Sulla nullità del decreto del p.m. Che convalida il sequestro probatorio per omissione della motivazione e sull'impossibilità del tribunale del riesame di porvi rimedio

AutoreMarco Pietropolli
Pagine436-438

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@1. Cenni sullo svolgimento del processo

In data 8 marzo 2000 in seguito a perquisizione effettuata nell'abitazione di X, nel corso di operazione di P.G. finalizzata alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, la P.G., d'iniziativa, procedeva al sequestro di un telefono cellulare di proprietà di X in quanto si riteneva che sulla Sim Card dello stesso vi fossero memorizzati dei numeri telefonici corrispondenti a quelli di soggetti coinvolti nelle indagini in corso e, pertanto, ritenuti, da un punto di vista probatorio, utili ai fini delle indagini stesse.

Con decreto del 10 marzo 2000 il P.M. procedente convalidava il sequestro probatorio mediante apposizione, in calce al verbale di perquisizione e sequestro, di un timbro stampigliato che, precisamente, così recitava: «Visto, il P.M. convalida ai sensi dell'art. 355 comma 2 c.p.p. l'avvenuto sequestro di quanto indicato riconoscendo la sussistenza dei presupposti di legge, di conseguenza la sua legittimità».

Avverso il decreto di convalida del sequestro proponeva richiesta di riesame ai sensi degli artt. 335 comma 2 e 324 c.p.p. il difensore di fiducia di X adducendo:

1) il difetto di motivazione, e la conseguente nullità, del decreto di convalida del sequestro probatorio del telefono cellulare in quanto la convalida stessa, avvenuta a mezzo del timbro sopra descritto, mancava totalmente del requisito della motivazione previsto a pena di nullità dal combinato disposto degli artt. 355 comma 2 e 125 comma 3 c.p.p. Motivazione che deve consistere: nell'enunciazione dell'ipotesi tipica di reato riferibile al fatto oggetto di indagine; nell'indicazione se le cose sequestrate costituiscono corpo del reato o cosa pertinente al reato; nella necessità del sequestro per l'accertamento dei fatti. Conseguentemente, a fronte di tale nullità, il tribunale del riesame non può rimediare integrando esso stesso la motivazione;

2) insussistenza di gravi indizi e non configurabilità del reato di cui all'art. 73 comma 3 D.P.R. 309/90;

3) l'omessa qualificazione del bene sequestrato come corpo del reato o cosa pertinente al reato e, conseguentemente, l'omessa giustificazione del sequestro probatorio sulla sua necessità per l'accertamento dei fatti.

Il Tribunale di Rovigo accoglieva il riesame con la motivazione che precede.

@2. Il contenuto minimo della motivazione del decreto di convalida del sequestro probatorio

L'ordinanza in commento affronta la sempre attuale questione relativa alla motivazione del decreto di convalida del sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato.

Il tribunale, in linea con l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità maggioritaria, ha ravvisato che nel decreto di convalida impugnato difetta completamente la motivazione. Il P.M., infatti, nel timbro impresso in calce al verbale di perquisizione e sequestro della P.G., ha omesso di specificare sia l'ipotesi tipica di reato riferibile al fatto oggetto di indagine, sia la configurabilità delle cose sequestrate come corpo del reato o cose pertinenti al reato.

In tal modo il tribunale ha specificato quale deve essere il contenuto minimo del decreto motivato di convalida del sequestro, contenuto che deve essere dato:

a) dall'enunciazione dell'ipotesi tipica di reato;

b) dalla qualificazione del bene appreso come corpo del reato o cosa pertinente al reato;

c) dall'indicazione della necessità del sequestro per l'accertamento dei fatti.

In merito al primo requisito (enunciazione ipotesi tipica di reato) si deve precisare come, da un lato, vi è chi ritiene come sia sufficiente l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati dall'indagato. D'altro lato, secondo un'interpretazione meglio rispondente al carattere garantista del nuovo codice di rito, si ritiene che non basta la semplice indicazione della norma che si assume violata, ma occorre l'indicazione della fattispecie concreta di reato nei suoi estremi essenziali di luogo, di tempo e di azione, nonché della normativa penale che si assume violata. In sostanza l'indicazione degli articoli del codice penale che si ritengono violati costituisce solamente una parte dell'enunciazione dell'ipotesi tipica di reato 1 .

Si deve, naturalmente, trattare di una sintetica ed ipotetica enunciazione dato che rimane precluso al P.M. convalidante ed al Giudice del Riesame l'accertamento preventivo sulla sussistenza del reato, accertamento che è riservato, esclusivamente, al procedimento principale 2 . In sostanza, requisito indispensabile per l'ammissione del sequestro probatorio è l'astratta configurabilità del reato...

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