LEGGE 25 marzo 1991, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, recante integrazione dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato a societa' aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie

Coming into Force26 Marzo 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/03/25/091G0134/ORIGINAL
Enactment Date25 Marzo 1991
Published date25 Marzo 1991
Official Gazette PublicationGU n.71 del 25-03-1991
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, recante integrazione dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato a societa' aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 25 marzo 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

BERNINI, Ministro dei trasporti Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

AVVERTENZA: Il decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, e' stato

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.

20 del 24 gennaio 1991.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),

le modifiche apportate dalla presente legge di conversione

hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di

conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta

Ufficiale alla pag. 29.

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE

IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 1991, N. 25

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: "', nonche' lo studio, la progettazione e la costruzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie;'" sono sostituite dalle seguenti: "', nonche' la progettazione esecutiva e la costruzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie per il sistema alta velocita', per le quali il recupero e la remunerazione del capitale investito avviene attraverso lo sfruttamento economico effettuato da parte della societa' stessa. Ad essa in nessun caso possono partecipare fornitori e costruttori interessati alla realizzazione degli investimenti effettuati dalla societa'. L'esercizio delle infrastrutture cosi' realizzate e' riservato alla gestione unitaria dell'ente 'Ferrovie...

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