La 'Controversa' Compatibilità Tra Motivazione Per Relationem E Autonoma Valutazione In Materia Cautelare

AutoreValeria Sisto
Pagine636-640
636
giur
6/2017 Arch. nuova proc. pen.
MERITO
LA “CONTROVERSA”
COMPATIBILITÀ
TRA MOTIVAZIONE
PER RELATIONEM
E AUTONOMA VALUTAZIONE
IN MATERIA CAUTELARE
di Valeria Sisto
SOMMARIO
1. Il leading case. 2. L’ubi consistam dell’“autonoma valuta-
zione” prescritta al giudice dalla cautela ex art. 292 c.p.p. 3.
“Autonoma valutazione” e motivazione per relationem a con-
fronto. 4. Il “nuovo” ruolo del giudice del riesame.
1. Il leading case
Con il provvedimento in commento, il G.i.p. del Tribu-
nale di Bari, investito della richiesta di applicazione di
una misura cautelare personale ex art. 285 c.p.p., ha cir-
coscritto i conf‌ini dell’obbligo di “autonoma valutazione”
del giudice della cautela introdotto dalla legge n. 47 del
2015 (1).
La novella, con l’art. 8, comma 1, infatti, ha inciso sul
tessuto normativo dell’art. 292, comma 2, c.p.p. imponen-
do al giudice di formulare un giudizio autonomo sulle spe-
cif‌iche esigenze cautelari e sugli indizi che giustif‌icano, in
concreto, la misura restrittiva.
In particolare, l’organo giudicante ha evidenziato che
il requisito anzidetto deve essere oggetto di un’interpre-
tazione sostanziale e non meramente formalistica, soprat-
tutto ove, come nel caso di specie, il giudice della cautela
voglia condividere la richiesta del P.M. e le valutazioni sul-
le quali la stessa poggia.
Ebbene, in tale fattispecie, onde fornire un’adegua-
ta risposta al quesito concernente la compatibilità della
tecnica della redazione c.d. “per incorporazione” con il
requisito del novellato art. 292 c.p.p., occorre accedere ad
una lettura ragionevole ed epistemologicamente corretta
del requisito de quo, non potendo ammettersi che il giu-
dice debba operare una “parafrasi” del testo elaborato dal
P.M. o una valutazione necessariamente diversa da quella
dell’organo inquirente, al sol f‌ine di dimostrare la propria
“autonomia decisionale”.
2. L’ubi consistam dell’“autonoma valutazione” pre-
scritta al giudice dalla cautela ex art. 292 c.p.p.
Al f‌ine di comprendere a pieno il signif‌icato del requisi-
to previsto dal novellato art. 292, comma 2, lett. c) e c bis)
c.p.p., giova in primo luogo rammentare che la previsione
di un rinforzato onere motivazionale sia del provvedimen-
to cautelare genetico, sia di quello sottoposto a controllo,
rappresenta l’elemento centrale attorno al quale si ar-
ticola la legge di riforma n. 47 del 2015. Tale intervento
legislativo se, per un verso, tende a circoscrivere il raggio
di operatività dello strumento cautelare, rendendone più
stringenti i presupposti e giustif‌icati i provvedimenti, con
la misura custodiale prevista come extrema ratio (2); per
l’altro, punta a fare del riesame uno strumento di stabili-
tà e solidità del provvedimento restrittivo, atteso che la
misura è stata disposta inizialmente in assenza di con-
traddittorio.
Segnatamente, la necessità di un’“autonoma valutazio-
ne” del giudice de libertate risponde alla f‌inalità, espressa
dal legislatore storico, di sottolineare la dimensione au-
tonoma della decisione giudiziaria in materia cautelare
personale rispetto alla richiesta del P.M. Tale esigenza di
positivizzazione di un obbligo intrinseco alla stessa fun-
zione giurisdizionale trae origine, a ben considerare, dalle
derive applicative della c.d. motivazione “per incorpora-
zione”, allorché il giudice, con l’ausilio e l’implementa-
zione dei mezzi informatici, soprattutto nell’adozione di
provvedimenti cautelari caratterizzati da una pluralità di
persone sottoposte ad indagini ed imputazioni, rediga una
motivazione “appiattita” sulle richieste della pubblica ac-
cusa (3).
I codif‌icatori hanno voluto, pertanto, richiamare l’at-
tenzione del giudice sulla necessità che il rispetto del
requisito in oggetto non si traduca in una solo formale
completezza e non contraddittorietà della struttura argo-
mentativa della decisione, ma risponda a criteri di deter-
minatezza tali da assicurare in termini effettivi e sostan-
ziali l’esercizio del diritto di difesa.
In tale prospettiva va, infatti, letta la disposizione con-
tenuta nell’art. 292, comma 2, c.p.p. che prevede, a pena di
nullità, che il provvedimento non solo esponga le specif‌i-
che esigenze cautelari e i gravi indizi di colpevolezza posti
dal giudice a fondamento della sua adozione, ma altresì
la giustif‌icazione della loro attitudine probatoria rispet-
to alla corroborazione dei pericula libertatis e del fumus
commissi delicti, nonché una specif‌ica argomentazione
circa la rilevanza degli elementi a discarico della persona
sottoposta alle indagini, attraverso l’esposizione dei rela-
tivi motivi (4).
A livello strutturale, la giustif‌icazione dell’intervento
cautelare deve quindi articolarsi in due momenti distinti:
in primis, nell’esposizione degli elementi di fatto che inte-
grano i presupposti applicativi della misura e, in secondo
luogo, nella motivazione della loro specif‌ica attitudine
probatoria, a sua volta legata a doppio f‌ilo con l’ulteriore
requisito dell’autonoma valutazione, che impone un iter
argomentativo effettivamente riferibile esclusivamente al
giudice.
La legge di riforma, in tal senso, si limita a recepire
l’orientamento più rigoroso emerso nelle pronunce della

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