LEGGE 15 dicembre 2005, n. 277 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.

    Art. 2.

    Ordine di esecuzione

  2. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 76 della Convenzione stessa.

    Art. 3.

    Copertura finanziaria

  3. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 5.870 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    Art. 4.

    Entrata in vigore

  5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 15 dicembre 2005 CIAMPI

    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

    LAVORI PREPARATORI

    Camera dei deputati (atto n. 5422):

    Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 15 novembre 2004.

    Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 2 dicembre 2004 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, IX e XI.

    Esaminato dalla III commissione il 18 gennaio e 26 maggio 2005.

    Esaminato in aula il 30 maggio 2005 e approvato il 31 maggio 2005.

    Senato della Repubblica (atto n. 3472):

    Assegnato alla 3 commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 giugno 2005 con pareri delle commissioni 1, 2, 5, 6, 8, 11 e commissione speciale in materia d'infanzia e di minori.

    Esaminato dalla 3 commissione il 27 settembre e 5 ottobre 2005.

    Relazione scritta presentata il 6 ottobre 2005 (atto n.

    3472-A - relatore sen. Provera).

    Esaminato in aula e approvato il 22 novembre 2005.

    CONVENZIONE CONSOLARE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UCRAINA

    La Repubblica Italiana e l'Ucraina, denominate di seguito "Parti Contraenti", desiderando sviluppare le relazioni consolari, facilitare la tutela dei diritti e degli interessi di entrambi gli Stati, dei loro cittadini e delle persone giuridiche, rafforzare i rapporti di amicizia e di collaborazione tra le Parti Contraenti, confermando che per la disciplina delle materie non contemplate dalla presente Convenzione saranno applicate le norme degli accordi internazionali in vigore per entrambe le Parti Contraenti, ed in particolare le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, nonche' le norme del diritto internazionale consuetudinario, hanno convenuto quanto segue:

    CAPITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

    Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente Convenzione le espressioni seguenti vanno cosi' intese a) per "Stato d'invio", la Parte Contraente che nomina i funzionari consolari; b) per "Stato di residenza% la Parte Contraente nel territorio della quale i funzionari consolari esercitano le proprie funzioni; c) per "Ufficio "consolare" qualsiasi Consolato Generale, Consolato, Vice-Consolato o Agenzia Consolare; d) per "circoscrizione consolare", il territorio attribuito ad un Ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari; e) per "Capo dell'Ufficio consolare", la persona incaricata di agire in tale qualita'; f) per "funzionario consolare", ogni persona, ivi compreso il Capo dell'Ufficio Consolare, incaricata di esercitare le funzioni consolari; g) per "impiegato consolare", ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare; h) per "membro del personale di servizio", ogni persona adibita al servizio domestico di un Ufficio consolare; i) per "membro dell'Ufficio consolare% i funzionari consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio; j) per "membro del personale consolare", i funzionari consolari diversi dal Capo dell'Ufficio consolare, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio; k) per "membro del personale privato", una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro dell'Ufficio consolare; l) per "membro della famiglia", il coniuge, nonche' i figli, ed i genitori di un membro dell'Ufficio consolare che sono legalmente a suo carico e con esso conviventi; m) per "locali consolari", gli edifici o le parti di edifici inclusi i terreni ad essi attinenti che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio consolare, nonche' la residenza del Capo dell'Ufficio consolare; n) per "archivi consolari", tutte le carte, i documenti, la corrispondenza, i libri, i film, i mezzi tecnici per la raccolta, conservazione ed utilizzazione di informazioni, i registri dell'Ufficio consolare inclusi i registri informatizzati, il materiale di cifra e di codice, gli schedari e qualunque mobile destinati alla loro protezione e conservazione; o) per "nave dello Stato d'invio", ogni nave per la navigazione marittima o fluviale che sia registrata in conformita' alla legislazione dello Stato d'invio, comprese le navi di proprieta' di quest'ultimo, ad eccezione delle navi militari; p) per "aeromobile dello Stato d'invio", ogni aeromobile registrato in conformita' alla legislazione civile dello Stato d'invio compresi gli aeromobili che appartengono allo Stato d'invio, ad eccezione degli aeromobili militari.

    CAPITOLO II ISTITUZIONE DI UFFICI CONSOLARI, NOMINA DEI FUNZIONARI E DEGLI IMPIEGATI CONSOLARI ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONSOLARI

    Articolo 2 Istituzione di un Ufficio consolare 1. Un Ufficio consolare puo' essere istituito sul territorio dello Stato di residenza soltanto con iI consenso di quest'ultimo.

  6. La sede dell'Ufficio consolare, la sua classe e la circoscrizione consolare sono stabilite dallo Stato d'invio e sottoposte all'approvazione dello Stato di residenza.

  7. Ulteriori modifiche alla sede, alla classe ed alla circoscrizione dell'Ufficio consolare non possono essere apportate dallo Stato di invio se non con il consenso dello Stato di residenza.

  8. E' altresi' richiesto il consenso dello Stato di residenza nel caso in cui l'Ufficio consolare intenda aprire un ufficio appartenente all'ufficio consolare situato al di fuori della sede di quest'ultimo.

  9. In mancanza di un accordo specifico sull'entita' dei membri del personale consolare, lo Stato di residenza puo' proporre che essa sia mantenuta nei limiti di cio' che detto Stato ritiene ragionevole e normale, in considerazione delle circostanze e delle condizioni esistenti nella circoscrizione consolare e con riguardo alle esigenze dell'Ufficio consolare.

    Articolo 3 Nomina dei funzionari e degli impiegati consolari ed esercizio delle funzioni 1.

    Nomina ed ammissione del Capo dell'Ufficio consolare

    1. Lo Stato d'invio trasmette al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza la lettera patente sulla nomina del Capo dell'Ufficio consolare; b) dopo la presentazione della lettera patente lo Stato di residenza rilascia al Capo dell'Ufficio consolare l'exequatur gratuitamente ed entro il termine piu' breve possibile; c) nel caso in cui lo Stato di residenza rifiuti di rilasciare l'exequatur, esso non e' tenuto a comunicare allo Stato d'invio i motivi di tale rifiuto, d) il Capo dell'Ufficio consolare potra' cominciare a esercitare le proprie funzioni dopo che lo Stato di residenza gli avra' rilasciato l'exequatur; e) in attesa della concessione dell'exequatur lo Stato di residenza puo' autorizzare il Capo dell'Ufficio consolare ad espletare provvisoriamente le proprie funzioni; f) dopo la concessione al Capo dell'Ufficio consolare dell'exequatur o dell'autorizzazione ad espletare provvisoriamente le sue funzioni lo Stato di residenza informa immediatamente le Autorita' competenti della circoscrizione consolare e adatta le misure necessarie affinche' il Capo dell'Ufficio consolare possa adempiere agli obblighi propri del suo incarico e beneficiare dei diritti, vantaggi, privilegi ed immunita' previsti dalla presente Convenzione.

  10. Nomina dei funzionari e degli impiegati consolari

    1. lo Stato d'invio notifica anticipatamente alle autorita' competenti dello Stato di residenza la nomina dei funzionari e degli impiegati consolari; b) lo Stato di residenza autorizza i funzionari consolari che non sono Capo dell'Ufficio consolare all'esercizio delle loro funzioni consolari; c) nel caso in cui lo Stato di residenza rifiuti di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni consolari, esso non e' tenuto a comunicare allo Stato d'invio i motivi di tale rifiuto; d) il funzionario consolare che non e' Capo dell'Ufficio potra' esercitare le proprie funzioni solo dopo che lo Stato di residenza gli avra' rilasciato l'autorizzazione; e) prima della concessione dell'autorizzazione lo Stato di residenza puo' autorizzare il funzionario consolare ad esercitare provvisoriamente le proprie funzioni; f) dopo la concessione al funzionario consolare dell'autorizzazione o di una autorizzazione provvisoria ad espletare le sue funzioni lo Stato di residenza informa immediatamente le Autorita' competenti della circoscrizione consolare e adotta le misure necessarie affinche' il funzionario consolare possa adempiere agli obblighi propri del suo incarico e beneficiare dei diritti, vantaggi, privilegi ed immunita'...

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