dopo il comma 4 dell'articolo 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e' inserito il seguente: ''4-bis. La Societa' per l'imprenditoria giovanile S.p.a. e' autorizzata a provvedere, alla stipula del contratto di finanziamento...

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