LEGGE 18 luglio 2003, n. 180 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense
LEGGE 18 luglio 2003, n.180
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2003,
n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione
alla professione forense.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
-
Il
, n. 112, recantemodifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
-
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3998)
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro della giustizia (Castelli) il 22 maggio 2003.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 26 maggio 2003 con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I, V e VII.
Esaminato dalla II commissione il 28 maggio 2003, 3, 4, 18, 19 giugno 2003.
Esaminato in aula il 23, 25 giugno 2003 e approvato il 26 giugno 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2354)
Assegnato alla 2™ commissione (Giustizia), in sede referente, il 27 giugno 2003 con pareri delle commissioni 1™, 5™ e 7™.
Esaminato dalla 1™ commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 2 luglio 2003.
Esaminato dalla 2™ commissione il 2, 8 luglio 2003.
Esaminato in aula il 16 luglio 2003 e approvato il 17 luglio 2003.
Avvertenza
Il decreto-legge n. 21 maggio 2003, n. 112, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
117 del 22 maggio 2003.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 54.
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 MAGGIO 2003, N.112
All'articolo 1
nella rubrica, la parola: "Istituzione" e' sostituita dalla seguente: "Modifica" e dopo le parole: "dell'articolo 9 del"
sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al"; al comma 1, all'alinea, dopo le parole: "L'articolo 9 del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al"; al comma 1, il capoverso 3 e' sostituito dal seguente
"3. Il certificato di cui ai commi 1 e 2 individua la Corte di appello presso cui il praticante puo' sostenere gli esami di avvocato"; dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente
"1-bis. Fino al 31 dicembre 2003, il certificato di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante risulta essere iscritto alla data di entrata in...
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