Conv. 1 gennaio 2012. Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (CARD) in attuazione dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254 - Edizione 2012

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Conv. 1 gennaio 2012. Convenzione tra assicuratori per il
risarcimento diretto (CARD) in attuazione dell’art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n.
254 - Edizione 2012.
DEFINIZIONI
Agli effetti della presente Convenzione, i termini e le
espressioni che seguono non hanno altro signif‌icato che quel-
lo riportato nelle rispettive def‌inizioni:
a) CARD: Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimen-
to Diretto;
b) CID: Convenzione Indennizzo Diretto;
c) CTT: Convenzione Terzi Trasportati;
d) SARC: Servizio Aziendale di Riferimento per le Con-
venzioni;
e) SIC: Sistema Informatico integrato Controlli Auto;
f) SITA: Sistema Informatico Targhe Auto;
g) CONCARD: Struttura dedicata al controllo delle prati-
che gestite dalle imprese partecipanti alla Convenzione;
h) Codice delle assicurazioni: il decreto legislativo 7 set-
tembre 2005, n. 209 - G.U. n. 239 del 13 ottobre 2005 - Suppl.
Ordinario n. 163;
i) Impresa Gestionaria: l’impresa tenuta alla gestione con-
venzionale del danno ai sensi delle Convenzioni CID-CTT;
j) Impresa Debitrice: l’impresa che, assicurando il veicolo
responsabile in tutto o in parte del sinistro, è tenuta al rim-
borso del risarcimento effettuato dalla Gestionaria;
j) Sinistro: Complesso delle gestioni convenzionali di com-
petenza dell’impresa Gestionaria per il medesimo sinistro;
k) Partita di danno: Insieme delle gestioni afferenti il
medesimo danneggiato risarcibili secondo Convenzione;
l) Tipologia di danno: Può riguardare danni al veicolo,
danni alla persona del conducente e dei trasportati, danni
alle cose trasportate appartenenti al conducente o al pro-
prietario o al trasportato;
m) Voci di danno: per danni a persona (Biologico, patri-
moniale, non patrimoniale, spese mediche, rivalsa di assicu-
ratori sociali, datori di lavoro) per danni a cose (Riparazione
o sostituzione delle cose trasportate) per danni al veicolo
(Riparazione del veicolo, stima per differenza, fermo tecnico,
svalutazione, trasporto, ecc.);
n) Modulo di Constatazione Amichevole (C.A.I.): si inten-
de quello disciplinato dall’art. 143 del Codice delle Assicura-
zioni. Per modulo a f‌irma congiunta si intende quello recante
tutti i requisiti previsti dall’art.17;
o) Ciclomotori targati: si intendono quelli dotati del siste-
ma di targatura previsto ai sensi del Decreto del Presidente
p) Gestione Totale: risarcimento effettuato dalla Gestio-
naria in assenza di responsabilità del proprio assicurato;
q) Gestione Concorsuale: risarcimento effettuato dalla
Gestionaria in presenza di responsabilità concorsuale del
proprio assicurato;
r) Stanza di compensazione: complesso di regolazioni
contabili dei rapporti economici tra imprese partecipanti;
s) GSC: Gestore della Stanza di Compensazione;
t) Sinistri “Recidivi”: quando una delle due targhe sia
rimasta coinvolta in almeno 3 sinistri (escluso quello oggetto
dell’interrogazione) negli ultimi 6 mesi;
u) Plafond: limite economico oltre il quale il rimborso
all’impresa Gestionaria di un danno alla persona viene effet-
tuato con riferimento all’effettivo importo risarcito sulla base
dello specif‌ico algoritmo di calcolo;
v) “Forfait”: costo medio del danno stabilito dal Comitato
Tecnico per la regolazione dei rapporti contabili tra imprese;
w) “Responline” portale intranet recante le funzionalità
relative alle procedure che la normativa CARD prevede via
web.
PARTE PRIMA
CARD
DIRITTI ED OBBLIGHI
DERIVANTI DELLE IMPRESE
1. (Scopo e f‌inalità della CARD). 1. La presente Convenzio-
ne generale, di seguito denominata CARD è composta di tre
parti:
— parte 1° Normativa generale
— parte 2° Convenzione Indennizzo Diretto (CID)
— parte 3° Convenzione Terzi Trasportati (CTT)
ed ha lo scopo di def‌inire le regole di cooperazione tra
imprese assicuratrici in ordine alla organizzazione ed alla ge-
stione del sistema di risarcimento diretto, e ai rimborsi ed alle
compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi
degli articoli 141, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e
del D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006 e successive modif‌iche.
2. Le Convenzioni riportate nelle parti 2-3 si distinguono
invece dal punto di vista sostanziale e normativo per ambito
di applicazione, tipologia di gestione del danno, modalità di
regolazione dei rapporti contabili tra imprese partecipanti.
3. Con la sottoscrizione della CARD, ogni impresa assume
una duplice veste:
— quella di Gestionaria quando provvede alla trattazione
ed alla liquidazione del sinistro in nome e per conto dell’im-
presa assicuratrice del veicolo civilmente responsabile.
— quella di Debitrice quando i danni sono imputabili al
proprio assicurato e la gestione del sinistro viene effettuata
dall’impresa Gestionaria; quest’ultima ha diritto di essere
rimborsata dalla Debitrice secondo la quota di responsabilità
convenzionale attribuibile al proprio assicurato.
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4. In dipendenza di quanto precede, le imprese parteci-
panti si obbligano a rinviare a quella tra esse che di volta in
volta risulti dover assumere veste e funzione di “impresa Ge-
stionaria”, chiunque chieda il risarcimento di danni rientran-
ti nell’ambito di applicazione delle rispettive Convenzioni.
5. Ferma restando l’operatività della procedura di risarci-
mento diretto nei confronti del danneggiato non responsabile
in tutto o in parte del sinistro, le Convenzioni CID e CTT non
si applicano ai sinistri per i quali l’impresa Gestionaria abbia
ricevuto la richiesta di risarcimento in data posteriore a quella
dell’operatività della cessazione, a qualsiasi titolo avvenuta,
dell’impresa Debitrice dallo stato di impresa partecipante. Le
gestioni CID e CTT pendenti alla data di decadenza dell’im-
presa Debitrice dalla CARD devono invece essere annullate e
rinviate alla Gestione ordinaria.
6. La Convenzione ha effetto per i sinistri verif‌icatisi a
decorrere dal 1° febbraio 2007. Le modif‌iche apportate nelle
edizioni della Convenzione successive al 2007 si applicano ai
sinistri verif‌icatisi nel periodo di vigenza di ciascuna edizio-
ne.
7. L’impresa, che, avendo disatteso le disposizioni della
presente normativa in tema di procedure di rivalsa e di arbi-
trati, sarà soggetta all’obbligo di rifondere all’altra impresa
l’intero pregiudizio provocato dall’eventuale chiamata in
causa (capitale, spese ed ogni altra voce accessoria) e al
pagamento di una penalità di 25.000 euro.
1 bis. (Poteri di rappresentanza dell’impresa Gestionaria).
1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione le impre-
se aderenti riconoscono e comunque dichiarano di ritenere la
procedura di risarcimento diretto come obbligatoria.
2. Alla luce di quanto sopra, ciascuna impresa, per il solo
fatto di aver ricevuto la richiesta di risarcimento del proprio
assicurato, ancorché inviatale soltanto per conoscenza, è
obbligata, ai sensi dell’art. 149 comma 3 ed in presenza dei
presupposti di applicabilità della procedura di risarcimento
diretto, ad assumere la gestione stragiudiziale del sinistro
in veste di Gestionaria. Specularmente ciascuna impresa as-
sicuratrice del responsabile civile deve astenersi, in veste di
debitrice, dalla trattazione del sinistro medesimo.
3. Anche nelle diverse ipotesi in cui il danneggiato, pur
in presenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 149,
ritenga di rivolgere la propria richiesta di risarcimento alla
sola impresa Debitrice, sarà la Gestionaria ad assumere la
gestione stragiudiziale del sinistro, in proprio ovvero, in forza
di quanto previsto dal comma seguente, in nome e per conto
della Debitrice.
Rappresentanza stragiudiziale della Gestionaria
Nell’assumere la gestione stragiudiziale del sinistro nei
casi di cui ai commi precedenti la Gestionaria interverrà
- in proprio, quando il danneggiato presenta una richiesta
di risarcimento diretto alla propria impresa assicuratrice.
- in nome e per conto della debitrice nel caso in cui il dan-
neggiato presenti la richiesta di risarcimento direttamente
dalla Debitrice.
A tal f‌ine le imprese aderenti conferiscono, sin d’ora, le une
alle altre, con reciproca accettazione, il mandato irrevocabile
di cui all’allegato riportato in calce al presente articolo.
Rappresentanza Processuale della Gestionaria
Per le stesse ipotesi ed alle medesime condizioni di cui
ai commi precedenti, oltre alla rappresentanza sostanziale,
ogni impresa aderente conferisce sin d’ora, per tutti i casi in
cui si troverà ad assumere la veste di Debitrice, ad ogni altra
impresa aderente che verrà correlativamente ad acquisire il
ruolo di Gestionaria il potere di rappresentarla in giudizio, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 77 c.p.c., in tutte le verten-
ze relative alla gestione del sinistro, in ogni grado di giudizio,
con facoltà di nominare avvocati, periti ed arbitri, revocarli
e sostituirli.
Ciascuna impresa accetta sin d’ora il conferimento della
rappresentanza processuale e si obbliga pertanto a costituirsi
in giudizio in nome e per conto della Debitrice.
Resta tra le parti inteso che:
- Nella gestione stragiudiziale del sinistro la Gestionaria,
sia che assuma tale gestione in proprio sia che intervenga in
nome e per conto della debitrice, applicherà la procedura di
cui agli artt. 149/150 del Codice delle Assicurazioni e relativo
regolamento attuativo;
- Per tutto quello che attiene ai rapporti di reciproca re-
golazione tra imprese resteranno integralmente applicabili le
norme stabilite nella presente Convenzione.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per
i sinistri verif‌icatisi a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, a pre-
scindere dall’anno di accadimento, per le citazioni in giudizio
notif‌icate a decorrere da tale data.
2. (Adesione alle Convenzioni). 1. L’adesione alla CARD im-
plica l’automatica partecipazione anche alle Convenzioni
CID e CTT.
L’adesione è obbligatoria per tutte le imprese con sede
legale in Italia.
Per le imprese che operano in regime di libertà di stabi-
limento o di prestazione di servizi, l’adesione al sistema di
risarcimento diretto comporta anche l’adesione alla presente
Convenzione.
La domanda di adesione va inviata ad ANIA.
2. Non sono ammesse adesioni limitate solo ad una delle
due Convenzioni.
3. Alla richiesta di adesione è necessario allegare:
a)dichiarazione di impegno a costituire, nei tempi pre-
scritti, con le modalità di cui all’art. 6, f‌ideiussione bancaria a
favore dell’ente gestore della Stanza di compensazione di cui
al successivo art. 3;
b)i riferimenti del SARC (Servizio Aziendale Riferimento
Convenzioni) operante per l’applicazione delle Convenzioni e
competente per le funzioni di cui all’art. 10;
c)dichiarazione di impegno ad attivare, tutti i collega-
menti e i f‌lussi informatici necessari a comunicare con le
altre imprese, con ANIA e con l’ente gestore della Stanza di
compensazione di cui al successivo art. 3.
d)mandato alla gestionaria di cui all’art. 1 bis.
4. Le imprese partecipanti si impegnano altresì ad adotta-
re la modulistica convenzionale delle rispettive Convenzioni
ed i relativi applicativi informatici.
5. L’adesione alla Convenzione avrà effetto dal primo gior-
no del secondo mese successivo a quello di ricezione della
richiesta di adesione, a condizione dell’avvenuto svolgimento
di tutti gli adempimenti prescritti ed in particolare della
costituzione e presentazione all’ente gestore della Stanza
di compensazione della f‌ideiussione, nonché dall’avvenuta
attivazione dei collegamenti informatici.

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