LEGGE 19 marzo 1993, n. 68 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica

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Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 gennaio 1992, n. 11, 17 marzo 1992, n. 233, 20 maggio 1992, n. 289, 20 luglio 1992, n. 342, 18 settembre 1992, n. 382, ad eccezione dell'articolo 18 di quest'ultimo decreto, e 19 novembre 1992, n. 440, nonche' dell'articolo 8 del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, dell'articolo 16 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, e dell'articolo 16 del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325.

  3. I comuni, nell'ambito delle attivita' volte a realizzare i fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, possono trasformare gli enti comunali di consumo costituiti ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 90, come modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 1045, ratificati, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1952, n. 1901, in societa' per azioni senza il vincolo della proprieta' prevalente di cui al citato articolo 22, comma 3, lettera e), della legge n. 142 del 1990.

  4. La commissione amministratrice dell'ente comunale di consumo e' tenuta a ratificare, nei trenta giorni successivi all'avvenuta esecutivita', la delibera consiliare con la quale e' disposta la trasformazione.

  5. Il patrimonio dell'ente comunale di consumo, risultante dall'ultimo bilancio, e' conferito previo accertamento della sua consistenza, effettuato da parte della commissione amministratrice sulla base di quanto disposto dall'articolo 2343 del codice civile, alla societa' per azioni e ne costituisce il capitale iniziale. La societa' per azioni derivante dalla trasformazione emettera' azioni del valore di lire 1.000 cadauna, o multipli, per un importo globale pari al capitale determinato ai sensi del presente comma.

  6. Le azioni della societa' di cui al comma 5 sono, in prima istanza, attribuite al comune che ne dispone ai sensi delle norme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

  7. Il sindaco in qualita' di presidente del consiglio di amministrazione della societa' di cui al comma 5 provvede agli adempimenti di legge entro venti giorni dalla ratifica da parte della commissione amministratrice di cui al comma 4.

  8. Per il conferimento dei beni e di qualsiasi altro valore di proprieta' degli enti comunali di consumo si applicano i benefici di cui all'articolo 12, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni ed integrazioni.

  9. Alle costituite societa' per azioni verra' rilasciata licenza di commercio sulla base delle categorie merceologiche e delle superfici in essere al momento della trasformazione in conformita' alla normativa per il commercio, anche se in deroga alle previsioni della pianificazione commerciale locale.

  10. La delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e' estesa anche alla disciplina delle tariffe per il trattamento e lo stoccaggio in discariche dei rifiuti solidi urbani prevedendo che le stesse siano soggette all'approvazione delle giunte regionali competenti per territorio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 marzo 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei

Ministri

MANCINO, Ministro dell'interno

BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO

Avvertenza Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, e' stato

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.

14 del 19 gennaio 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),

le modifiche apportate dalla presente legge di conversione

hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di

conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del

giorno 5 aprile 1993.

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 18 GENNAIO 1993, N. 8.

All'articolo 1:

al comma 2, terzo periodo, la parola: "secondo" e' sostituita dalla seguente: "terzo";

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e' abrogato.

2-ter. I mutui afferenti l'edilizia giudiziaria e carceraria e l'edilizia scolastica, con ammortamento a totale carico dello Stato, sono concessi dalla Cassa depositi e prestiti in deroga ad eventuali limitazioni quantitative e qualitative della sua attivita' creditizia";

dopo il comma 5, e' inserito il seguente:

"5-bis. La sospensione prevista dall'articolo I, comma 6, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applica sino al 30 settembre 1993 per i mutui di cui al comma 2. Il rimborso degli oneri alla Cassa depositi e prestiti avviene a partire dal 1 gennaio 1995";

al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i contributi assegnati fino al 18 novembre 1992 il termine di sessanta giorni per il rendiconto decorre dal 28 febbraio 1993".

All'articolo 2:

dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:

"5-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo -30 dicembre 1992, n. 504, e' aggiunto il seguente comma:

"4-bis. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, e' subordinata inoltre alla presentazione della dichiarazione del legale rappresentante dell'ente dell'avvenuta approvazione del regolamento di contabilita' e di quello per la disciplina dei contratti, previsti dall'articolo 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142"".

All'articolo 4:

al comma 10, dopo le parole: "di lire 80.000 milioni per l'anno 1992", sono inserite le seguenti: "e di lire 75.000 milioni per l'anno 1993";

al comma 14, le parole da: "I comuni" fino a: "relative spese." sono sostituite dalle seguenti: "Per consentire il finanziamento di lavori diversi da quelli originariamente previsti o per utilizzare contributi comunitari, erariali o regionali finalizzati agli investimenti, con copertura parziale o totale delle relative spese, i comuni, le province, i loro consorzi e le comunita' montane nel corso dell'esercizio adottano, con atto consiliare, variazioni' al bilancio di previsione in corso, fermo restando l'obbligo di approvare il piano finanziario prima del progetto.";

al comma 15, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sospensione non si applica altresi' per i mutui autorizzati con la legge 23 dicembre 1992, n. 505, a favore dei comuni delle zone del Belice colpiti dal terremoto del 1968 e di quelli della Sicilia occidentale colpiti dal terremoto del 1981";

dopo il comma 15, e' aggiunto il seguente:

"15-bis. Le quote di finanziamento previste dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8. convertito, con modificazioni, dalla legge 27...

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