La Convenzione di Lanzarote e le nuove norme a tutela dei minori

AutoreChiara Giuli
Pagine237-247
237
Rivista penale 3/2014
Dottrina
LA CONVENZIONE
DI LANZAROTE E LE NUOVE
NORME A TUTELA DEI MINORI
di Chiara Giuli
SOMMARIO
1. La Convenzione di Lanzarote e la prevenzione degli abusi
sessuali sui minori. 2. La Convenzione e l’ordinamento giu-
ridico italiano. 3. La fattispecie di Istigazione a pratiche di
pedof‌ilia e pedopornograf‌ia. 4. La fattispecie di adescamento
di minorenni. 5. Conclusioni.
1. La Convenzione di Lanzarote e la prevenzione degli
abusi sessuali sui minori
Con la legge n. 172 del 1 ottobre 2012 è stata recepita
all’interno del nostro ordinamento la Convenzione del
Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori dallo sfrut-
tamento e dagli abusi sessuali, adottata a Lanzarote il 25
ottobre 2007, strumento importantissimo per la lotta allo
sfruttamento sessuale dei minori, tristemente diffuso a li-
vello globale ed in costante aumento (1) negli ultimi anni.
Il legislatore italiano, per eseguire gli impegni pattizia-
mente assunti in sede internazionale (2), ha introdotto
nuove fattispecie di reato e modif‌icato alcune norme pree-
sistenti al f‌ine di renderle compatibili con i molteplici
obiettivi elencati nel primo articolo della Convenzione e
ricomprendenti la prevenzione, la lotta allo sfruttamento
ed agli abusi sessuali perpetrati nei confronti dei bambini,
la protezione delle vittime, nonché l’intensif‌icazione e pro-
mozione della cooperazione nazionale ed internazionale.
È proprio alla luce di queste f‌inalità che vanno lette
anche le fattispecie introdotte dalla novella legislativa
e che presentano, tuttavia, prof‌ili critici sia dal punto di
vista contenutistico-redazionale che applicativo: si tratta
dell’ipotesi di Istigazione a pratiche di pedof‌ilia e pedo-
pornograf‌ia (art. 414-bis) ed il c.d. grooming, ossia l’ade-
scamento di minorenni (art. 609 - undecies).
La prima fattispecie, denominata in un primo momento
“pedof‌ilia e pedopornograf‌ia culturale” e priva di un corri-
spettivo nel testo della Convenzione ratif‌icata, presenta
un esiguo prof‌ilo di autonomia rispetto alla fattispecie di
Istigazione a delinquere contenuta nell’articolo preceden-
te, mentre attraverso l’articolo 609-undecies il legislatore
ha recepito, del delitto di adescamento, una formulazione
diversa rispetto a quella originaria della Convenzione: en-
trambe le norme, tuttavia, oltre a presentare aspetti critici
di tassatività e determinatezza, hanno il compito di as-
surgere a “norma di chiusura” per incriminare qualsivoglia
comportamento ritenuto “deviato” così portando ad una no-
tevole, e pericolosa, anticipazione della soglia di punibilità.
Siffatta tendenza, invero, era già emersa nei preceden-
ti interventi legislativi in materia, operati con la legge n.
269 del 1998 e 38 del 2006, al punto che non è mancato
chi abbia ritenuto di poter desumere, dall’intero assetto
normativo prospettantesi, gli elementi complessivi di una
dichiarazione di guerra al «nemico pedof‌ilo» (3): queste
riforme, e non da ultimo quella del 2012, anticipando ul-
teriormente la soglia di rilevanza penale e facendo così
rientrare condotte prodromiche a quelle costituenti abuso
stricto sensu inteso, sebbene ispirate dalla condivisibile
«preoccupazione che la crescente diffusione attraverso
le reti informatiche di materiale a carattere pedoporno-
graf‌ico possa da un lato contribuire a incrementarne la
domanda e dall’altro favorire l’adescamento di minori
destinati a essere sfruttati a f‌ini sessuali» (4), hanno
determinato lo spostamento dell’attenzione del legislatore
dalla tutela del minore alla perversione del reo (5), in
potenziale contrasto con il principio di materialità (6).
Quale ulteriore conferma si possono, da ultimo, richiama-
re i lavori preparatori della legge del 2012, durante i quali
si è addirittura auspicato, da parte di forze politiche “poco
moderate”, l’uso di farmaci a base di ormoni per bloccare
la libido dei soggetti pedof‌ili (7).
2. La Convenzione e l’ordinamento giuridico italiano
Le modif‌iche apportate dalla legge di ratif‌ica della Con-
venzione riguardano non solo il diritto penale sostanziale,
(alla cui trattazione occorre limitarsi per evidenti esigen-
ze di economia), ma anche le misure di sicurezza e pene
accessorie nonché, da ultimo, alcune disposizioni del
codice di rito (8).
Prima fra tutte occorre menzionare l’attesa introduzio-
ne della def‌inizione del concetto di “pornograf‌ia minorile”,
prevista ora dal comma VII dell’articolo 600-ter, che viene
sì riformato, ma non in modo da chiarire le perplessità
sollevate dalla più accorta dottrina in merito alla compa-
tibilità della norma con la libertà sessuale riconosciuta al
minore infraquattordicenne (9).
All’indomani dell’approvazione della legge n. 38 del
2006 non è mancato chi non avesse lamentato la necessità
Rivista_Penale_03_2014.indb 237 27-02-2014 11:43:18

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