DELIBERAZIONE 17 novembre 2011 - Modifiche al regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti di cui alla deliberazione n. 173/07/CONS. (Deliberazione n. 597/11/CONS). (11A16126)

L'AUTORITA'

Nella sua riunione del Consiglio del 17 novembre 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l'art. 1, commi 6, lettera a), n.14, 11, 12 e 13;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'" ed in particolare l'art. 2, comma 24, lettera b);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche", ed in particolare gli articoli 84 e 98;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il "Codice del consumo", e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Raccomandazione della Commissione europea n. 98/257/CE del 30 marzo 1998 riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo;

Vista la Raccomandazione della Commissione europea n. 2001/310/CE del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materie di consumo;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 recante "Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009 n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali";

Visto il regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni, approvato con delibera n. 53/99 del 28 aprile 1999, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera n. 173/07/CONS del 22 maggio 2007, recante "Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti ", ed i relativi allegati, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 120 del 25 maggio 2007;

Vista la delibera n. 95/08/CONS del 19 febbraio 2008, recante "Interpretazione e integrazione dell'art. 5, comma 2, lettera a), del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti approvato con delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.63 del 14 marzo 2008;

Vista la delibera n. 502/08/CONS del 29 luglio 2008, recante "Modifiche al Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori e utenti di cui alla Delibera: n. 173/07/CONS", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 127 del 23 agosto 2008;

Vista la delibera n. 479/09/CONS del 14 settembre 2009, recante "Modifiche al Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti di cui alla delibera n. 173/07/CONS", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 272 del 21 novembre 2009;

Vista la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante "Delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni";

Ritenuta l'opportunita' di modificare alcune previsioni in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori, in considerazione delle criticita' evidenziate dalla applicazione del Regolamento approvato con delibera n. 173/07/CONS del 22 maggio 2007 (Regolamento), sulla scorta anche delle segnalazioni dei Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.re.com);

Vista la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante "Disciplina dei tempi dei procedimenti", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 208 del 6 settembre 2010, e successive modifiche ed integrazioni;

Valutato l'esito della consultazione delle Associazioni di consumatori ed utenti e degli operatori, ed in particolare le posizioni espresse nell'ambito dell'Audizione specifica tenutasi il 18 luglio 2011.

Considerato, in particolare, quanto segue:

  1. Le ragioni della modifica regolamentare.

    La proposta di modifica del Regolamento approvato con delibera n. 173/07/CONS nasce dall'esigenza di risolvere alcune criticita', evidenziate dalla pratica applicazione della procedura, in varie occasioni segnalate dai Comitati Regionali per le Comunicazioni, delegati alla funzione conciliativa e, in alcuni casi, anche a quella di definizione delle controversie.

    Le modifiche, inoltre, recepiscono i piu' recenti orientamenti legislativi e giurisprudenziali in materia di economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa, adeguando il Regolamento anche al mutato quadro normativo in materia di mediazione delle controversie civili e commerciali.

  2. La consultazione dei soggetti interessati.

    Come per i precedenti interventi di modifica al Regolamento, per la consultazione dei soggetti interessati e' stato prediletto lo strumento dell'audizione specifica delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all'elenco previsto dall'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica.

    Nell'ambito della consultazione sono stati prodotti contributi scritti dalle Associazioni Adoc, Adusbef, Adiconsum, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Movimento consumatori e Movimento Difesa del Cittadino congiuntamente, nonche' da Codici Onlus - Centro per i Diritti del Cittadino; per gli operatori sono pervenuti, invece, i contributi dell'Associazione Assotelecomunicazioni - ASSTEL, nonche' degli operatori BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., H3G S.p.A., PosteMobile S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.A.; la predetta documentazione e' stata pubblicata sul sito web dell'Autorita'.

    Il giorno 18 luglio 2011, si e' tenuta in Napoli, presso la sede dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, l'Audizione prevista, alla quale hanno partecipato le Associazioni dei consumatori Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Federconsumatori e Movimento difesa del Cittadino; tra le imprese hanno partecipato l'Associazione Asstel e gli operatori Coop Italia soc. coop. a. r.l., Fastweb S.p.A., H3G S.p.A., PosteMobile S.p.A., RTI S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A..

    Nel corso dell'audizione le Associazioni di consumatori hanno manifestato, in particolare, la propria contrarieta' rispetto alle proposte di modifiche relative all'archiviazione del procedimento in caso di mancata comparizione dell'istante all'udienza di conciliazione (art. 12, comma 4bis), all'inclusione degli organismi di mediazione di cui all'art. 16, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tra quelli deputati a svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi del Regolamento (articoli 2 e 13, comma 1) ed al superamento del principio di gratuita' delle procedure di definizione delle controversie.

    In merito, poi, all'esclusione delle controversie attinenti ai profili tributari o fiscali dall'ambito di applicazione del Regolamento (art. 2), e' stato chiesto che una simile esclusione venga in qualche modo circoscritta alle controversie esclusivamente vertenti su detti profili.

    Infine, qualche Associazione ha espresso perplessita' in merito all'allungamento di trenta giorni del termine previsto per la conclusione del procedimento di definizione della controversia.

    Dal canto loro gli operatori hanno concordato sulla contrarieta' ad includere gli organismi di mediazione di cui all'art. 16, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 tra quelli deputati a svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione. Inoltre, sottolineando l'utilita' dell'udienza di discussione della controversia, gli operatori hanno sostenuto l'opportunita' di non rimettere alla scelta del responsabile del procedimento la decisione sullo svolgimento o meno della predetta udienza.

    Infine, pur non essendo oggetto di proposta di modifiche, sono state evidenziate problematiche procedurali legate alle tempistiche previste nel Regolamento, in particolare con riferimento alla presentazione di memorie e controdeduzioni, chiedendo un allungamento dei relativi termini.

    A seguito del dibattito sulle questioni sollevate nel corso dell'audizione, l'Autorita' ha chiesto ai partecipanti di fornire, entro il 15 settembre 2011, ulteriori contributi su due specifici aspetti: modalita' tecniche per lo svolgimento delle udienze a distanza e per la formazione del titolo esecutivo; eventuali modifiche alla disposizione di cui all'art. 12, comma 4bis al fine di scongiurare il pericolo che la mancata partecipazione dell'istante all'udienza di discussione possa essere indotta dall'operatore al fine di far incorrere l'utente nella preclusione dell'azione in via amministrativa.

    A seguito di tale invito hanno presentato integrazioni alle proprie osservazioni le Associazioni Federconsumatori ed Adiconsum, sostanzialmente, pero', confermando la propria contrarieta' alla modifica; tra gli operatori hanno prodotto nuovi documenti l'ASSTEL e le societa' Telecom Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A..

  3. Valutazioni dell'Autorita'.

    Come accennato, il presente intervento regolamentare prende le mosse da due esigenze: l'adeguamento del Regolamento al mutato scenario normativo in materia di mediazione, e la risposta ad alcune criticita' emerse nell'applicazione della procedura ivi delineata.

    Di seguito sono illustrate le modifiche apportate per rispondere ad entrambe le esigenze e le motivazioni che le hanno...

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