Il Convegno su ,Le banche dati (anche su Internet) (Pavia, 3-4 ottobre 1997)

AutorePatrizia Dal Poggetto/Isabella D'Elia Ciampi
Pagine203-210

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La rapida evoluzione tecnologica verificatasi negli ultimi anni ha prodotto effetti non soltanto nel mondo scientifico, ma anche in quello sociale e giuridico in particolare, Nei confronti d'innovazioni dalle caratteristiche tecnologiche sfuggenti e dai risvolti social complessi, che superano le partizioni, gli schemi e i concetti abituali dei giuristi, come si pone la cultura giuridica? Un fattivo confronto sui profili tecnici e giuridici de ccLe banche dati (anche su internet)" è avvenuto a Pavia il 3 e 4 ottobre 1997 in occasione del sesto incontro di diritto industriale, organizzato dal professor L.C, Ubertazzi dell'Università di Pavia, nel corso del quale si è discusso dei problemi più rilevanti attinenti alla nuova disciplina giuridica delle banche di dati, recata con Direttiva 96/9/CEj con uno sguardo anche alle caratteristiche tecniche di alcune tra le principali banche dati esistenti,

L'incontro si è aperto colf intervento del professor Spada, dell'Università

Tuttavia5 il punto più critico lo s'individua nel momento in cui si vuole delineare il concetto di ""disposizione1 con specifico riferimento aie banche dati elettroniche» II termine "disposizione" può essere inteso sia come "collegamento tra i dati" (il cosiddetto mMnkm% che come mordine sequen-Page 204 ziale". E opinione del relatore che nelle banche dati elettroniche la disposizione dei dati non sia precostituita, ma venga realizzata attraverso finte-razione tra l'utente e il programma di gestione. L'interesse, pertanto, si sposta dalla banca dati al software di gestionCs che trova nella direttila 91/250/CEE un'esplicita protezione.

Il successivo intervento del professor Di Cataldo, dell'Università di Catania, ha affrontato l'argomento più discusso delfiniera disciplina: il diritto sui generis,

L'art. 7 della direttiva prevede, quale condizione d'accesso a questo nuovo diritto, un investimento rilevante sotto il profilo quantitativo o qualitativo, il costitutore d?una banca dati può vietare l'estrazione e/o il reimpiego d'una parte sostanziale del contenuto soltanto se ha sostenuto costi consistenti per realizzarla, tenuto conto del settore in cui egli opera ed avuto riguardo agli investimenti (finanziari, intellettuali e organizzativi) realizzati da lui stesso o da altri soggetti per operazioni analoghe.

Di Cataldo ha altresi esaminato un aspetto sul quale sono sorte alcune divergenze interpretative: l'art. 10, comma 3, in materia di durata di protezione. Secondo quanto prevede il comma 1 dello stesso articolo, la protezione si estingue trascorsi quindici anni dal completamento dell'opera. 11 terzo comma sembra invece aprire una breccia nella durata prevista nel comma 1: infatti, a seguito di aggiunte o modifiche successive alla data di completamento, la banca dati si rinnova e su di essa comincia a decorrere un nuovo termine quindicennale di protezione.

Il timore d\m monopolio sull'informazione ha ispirato la clausola di revisione prevista nell'alt. 16, comma 3? con specifico riferimento al diritto sui generis. Il legislatore ha già suggerito una forma dadeguamento della disciplina, per evitare pericoli di monopoli, colf introduzione d'una normativa ad hoc di licenze obbligatorie oppure con gli strumenti offerti dalla disciplina della concorrenza sleale (atti contrarii alla correttezza professionale), ipotesi già percorribile in via interpretativa.

Sul contenuto del diritto sui generis si è soffermato il professo! Spoli-doro, dell5Università Cattolica di Piacenza, Richiamando iart. 7, comma 1, che prevede il divieto di estrazione e/o di reimpiego dei dati, Spolidoro ha osservato come la consultazione di una banca dati cartacea non possa essere vietata dal costitutore, Diversamente per le banche dati elettroniche ove anche la mera consultazione può presupporre la iriemorizzazioiie sii un altro supporto, realizzandosi cosi un'estrazione vietata secondo il significato attribuito ai sensi dell'ari. 7S comma 2. Anche la mera estrazione dei dati per fini privati è vietata; unica eccezione a! divieto è consentita per le banche dati non elettroniche,

La direttila precisa gli obblighi e i doveri dell'utente legittimo (art. 8), il quale non può? salYo espressa autorizzazione, compiere l'estrazione e/o

Il reimpiego d'una parte sostanziale d'una banca dati; ma non stabilisce chi sia l'utente legittimo. Secondo Spolidoro? è colui che ha acquistato il supporto sul quale è memorizzata la banca dati, nonché l'eventuale successivo acquirente, oppure colui che ha stipulato un contratto di licenza; ti riguardo, comunque, il relatore sottolinea l'opportunità che, di fronte aia vaghezza del testo comunitario, il legislatore nazionale fissi delle soglie di tutela.

Il dottor Bertani, dell'Università di Pavia5 ha...

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