Le controversie di lavoro

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine317-336

Page 317

@1 Caratteri generali

La L. n. 533/1973 ha introdotto nel codice di rito l’art. 409, che assoggetta al processo del lavoro numerose controversie.

Il rito del lavoro è ispirato alla tutela della parte più debole e ai seguenti principi:

- concentrazione delle udienze entro le quali il giudice deve maturare il proprio convincimento;

- immediatezza della decisione, dovendo il giudice leggere il dispositivo in udienza (art. 429 c.p.c.);

- gratuità del processo, esente da qualsiasi spesa;

- provvisoria esecutorietà della sentenza di condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti da rapporti di lavoro (art. 431 c.p.c.);

La L. n. 353/1990 ha poi aggiunto due nuovi commi all’art. 431 c.p.c. sancendo - secondo la regola generale posta dal nuovo art. 282 c.p.c.

- la provvisoria esecutorietà anche della sentenza di condanna a favore del datore di lavoro.

- natura inquisitoria, poiché il giudice può disporre d’ufficio l’assunzione di qualunque mezzo di prova anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio.

Si ricordi, peraltro, che le cause di lavoro sono esenti dal pagamento del contributo unificato.

@2 La materia del lavoro

La disciplina processuale lavoristica si applica alle controversie relative a (art. 409 c.p.c.):

- rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di un’impresa, ossia ai rapporti caratterizzati dal vincolo della subordinazione, consistente nell’assoggettamento del lavoratore al potere

Page 318

direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, anche se si tratti di attività lavorativa svolta a favore di soggetti non imprenditori (ad es., comitati, fondazioni etc.);

Tra le controversie di lavoro rientrano anche:

- il lavoro domestico, riconducibile all’art. 409 n. 1 se si tratta di lavoro subordinato o al n. 3 se si tratta di lavoro autonomo (Vocino-Verde);

- il lavoro a domicilio;

- il lavoro dipendente in agricoltura non riconducibile ai rapporti associativi ex art. 409 n. 2 c.p.c. (Tarzia);

- le prestazioni lavorative di fatto eseguite in virtù di un contratto nullo o annullabile (art. 2126 c.c.), ad esclusione dell’ipotesi di illiceità dell’oggetto o della causa (Luiso).

- rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie. Tuttavia, a seguito dell’art. 9 della L. n. 29/1990, secondo cui, tranne alcune eccezioni, "tutte le controversie in materia di contratti agrari" sono di competenza delle sezioni specializzate agrarie del tribunale, tutte le cause in materia di contratti agrari sono devolute alle sezioni specializzate agrarie (Cass. n. 8230/1993);

- rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che consistono in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. Si tratta dei cd. rapporti di parasubordinazione, caratterizzati da una condizione di soggezione economica equiparabile a quella del lavoro subordinato (Proto Pisani, MontesanoVaccarella);

L’attività parasubordinata è continuativa se ha una certa durata, anche se non particolarmente lunga, purché sia caratterizzata dalla stabilità (Tarzia); è coordinata se, pur restando autonoma perché non sottoposta al potere gerarchico del preponente, si svolge secondo le direttive di quest’ultimo; è personale se è svolta prevalentemente con il lavoro personale del soggetto, anche avvalendosi di dipendenti. Questi tre elementi devono sussistere contemporaneamente.

- rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; si tratta del rapporto di lavoro instaurato con gli enti pubblici economici, ossia con gli enti che, pur perseguendo finalità di ordine generale, operano con struttura imprenditoriale e con criteri di gestione di tipo economico; peraltro, la portata di questa disposizione (art. 409, n. 4, c.p.c.) è stata notevolmente ridimensionata a seguito dell’attribuzione, al tribunale ordinario in funzione di giudice

Page 319

del lavoro, di gran parte delle controversie di lavoro dei dipendenti pubblici (ex art. 63 D.Lgs. n. 165/2001);

- rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice. In particolare, come sopra evidenziato, l’attribuzione al giudice del lavoro di gran parte delle controversie in materia di pubblico impiego (ex art. 63 D.Lgs. n. 165/2001) ha svuotato di utilità la disposizione in esame (art. 409, n. 5, c.p.c.), in quanto la competenza in materia di pubblico impiego spetta al giudice del lavoro sia per le controversie di lavoro che coinvolgano enti pubblici economici sia per le controversie che riguardino enti pubblici non economici. Inoltre, come vedremo meglio nel Cap. 23, par. 16, le norme sul processo del lavoro si applicano anche alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti a incidenti stradali, ai sensi dell’art. 3, L. 102/2006, ora abrogato dalla L. n. 69/2009.

@3 La competenza

Competente a conoscere delle controversie di lavoro è il tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro. In appello è competente la Corte d’appello.

Per individuare il giudice territorialmente competente l’art. 413 c.p.c. prevede tre fori speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro:

- quello in cui è sorto il rapporto (quello, cioè, nel quale si è perfezionato il contratto o, in mancanza, è iniziata la prestazione lavorativa);

- quello dove si trova l’azienda (il luogo in cui si accentrano i poteri direttivi e amministrativi dell’impresa e si realizza lo svolgimento dell’attività sociale);

- quello della dipendenza dove il lavoratore è addetto (o prestava la sua attività alla fine del rapporto). La "dipendenza" è una struttura organizzativa costituita da un complesso di beni decentrati avente una propria individualità tecnica, pur se di modesta entità, direttamente e strutturalmente collegata con l’azienda medesima.

Il 4° comma dell’art. 413 c.p.c., per le controversie relative ai rapporti di parasubordinazione (vedi par. 2), stabilisce la competenza del giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al n. 3 dell’art. 409 c.p.c.

Infine, il 5° comma dell’art 413 c.p.c. prevede, per i dipendenti pubblici, la competenza territoriale del giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente pubblico è addetto.

Page 320

Se una causa relativa a rapporti di lavoro è proposta davanti ad un giudice incompetente, l’incompetenza può essere eccepita dal convenuto nella comparsa di risposta o rilevata dal giudice d’ufficio non oltre l’udienza di discussione della causa. Se l’incompetenza è stata eccepita o rilevata, il giudice rimette la causa al tribunale competente in veste di giudice del lavoro, fissando un termine non superiore a 30 giorni per la riassunzione della causa col rito speciale (art. 428 c.p.c.).

@4 Il tentativo obbligatorio di conciliazione

Ai sensi dell’art. 410 c.p.c., chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’art. 409 c.p.c. deve promuovere il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione nella cui circoscrizione si trova l’azienda o la dipendenza alla quale il lavoratore è addetto o era addetto al momento dell’estinzione del rapporto.

Il tentativo deve essere effettuato dalla commissione, previa convocazione delle parti, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta: trascorso inutilmente tale termine, il tentativo si considera espletato agli effetti della proposizione della domanda.

Se la conciliazione riesce il verbale acquista efficacia di titolo esecutivo a seguito del decreto col quale il giudice, accertata la regolarità formale del verbale, lo dichiara esecutivo (art. 411 c.p.c.); ciò consente alle parti di ottenere l’esecuzione forzata delle prestazioni previste nel verbale.

Se la conciliazione non riesce si forma ugualmente il verbale, nel quale le parti possono indicare la soluzione parziale nella quale concordano, con la precisazione del credito che dovesse risultare già riconosciuto a favore del lavoratore; in quest’ultimo caso, il verbale acquista efficacia di titolo esecutivo con riguardo al credito riconosciuto, previo esperimento delle medesime formalità previste per il caso della conciliazione riuscita (art. 412 c.p.c.). L’art. 412bis c.p.c. chiarisce che l’espletamento del tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità del (successivo) ricorso davanti al giudice del lavoro.

Anche per le controversie con i pubblici dipendenti, che l’art. 29 del D.lgs. n. 80/1998 attribuisce al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, è previsto (art. 31, D.lgs. n. 80/1998) il tentativo obbligatorio di conciliazione, con alcune particolarità.

L’improcedibilità della domanda deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva entro il termine previsto per la sua costituzione in

Page 321

giudizio, e può essere rilevata d’ufficio dal giudice non oltre l’udienza di discussione della causa (art. 420 c.p.c.); se, come normalmente accade, tale udienza, pur essendo unica, si svolge in più udienze, la nullità deve essere rilevata...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT