La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e i conflitti di legge nei giudizi statali

AutoreCarella, Gabriella
Pagine9-27
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CAPITOLO PRIMO
La Convenzione europea dei diritti dell’uomo
e i conflitti di legge nei giudizi statali
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Aspetti problematici del rapporto tra Conven-
zione europea dei diritti dell’uomo e diritto internazionale privato e
ruolo della giurisprudenza della Corte europea. – 3. Funzioni svolte
dalla Convenzione in materia di diritto internazionale privato: fun-
zioni di novazione del fondamento del diritto internazionale privato e
di interpretazione. – 4. Segue: funzione di controllo delle norme di
diritto internazionale privato del foro, delle norme straniere richiamate
e delle sentenze straniere e autonomia rispetto al limite dell’ordine
pubblico.
1. Premessa
Alle soglie del terzo millennio, la tutela internazionale dei
diritti umani ha pervaso, modificandoli, tutti i settori materiali
del diritto interno; tuttavia, una rilevante eccezione rispetto a
tale influsso è costituita dall’ambito del diritto internazionale
privato inteso in senso ampio come inclusivo delle norme sulla
legge applicabile, sul riconoscimento delle sentenze e sulla giu-
risdizione.
Tale settore appare tutt’oggi caratterizzato da una sorta di
“immunità” rispetto alla problematica dei diritti umani confer-
mata sia dalla scarsezza delle pronunce che considerano tale
aspetto, sia dalla limitata considerazione di esso da parte della
dottrina. Ciò non può che suscitare meraviglia anche in conside-
razione dell’importanza assunta da alcuni atti in materia di diritti
umani. In particolare, è noto che la Convenzione europea dei
diritti dell’uomo del 4 novembre 1950 (Convenzione), di cui è
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parte il nostro Stato, non si limita ad affermare tali diritti, ma ne
garantisce l’applicazione grazie alla istituzione di un organo giu-
risdizionale, la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte), a
cui possono rivolgersi direttamente gli individui, che adotta
sentenze obbligatorie per lo Stato interessato1. A tale conven-
zione, inoltre, è stato espressamente riconosciuto il rango di
fonte interposta tra le norme costituzionali e quelle ordinarie
e, di conseguenza, la utilizzabilità come parametro di costitu-
zionalità delle leggi ordinarie2. Per le suddette caratteristiche,
unitamente considerate, la Convenzione ha una possibilità di
incidenza sull’ordinamento interno superiore rispetto a quella
delle altre norme internazionali in tema di diritti umani e mo-
stra di essere lo strumento più efficace e più idoneo ad una
penetrazione di tale problematica nel diritto internazionale
privato. Per questo motivo, con il presente volume sono stati
affrontati taluni dei profili di incidenza della disciplina con-
venzionale in ambito internazionalprivatistico, al fine di dare un
primo contributo all’apertura di un più ampio dibattito in dottri-
na e per sollecitare una maggiore attenzione da parte dei pratici
del diritto.
Nelle pagine che seguono, invece, si cercherà di riportare ad
unità gli spunti che emergono dai differenti saggi delineando in
via generale l’influenza della Convenzione sul sistema di diritto
internazionale privato.
1 Su tale meccanismo di garanzia, nella sua forma originaria ed in quella
attuale, v. V. STARACE, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e l’ordi-
namento italiano, Bari, 1992; ID., The Quality of the Control Machinery Estab lished
by the European Convention on Human Rights Owing to its Protocol No. 11,
in The Global Community. Yearbook of International Law and J urisprudence,
2001, p. 61 ss., e, in versione italiana, in L. LIPPOLIS (a cura di) , La Dichiara-
zione universale dei diritti dell’uomo verso il Duemila, Napoli-Roma, 2001, p.
137 ss.
2 V. Corte cost., 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349, reperibili sul sito
www.cortecostituzionale.it e in dottrina, di recente, L. GAROFALO, Obblighi
internazionali e funzione legislativa, Torino, 2009.

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