Le controversie in materia previdenziale e assistenziale

AutoreSebastiano Luigi Gentile
Pagine335-354
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Le controversie in materia previdenziale e assistenziale
SEBASTIANO L. GENTILE
SOMMARIO: 1. Il criterio di identificazione e le forme processuali. - 2. Le caratteristiche differenziali:
a) le procedure amministrative ante causam. - 3. b) La competenza per territorio. - 4. c) Il regi-
me degli accessori sul capitale. - 5. d) La disciplina delle spese processuali. - 6. La valutazione
degli aggravamenti sopravvenuti. - 7. La riunificazione. - 8. Le novità legislative più recenti.
1. Il criterio di identificazione e le forme processuali
Hanno natura giuridica previdenziale o assistenziale le controversie con-
cernenti i rapporti sostanziali menzionati nei primi due commi dell’art. 442
c.p.c.
Questa norma processuale – con la stessa tecnica dell’art. 409 c.p.c. per le
controversie sui rapporti lavoristici – richiama le relazioni giuridiche previden-
ziali, cioè una componente necessaria del mondo del lavoro (subordinato, autono-
mo, professionale, parasubordinato, flessibile), regolate dalla disciplina delle assi-
curazioni sociali su base contributiva, sia ex lege (1° comma) sia di fonte negoziale
(2° comma), e menziona la normativa in materia di assistenza, in applicazione
della quale vengono erogati sussidi pubblici e privati ai non abbienti selezionati
alla stregua del reddito (salvo eccezioni).
Peraltro, l’art. 442 c.p.c. è una disposizione polifunzionale, in quanto: «1)
indica quali sono le controversie previdenziali e assistenziali sottoposte al rito
del quale la stessa norma si occupa; 2) prescrive l’applicazione degli articoli da
409 a 441 c.p.c. come nucleo centrale di tale processo; 3) apre la breve sequen-
za delle altre disposizioni codicistiche che concorrono a formarlo; 4) nulla dice
circa le necessarie integrazioni derivanti dalle leggi speciali in materia»1.
Lo statuto delle controversie previdenziali e assistenziali, per tal via, è il ri-
sultato complesso di una doppia specialità e di innesti eterogenei.
Bisogna fare riferimento, in primo luogo, al rito del lavoro, che, a sua vol-
ta, recepisce e conserva le regole non derogate dell’ordinario processo di cogni-
zione.
In questa trama devono poi essere inseriti e applicati gli artt. da 443 a 447
c.p.c. nonché, in particolare, gli artt. 146, 147, 148, 149 e 152 disp. att. c.p.c.,
invece delle corrispondenti disposizioni del rito del lavoro o, secondo i casi, in
aggiunta.
Infine, per singole fattispecie fra quelle contemplate dall’art. 442 c.p.c.,
vanno estrapolate dalle leggi speciali, in materia di prestazioni previdenziali e
assistenziali nonchè di enti gestori, e innestate nel processo, le prescrizioni ad
1 Cfr. S.L. GENTILE, Il processo previdenziale, Milano, 2010, 14.
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hoc che condizionano (non soltanto la maturazione del diritto sostanziale ma
anche) l’intervento del giudice previdenziale.
«Ne deriva un articolato corpus normativo che configura, secondo la mi-
gliore dottrina, il c.d. processo previdenziale»2.
Un’altra definizione in uso è «processo della sicurezza sociale»3.
Pur se con queste difficoltà di delimitazione, l’ambito delle controversie
previdenziali e assistenziali è rimasto unitario sino all’entrata in vigore dell’art.
46, 22° comma, l. 18 giugno 2009, n 694, che, con decorrenza dal 4 luglio 2009
e per le sole cause instaurate dopo tale data (art. 58, 1° comma, l. cit.), ha scor-
porato i processi relativi «agli interessi o accessori da ritardato pagamento di
prestazioni previdenziali o assistenziali», di cui dice l’art. 7, 3° comma, n. 3 bis,
c.p.c. (contestualmente introdotto dall’art. 45, 1° comma, lett. c., l. cit.)5.
La modifica ha riguardato sia l’organo giurisdizionale competente a cono-
scere tali cause, che è diventato il giudice di pace «qualunque ne sia il valore»,
vale a dire per materia, sia il rito applicabile.
Al riguardo, l’indicazione della legge riformatrice è soltanto di segno nega-
tivo, nel senso che «non si osservano le disposizioni» del processo del lavoro né
quelle del processo previdenziale, ma l’effetto necessario di tale esclusione è che il
giudice di pace deve trattare le liti in oggetto secondo le regole del rito applicabile
dinanzi a lui, cioè ai sensi degli art. 311 c.p.c. e seguenti.
Le due innovazioni processuali, tuttavia, non incidono sulla natura giuridi-
ca delle controversie transitate ex l. 69/2009 nell’ampliata competenza del giu-
dice di pace; queste, come prima, riguardano prestazioni previdenziali e assi-
stenziali, sebbene nella ridotta prospettiva dell’applicazione a vantaggio
dell’assistibile, quale creditore, delle sanzioni civili per l’adempimento tardivo
dell’ente gestore.
Ne derivano giustificate perplessità: vuoi per il prevedibile moltiplicarsi
delle questioni di connessione fra cause soggette a riti diversi, che dovrebbero
essere risolte mediante la riunione dinanzi al giudice del lavoro o previdenziale
e con la prevalenza del corrispondente rito speciale, ai sensi dell’art. 40, 3° e 6°
co., c.p.c.; vuoi in considerazione della conservata specificità delle questioni
previdenziali che comunque innervano tali controversie, semplici soltanto in
apparenza.
Si aggiunga la difficoltà operativa, per gli avvocati degli enti erogatori e
per i funzionari abilitati alla difesa in primo grado, di comparire in un maggior
2 Cfr. M. ORICCHIO, Il contenzioso previdenziale, Padova, 2010, 286.
3 M. CINELLI, Diritto della previdenza sociale, Torino, 2008, 278.
4 L. 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la com-
petitività nonché in materia di processo civile.
5 Sullo specifico argomento, si veda G. IMPAGNATIELLO, La riforma del c.p.c. – Art. 442, in
Nuove leggi civ., 2010, 1039; per ulteriori riflessioni, cfr. D. DALFINO, Le novità per il processo civile
del 2009 e il rito del lavoro, in Argomenti dir. lav., 2010, 417; ID., Le nuove competenze civili del
giudice di pace, in Giusto proc. civ., 2010, 113 ss.; S. MARGIOTTA – R. MUCCI, Riforma del processo
civile e rito del lavoro, in Mass. giur. lav., 2010, 98; E. BORRACO, La riforma del processo civile e le
cause di lavoro: novità vere, apparenti e nascoste, ibid., 108.

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