LEGGE 23 dicembre 1940, n. 1914 - Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 1888, per la istituzione di speciali organi per l'applicazione della legge 21 agosto 1939-XVII, n. 1241, concernente la perdita della cittadinanza da parte delle persone di origine e di lingua tedesca domiciliate in Alto Adige

Coming into Force31 Gennaio 1941
End of Effective Date15 Dicembre 2009
Enactment Date23 Dicembre 1940
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1941/01/31/040U1914/CONSOLIDATED/20081222
Published date31 Gennaio 1941
Official Gazette PublicationGU n.25 del 31-01-1941
Articoli
Art 1.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1888, per la istituzione di speciali organi per l'applicazione della legge 21 agosto 1939-XVII, n. 1241, con cernente la perdita della cittadinanza da parte delle persone di origine e di lingua tedesca domiciliate in Alto Adige, con le seguenti modificazioni:

All'art. 4 e' sostituito il seguente:

L'Ente nazionale per le Tre Venezie e tutti gli altri Uffici ed Enti che esplicano attivita' connesse coi compiti affidati alla Delegazione devono agire in armonia con le sue direttive

.

Dopo l'art, 4, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 4-bis - L'Ente nazionale per le Tre Venezie rileva beni liquidati a termine dell'art. 2, eventualmente anche per conto di altri Enti o Istituti, senza che gli occorra, per quanto riguarda gli acquisti, il parere del Comitato consultivo richiesto dall'art. 10, lettera d), della legge 27 novembre 1939-XVIII, n. 1780, e, per quanto concerne il rilievo di quote azionarie o di quote di partecipazione in Societa' o Enti, l'autorizzazione governativa prevista dall'art. 2, n. 5, della legge medesima.

«Il verbale della consegna all'Ente predetto di tali beni e di quelli che esso abbia acquistati sul libero mercato, sempre da cittadini germanici rimpatriati e da allogeni tedeschi emigranti, ha valore di atto pubblico traslativo della proprieta' ed e' titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge. Esso e redatto, in caso di rifiuto o di mancato intervento senza giustificato motivo, in assenza dell'interessato.

«Alle facolta' conferite all'Ente dall'art. 2 della legge 27 novembre 1939-XVII1, n. 1780, e' aggiunta quella di alienare fondi sia rustici che urbani comunque pervenutigli.

«Art. 4-ter. - Le esenzioni fiscali previste dall'art. 17 della legge 27 novembre 1939-XVIII, n. 1780, si applicano a tutti gli atti comunque concernenti la liquidazione dei beni di cui all'art. 2, pur se acquistati sul libero mercato, e comprendano anche le tasse, imposte indirette...

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