LEGGE 28 luglio 1989, n. 267 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, recante disposizioni urgenti per l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate tardivamente entro il 5 giugno 1989 e per i versamenti di imposta effettuati entro la stessa data, nonche' disposizioni per la sospensione degli effetti dell'articolo 26, comma 8, del decretolegge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154

Coming into Force03 Agosto 1989
Enactment Date28 Luglio 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/08/02/089G0352/CONSOLIDATED/19911231
Published date02 Agosto 1989
Official Gazette PublicationGU n.179 del 02-08-1989
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, recante disposizioni urgenti per l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate tardivamente entro il 5 giugno 1989 e per i versamenti di imposta effettuati entro la stessa data, nonche' disposizioni per la sospensione degli effetti dell'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Art 2.
  1. I decreti ministeriali di approvazione dei modelli di dichiarazione devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati, relativamente all'imposta sul valore aggiunto, e non oltre il 15 gennaio dell'anno in cui devono essere utilizzati, relativamente alle imposte sui redditi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 luglio 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

FORMICA, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Art 2.
  1. I decreti ministeriali di approvazione dei modelli di dichiarazione devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati, relativamente all'imposta sul valore aggiunto, e non oltre il 15 gennaio dell'anno in cui devono essere utilizzati, relativamente alle imposte sui redditi.1

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 luglio 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

FORMICA, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AGGIORNAMENTO (1)

La L. 30 dicembre 1991, n. 413 ha disposto (con l'art. 79, comma 2) che "I decreti ministeriali di approvazione dei modelli di dichiarazione per l'anno...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT