LEGGE 27 novembre 2020, n. 159 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

Coming into Force04 Dicembre 2020
Enactment Date27 Novembre 2020
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2020/12/03/20G00182/ORIGINAL
Published date03 Dicembre 2020
Official Gazette PublicationGU n.300 del 03-12-2020
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Il decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129.

  3. Il decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148.

  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 novembre 2020 MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei

ministri

Speranza, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 OTTOBRE 2020, N. 125

All'articolo 1:

al comma 3, lettera b), il numero 1) e' sostituito dal seguente:

1) il numero 16-ter e' sostituito dal seguente:

"16-ter. Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27"

;

al comma 3, lettera b), dopo il numero 6) e' inserito il seguente:

6-bis) al numero 32, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "L'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' prorogato fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza"

;

al comma 3, lettera b), numero 8), capoverso 34-bis, dopo le parole: «n. 104» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

4-bis. All'articolo 100, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Si procede, in ogni caso, al rinnovo dei mandati dei componenti degli organi statutari degli enti di cui al presente comma, laddove scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, entro il 31 gennaio 2021".

4-ter. Al fine di garantire la qualita' delle indagini effettuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi degli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nel periodo dello stato emergenziale da COVID-19, i termini per la fornitura dei dati da parte dei soggetti indicati nel comma 1 del citato articolo 7, compresi nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono riaperti fino al 31 marzo 2021. L'ISTAT provvede alla riapertura delle relative piattaforme informatiche o alla comunicazione delle diverse modalita' per la fornitura dei dati statistici da parte dei soggetti indicati nel comma 1 del citato articolo 7 fino al 31 marzo 2021, data dalla quale decorrono i termini per l'accertamento delle violazioni.

4-quater. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 aprile 2021".

4-quinquies. All'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021".

4-sexies. Resta fermo il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) previsto per il 16 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Diparti-mento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

4-septies. L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-quinquies e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-sexies e' dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso e' dovuto secondo le regole ordinarie.

4-octies. All'articolo 116 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il termine previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, e' differito al 31 dicembre 2020".

4-novies. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021".

4-decies. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".

4-undecies. In considerazione della crescente diffusione dell'accesso ai servizi finanziari in modalita' digitale da parte di cittadini e imprese durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, della comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE del 24 settembre 2020 (COM(2020) 591 final), nonche' delle proroghe di cui al comma 3, lettera b), numeri 3) e 4), del presente articolo, all'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, le parole da: "entro" fino a "presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2021";

b) al comma 2-ter:

1) alla lettera a), dopo le parole: "diciotto mesi" sono aggiunte le seguenti...

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