CARD: Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto in attuazione dell'art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254

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CARD: CONVENZIONE
TRA ASSICURATORI PER IL
RISARCIMENTO DIRETTO
IN ATTUAZIONE DELL’ART. 13
DEL DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
DEL 18 LUGLIO 2006, N. 254
Edizione 2011
Def‌inizioni
Agli effetti della presente Convenzione, i termini e le
espressioni che seguono non hanno altro signif‌icato che
quello riportato nelle rispettive def‌inizioni:
a) CARD: Convenzione tra Assicuratori per il Risarci-
mento Diretto;
b) CID: Convenzione Indennizzo Diretto;
c) CTT: Convenzione Terzi Trasportati;
d) SARC: Servizio Aziendale di Riferimento per le Con-
venzioni;
e) SIC: Sistema Informatico integrato Controlli Auto;
f) SITA: Sistema Informatico Targhe Auto;
g) CONCARD: Struttura dedicata al controllo delle pra-
tiche gestite dalle imprese partecipanti alla Convenzione;
h) Codice delle assicurazioni: il decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 - G.U. n. 239 del 13-10-2005- Suppl.
Ordinario n.163;
i) Impresa Gestionaria: l’impresa tenuta alla gestione
convenzionale del danno ai sensi delle Convenzioni CID-
CTT;
j) Impresa Debitrice: l’impresa che, assicurando il vei-
colo responsabile in tutto o in parte del sinistro, è tenuta
al rimborso del risarcimento effettuato dalla Gestionaria;
j) Sinistro: Complesso delle gestioni convenzionali
di competenza dell’impresa Gestionaria per il medesimo
sinistro;
k) Partita di danno: Insieme delle gestioni afferenti il
medesimo danneggiato risarcibili secondo Convenzione
l) Tipologia di danno: Può riguardare danni al veicolo,
danni alla persona del conducente e dei trasportati, danni
alle cose trasportate appartenenti al conducente o al pro-
prietario o al trasportato.
m) Voci di danno: per danni a persona (Biologico, pa-
trimoniale, non patrimoniale, spese mediche, rivalsa di
assicuratori sociali, datori di lavoro) per danni a cose (Ri-
parazione o sostituzione delle cose trasportate) per danni
al veicolo (Riparazione del veicolo, stima per differenza,
fermo tecnico, svalutazione, trasporto, ecc.)
n) Modulo di Constatazione Amichevole (C.A.I.): si
intende quello disciplinato dall’art. 143 del Codice delle
Assicurazioni. Per modulo a f‌irma congiunta si intende
quello recante tutti i requisiti previsti dall’art.17.
o) Ciclomotori targati: si intendono quelli dotati del
sistema di targatura previsto ai sensi del Decreto del Pre-
sidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153.
p) Gestione Totale: risarcimento effettuato dalla Ge-
stionaria in assenza di responsabilità del proprio assicu-
rato
q) Gestione Concorsuale: risarcimento effettuato dalla
Gestionaria in presenza di responsabilità concorsuale del
proprio assicurato
r) Stanza di compensazione: complesso di regolazioni
contabili dei rapporti economici tra imprese partecipanti
s) GSC: Gestore della Stanza di Compensazione
t) Sinistri “Recidivi”: quando una delle due targhe sia
rimasta coinvolta in almeno 3 sinistri (escluso quello og-
getto dell’interrogazione) negli ultimi 6 mesi.
u) Plafond: limite economico oltre il quale il rimborso
all’impresa Gestionaria di un danno alla persona viene
effettuato con riferimento all’effettivo importo risarcito
sulla base dello specif‌ico algoritmo di calcolo.
v) “Forfait”: costo medio del danno stabilito dal Comi-
tato Ministeriale per la regolazione dei rapporti contabili
tra imprese.
PARTE PRIMA
CARD DIRITTI ED OBBLIGHI DERIVANTI
DELLE IMPRESE
Art. 1 Scopo e f‌inalità della CARD
1. La presente Convenzione generale, di seguito deno-
minata CARD è composta di tre parti:
- parte 1^ Normativa generale
- parte 2^ Convenzione Indennizzo Diretto (CID)
- parte 3^ Convenzione Terzi Trasportati (CTT)
ed ha lo scopo di def‌inire le regole di cooperazione tra
imprese assicuratrici in ordine alla organizzazione ed alla
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gestione del sistema di risarcimento diretto e ai rimborsi
ed alle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati
ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del Codice delle As-
sicurazioni e del D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006 e succes-
sive modif‌iche.
2. Le Convenzioni riportate nelle parti 2-3 si distinguo-
no invece dal punto di vista sostanziale e normativo per
ambito di applicazione, tipologia di gestione del danno,
modalità di regolazione dei rapporti contabili tra imprese
partecipanti.
3. Con la sottoscrizione della Convenzione, ogni impre-
sa assume una duplice veste:
- quella di Gestionaria quando provvede alla trattazio-
ne ed alla liquidazione del sinistro in nome e per conto
dell’impresa assicuratrice del veicolo civilmente respon-
sabile;
- quella di Debitrice quando i danni sono stati provocati
dal proprio assicurato responsabile e la trattazione e la
liquidazione del sinistro vengono effettuate dall’impresa
Gestionaria; quest’ultima avrà diritto di essere rimborsata
dalla Debitrice secondo la quota di responsabilità conven-
zionale attribuibile al proprio assicurato.
4. In dipendenza di quanto precede, le imprese par-
tecipanti si obbligano a rinviare a quella tra esse che di
volta in volta risulti dover assumere veste e funzione di
“impresa Gestionaria”, chiunque chieda il risarcimento di
danni rientranti nell’ambito di applicazione delle rispetti-
ve Convenzioni.
5. Ferma restando l’operatività della procedura di ri-
sarcimento diretto nei confronti del danneggiato non re-
sponsabile in tutto o in parte del sinistro, le Convenzioni
CID e CTT non si applicano ai sinistri per i quali l’impresa
Gestionaria abbia ricevuto la richiesta di risarcimento in
data posteriore a quella dell’operatività della cessazione,
a qualsiasi titolo avvenuta, dell’impresa Debitrice dallo
stato di impresa partecipante.
6. La Convenzione ha effetto per i sinistri verif‌icatisi
a decorrere dal 1° febbraio 2007. Le modif‌iche apportate
nelle edizioni della Convenzione successive al 2007, salvo
che sia disposto diversamente, si applicano ai sinistri veri-
f‌icatisi nel periodo di vigenza di ciascuna edizione.
Art. 1 bis Poteri di rappresentanza dell’impresa Ge-
stionaria
Con la sottoscrizione della presente Convenzione le
imprese aderenti riconoscono e comunque dichiarano di
ritenere la procedura di risarcimento diretto come ob-
bligatoria.
Alla luce di quanto sopra, ciascuna impresa, per il
solo fatto di aver ricevuto la richiesta di risarcimento del
proprio assicurato, ancorché inviatale soltanto per cono-
scenza, è obbligata, ai sensi dell’art. 149 comma 3 ed in
presenza dei presupposti di applicabilità della procedura
di risarcimento diretto, ad assumere la gestione stragiudi-
ziale del sinistro in veste di Gestionaria. Specularmente
ciascuna impresa assicuratrice del responsabile civile
deve astenersi, in veste di debitrice, dalla trattazione del
sinistro medesimo.
Anche nelle diverse ipotesi in cui il danneggiato, pur in
presenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 149, ri-
tenga di rivolgere la propria richiesta di risarcimento alla
sola impresa Debitrice, sarà la Gestionaria ad assumere la
gestione stragiudiziale del sinistro, in proprio ovvero, in
forza di quanto previsto dal comma seguente, in nome e
per conto della Debitrice.
Rappresentanza stragiudiziale della Gestionaria
Nell’assumere la gestione stragiudiziale del sinistro nei
casi di cui ai commi precedenti la Gestionaria interverrà
- in proprio, quando il danneggiato presenta una richiesta
di risarcimento diretto alla propria impresa assicuratrice;
- in nome e per conto della debitrice nel caso in cui il
danneggiato liquidata presenti la richiesta di risarcimento
direttamente dalla Debitrice.
A tal f‌ine le imprese aderenti conferiscono, sin d’ora,
le une alle altre, con reciproca accettazione, il mandato
irrevocabile di cui all’allegato riportato in calce al presen-
te articolo.
Rappresentanza Processuale della Gestionaria
Per le stesse ipotesi ed alle medesime condizioni di cui
ai commi precedenti, oltre alla rappresentanza sostanziale,
ogni impresa aderente conferisce sin d’ora, per tutti i casi
in cui si troverà ad assumere la veste di Debitrice, ad ogni
altra impresa aderente che verrà correlativamente ad ac-
quisire il ruolo di Gestionaria il potere di rappresentarla
in giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 77 cpc., in
tutte le vertenze relative alla gestione del sinistro, in ogni
grado di giudizio, con facoltà di nominare avvocati, periti
ed arbitri, revocarli e sostituirli.
Ciascuna impresa accetta sin d’ora il conferimento
della rappresentanza processuale e si obbliga pertanto a
costituirsi in giudizio in nome e per conto della Debitrice.
Resta tra le parti inteso che:
- Nella gestione stragiudiziale del sinistro la Gestio-
naria, sia che assuma tale gestione in proprio sia che
intervenga in nome e per conto della debitrice, applicherà
la procedura di cui agli artt. 149/150 del Codice delle As-
sicurazioni e relativo regolamento attuativo;
- per tutto quello che attiene ai rapporti di reciproca
regolazione tra imprese resteranno integralmente appli-
cabili le norme stabilite nella presente Convenzione.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
per i sinistri verif‌icatisi a decorrere dal 1° gennaio 2011 e,
a prescindere dall’anno di accadimento, per le citazioni in
giudizio notif‌icate a decorrere da tale data.
Mandato alla Gestionaria
Con l’adesione alla Convenzione, ogni impresa conferi-
sce a tutte le altre imprese aderenti un mandato irrevoca-
bile a compiere ogni attività, nessuna esclusa, che si renda
necessaria per la gestione e la liquidazione del danno nei
sinistri rientranti nell’ambito di applicazione degli artt.141
e 149 del Codice delle Assicurazioni, ferma la successiva
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regolazione dei rapporti economici tra imprese secondo
quanto previsto dalla’art. 13 del D.P.R. 254/2006 e dalla
presente convenzione.
Il mandato di cui al comma precedente, attribuisce
all’impresa assicuratrice del danneggiato (“Mandataria”
o “Gestionaria”) il potere di agire, a seconda dei casi, in
nome e per conto o solo per conto dell’’impresa (“Mandan-
te” o “Debitrice”) che risulti, di volta in volta, essere as-
sicuratrice del responsabile, sia in fase stragiudiziale sia
in fase giudiziale.
La Società Mandataria, che accetta irrevocabilmente
il conferimento della rappresentanza con l’adesione alla
Convenzione, è pertanto autorizzata a:
a) compiere ogni attività necessaria alla gestione del
sinistro ed alla liquidazione del danno;
b) def‌inire in sede giudiziale tutte le vertenze relative
alla gestione del sinistro, in ogni stato e grado del giudizio,
con facoltà di nominare avvocati, periti ed arbitri, revocar-
li e sostituirli;
c) fare in genere tutto quanto necessario per l’espleta-
mento del mandato aff‌idatole.
Il conferimento dei poteri di rappresentanza non pro-
duce effetti in merito agli adempimenti cui sono tenute le
imprese Mandatarie per quanto riguarda la formulazione
dell’offerta risarcitoria ai sensi degli articoli 141 e 149 del
Cap. Resta pertanto inteso che le medesime rispondono in
proprio degli eventuali provvedimenti sanzionatori com-
minati per il mancato rispetto della normativa in oggetto.
Il mandato di cui al presente articolo è gratuito ed
irrevocabile.
Art. 2 Adesione alle Convenzioni
1. L’adesione alla CARD implica l’automatica partecipa-
zione anche alle Convenzioni CID e CTT.
L’adesione è obbligatoria per tutte le imprese con sede
legale in Italia.
Per le imprese che operano in regime di libertà di sta-
bilimento o di prestazione di servizi, l’adesione al sistema
di risarcimento diretto comporta anche l’adesione alla
presente Convenzioni.
La domanda di adesione va inviata ad ANIA.
2. Non sono ammesse adesioni limitate solo ad una
delle due Convenzioni.
3. Alla richiesta di adesione è necessario allegare:
a. dichiarazione di impegno a costituire, nei tempi pre-
scritti, con le modalità di cui all’art. 6, f‌ideiussione banca-
ria a favore dell’ente gestore della Stanza di compensazio-
ne di cui al successivo art. 3;
b. i riferimenti del SARC (Servizio Aziendale Riferimen-
to Convenzioni) operante per l’applicazione delle Conven-
zioni e competente per le funzioni di cui all’art. 10;
c. dichiarazione di impegno ad attivare, tutti i collega-
menti e i f‌lussi informatici necessari a comunicare con le
altre imprese, con ANIA e con l’ente gestore della Stanza
di compensazione di cui al successivo art. 3;
d. mandato alla gestionaria di cui all’art. 1 bis.
4. Le imprese partecipanti si impegnano altresì ad
adottare la modulistica convenzionale delle rispettive
Convenzioni ed i relativi applicativi informatici.
5. L’adesione alla Convenzione avrà effetto dal primo
giorno del secondo mese successivo a quello di ricezione
della richiesta di adesione, a condizione dell’avvenuto
svolgimento di tutti gli adempimenti prescritti ed in parti-
colare della costituzione e presentazione all’ente gestore
della Stanza di compensazione della f‌ideiussione, nonché
dall’avvenuta attivazione dei collegamenti informatici.
6. ANIA provvede a dare immediata comunicazione alle
imprese partecipanti e a GSC, dell’ammissione di nuove
imprese indicandone la data di decorrenza: le Convenzioni
saranno operanti per i sinistri verif‌icatisi a partire da tale
data.
7. L’adesione alle Convenzioni presuppone da parte
dell’impresa sottoscrittrice l’impegno a rispettarne le re-
lative normative, le modalità di regolazioni contabili e ad
avvalersi delle strutture tecnico-informatiche necessarie
a dare attuazione al raggiungimento delle f‌inalità indicate
al comma precedente.
8. L’adesione di un’impresa alle Convenzioni implica
quindi l’automatica accettazione incondizionata della
normativa richiamata nei supporti operativi di cui all’art.8
nonché il riconoscimento delle attività di gestione e di
controllo svolte dall’ente gestore della Stanza di compen-
sazione.
Art. 3 Gestore della stanza di compensazione (GSC)
1. Le imprese partecipanti delegano a GSC, in regime di
completa autonomia rispetto alle imprese stesse ed ai loro
organismi associativi, la gestione della stanza di compen-
sazione prevista sia dalla Convenzione CID che CTT.
2. A tal f‌ine le imprese conferiscono mandato ad ANIA
di sottoscrivere un’apposita Convenzione con GSC relativa
agli adempimenti della stanza di compensazione ed ai
reciproci rapporti.
3. GSC si assume la responsabilità di garantire la
corretta e puntuale esecuzione di tutte le regolazioni
contabili che transitano dalla stanza di compensazione
nell’ambito di quanto stabilito nella suddetta Convenzione
ANIA/GSC.
4. A tal f‌ine GSC provvede alla:
a. gestione dei rimborsi tramite le stanza di compensa-
zione ai sensi degli artt. 29, 30 e 39, nonché l’ elaborazione
di report mensili alle imprese dei f‌lussi informatici secon-
do quanto previsto da tali articoli;
b. verif‌ica di tutti gli adempimenti connessi alla costi-
tuzione ed adeguamento delle f‌ideiussioni bancarie (artt.
6 e 7) anche con riferimento all’importo minimo della
f‌ideiussione bancaria di cui all’art.6 comma 1;
c. stesura di regolamenti attuativi relativi a tempi e
modalità di regolazione dei rapporti contabili;
d. gestione del conto corrente bancario sul quale tran-
sitano le movimentazioni contabili;

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