LEGGE 27 febbraio 2017, n. 18 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno

Coming into Force01 Marzo 2017
Enactment Date27 Febbraio 2017
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2017/02/28/17G00032/ORIGINAL
Published date28 Febbraio 2017
Official Gazette PublicationGU n.49 del 28-02-2017
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 febbraio 2017 MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del

Consiglio dei ministri

De Vincenti, Ministro per la

coesione territoriale e il

Mezzogiorno Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2016, N. 243

All'articolo 1:

al comma 1, lettera b):

al capoverso 8.4:

al terzo periodo, dopo la parola: «realizzare» sono inserite le seguenti: «, sentiti l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente della Puglia (ARPA Puglia) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, allo scopo di favorire il reinserimento del personale stesso nell'ambito del ciclo produttivo»;

dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «I commissari straordinari specificano, nella relazione di cui al comma 10-bis, i predetti interventi di decontaminazione e risanamento ambientale e il loro stato di attuazione»;

al capoverso 8.5:

dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «I criteri di selezione sono resi pubblici nei siti internet istituzionali dei comuni medesimi»;

al terzo periodo, le parole: «con delibera 10 del 1° maggio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «con la deliberazione n. 10/2016 del 1° maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016»;

al comma 2:

alla lettera a) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione e' inviata dal Ministro vigilante alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia»;

alla lettera b), le parole: «in spesa nello stato previsione» sono sostituite dalle seguenti: «allo stato di previsione della spesa»;

al comma 3:

dopo le parole: «Tavolo istituzionale permanente» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20,»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La regione Puglia presenta al Ministero della salute, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sulle attivita' svolte, con la rendicontazione delle risorse utilizzate e degli interventi realizzati nell'anno precedente. La relazione e' inviata dal Ministro della salute alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia»;

al comma 4, le parole: «sui saldi di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «in termini di fabbisogno e di indebitamento netto»;

dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

5-bis. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: "sino al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2017"

;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' proroga in materia di progetti di efficienza energetica e risanamento ambientale di grandi dimensioni».

Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:

Art. 1-bis (Integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA). - 1. Allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, e' autorizzata, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, la spesa nel limite di 24 milioni di euro per l'anno 2017. All'onere, pari a 24 milioni di euro, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nell'anno 2017, di una quota di corrispondente importo delle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. E' corrispondentemente ridotta di 24 milioni di euro la quota di risorse da destinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso Fondo di rotazione per essere destinata al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

.

All'articolo 2:

al comma 1:

al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che non siano in una situazione di conflitto di interessi»;

al secondo periodo, la parola: «collocato» e' sostituita dalle seguenti: «e' collocato»;

al terzo periodo, le parole: «in fuori ruolo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «fuori ruolo»;

al comma 2:

le parole: «per un periodo non inferiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Commissario presenta annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo e sulle criticita' eventualmente riscontrate. La relazione e' inviata dal medesimo Ministro alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia»;

al comma 3, le parole: «dall'articolo 1, comma 1, della» sono sostituite dalla seguente: «dalla»;

il comma 4 e' sostituito dal seguente:

4. A decorrere dalla data dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, i Commissari straordinari nominati per l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano dal proprio incarico. Contestualmente, le risorse presenti nelle contabilita' speciali ad essi intestate sono trasferite ad apposita contabilita' speciale intestata al Commissario unico, presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; le risorse destinate agli interventi di cui al presente articolo in relazione alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 60/2012 del 30 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012, confluiscono nella disponibilita' del Commissario con le modalita' di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014. Con le stesse modalita' confluiscono altresi' nella disponibilita' del Commissario unico tutte le risorse finanziarie pubbliche da destinare agli interventi di cui al comma 2 del presente articolo per effetto di quanto statuito dal CIPE con le delibere nn. 25/2016 e 26/2016 del 10 agosto 2016, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 266 e n. 267 del 14 e del 15 novembre 2016

;

al comma 5, dopo le parole: «i Commissari» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 4» e dopo le parole: «attuazione degli interventi di competenza» sono inserite le seguenti: «, con le difficolta' riscontrate nell'esecuzione dei medesimi,»;

il comma 6 e' sostituito dal seguente:

6. Entro sessanta giorni dalla richiesta del Commissario unico ai sensi del comma 7-ter dell'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, le regioni trasferiscono le risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo in relazione alla delibera del CIPE n. 60/2012, gia' trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, dandone informazione al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni di cui al periodo precedente, fermo restando l'accertamento dell'eventuale responsabilita' derivante dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1, in qualita' di Commissario ad acta, adotta i relativi necessari provvedimenti

;

al comma 7, le parole: «sentita la competente Autorita', ovvero la Regione» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalita' previste con deliberazione adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sentito l'ente di governo d'ambito e fermo restando l'equilibrio economico-finanziario della gestione, ovvero la regione per le relative risorse»;

al comma 8:

al primo periodo, le parole: «dell'articolo 134» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 2 e 8 nonche', ove applicabile, del comma 5 dell'articolo 134»;

il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Tale albo e' trasmesso, entro sessanta giorni dalla predisposizione, anche per posta elettronica certificata, all'Autorita' nazionale...

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