L'attivita' di controllo dell'amministrazione finanziaria

AutoreGiuseppe Napoli - Silvia Rocchi
Occupazione dell'autoreDottore commercialista e revisore legale
Pagine19-60
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1.1 I poteri istruttori e autorizzazioni
L’attività istruttoria esercitata dall’Amministrazione finanziaria nei
confronti dei contribuenti è finalizzata all’acquisizione di elementi, dati
e notizie allo scopo di verificare l’osservanza delle prescrizioni imposte
dalla normativa tributaria. In particolare, i compiti attribuiti agli Uffici fi-
nanziari in materia d’imposte sui redditi e IVA, sono disciplinati rispet-
tivamente negli artt. 31 del D.P.R. 600/1973 e 51 del D.P.R. 633/1972.
Questi si sostanziano nel controllo delle dichiarazioni presentate dai
contribuenti, con la rilevazione di eventuali omissioni e la liquidazione
delle imposte o delle maggiori imposte dovute; nel vigilare sull’osser-
vanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili, alla fat-
turazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilità
e degli altri obblighi imposti dalla legge; nell’irrogazione di sanzioni pe-
cuniarie e, da ultimo, nel presentare notizia di reato all’Autorità giudi-
ziaria alla presenza di fattispecie penalmente rilevanti.
L’adempimento di tali compiti, è assicurato grazie agli specifici e in-
vasivi poteri di cui sono dotati gli Uffici finanziari, riepilogati negli artt.
32 e 33 del D.P.R. 600/1973 e nell’art. 51 del D.P.R. 633/1972, i quali pos-
sono essere esercitati sia in ufficio sia presso il contribuente.
1.1.1 Attività istruttoria svolta in ufficio
In merito all’attività istruttoria svolta in ufficio, l’Amministrazione
finanziaria può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a com-
parire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e no-
tizie. Inoltre, l’Ufficio procedente può invitare i contribuenti, sempre
indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti. In par-
ticolare, ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili può
essere richiesta anche l’esibizione dei bilanci, rendiconti, libri e regi-
stri previsti dalle disposizioni tributarie, oltre che dati, notizie e docu-
menti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d’imposta,
CAPITOLO 1
L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO
DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
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rilevanti ai fini dell’accertamento nei confronti dei loro clienti, forni-
tori e prestatori di lavoro autonomo. In seguito alla ricezione di tali
documenti, l’Ufficio potrà estrarne copia ovvero trattenerli, ad ecce-
zione delle scritture cronologiche in uso, per un periodo non supe-
riore a sessanta giorni, previo il rilascio di un’apposita ricevuta. L’Am-
ministrazione finanziaria ha anche la facoltà di recapitare ai
contribuenti, con l’invito a restituirli compilati e firmati, questionari
concernenti dati e notizie di carattere specifico potenzialmente rile-
vanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, nonché nei confronti
di altri soggetti con i quali i destinatari dei questionari abbiano intrat-
tenuto rapporti1.
Tra i poteri istruttori rientra altresì, la possibilità di richiedere, agli
organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non econo-
mici e alle società ed enti che compiono istituzionalmente riscossioni e
pagamenti per conto di terzi, la comunicazione di dati e notizie riguar-
danti determinati soggetti, indicati singolarmente o per categoria. In par-
ticolare, le richieste rivolte a società ed enti di assicurazione, concernenti
i rapporti con gli assicurati del ramo vita, potranno riguardare esclusiva-
mente la comunicazione di dati e notizie attinenti la durata del contratto
di assicurazione, l’ammontare del premio e l’individuazione del soggetto
tenuto a corrisponderlo. Le richieste possono anche riguardare copie o
estratti, con attestazione di conformità all’originale, di atti e documenti
depositati presso notai, procuratori del registro, conservatori dei registri
immobiliari e altri pubblici ufficiali.
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In merito, la Corte di Cassazione con Sentenza 12 gennaio 2012, n. 263 ha precisato come
la restituzione del questionario compilato da parte del contribuente, costituisca condizione suffi-
ciente per impedire all’Ufficio di invocare preclusioni all’utilizzabilità, in sede contenziosa, di
quanto non era stato fornito nel procedimento amministrativo pre-accertamento, dal momento
che le singole indicazioni alle varie note-quesito del questionario, non devono necessariamente
essere esatte. I giudici di legittimità hanno altresì affermato: “in tema di accertamento delle im-
poste sui redditi, nella procedura improntata al principio del contradditorio, quale quella prefi-
gurata con la richiesta di informazioni e documenti mediante questionari, ai sensi dell’art. 32
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, una volta che il contribuente abbia ottemperato alla richie-
sta di chiarimenti, grava sull’Amministrazione finanziaria l’onere di contestarne in modo speci-
fico la completezza, la veridicità, l’idoneità probatoria, la qualificazione giuridica del fatto rap-
presentato e, più in generale, la correttezza in termini di effettiva deducibilità dei costi
documentati. Solo dopo l’adempimento di tale onere di contestazione, può sorgere, in capo al
contribuente, l’onere di provare le circostanze di fatto rilevanti per smentire le contestazioni
dell’Ufficio” (anche Cass. Sentenze n. 9892/2011 e 28049/2009). La citata sentenza fornisce im-
portanti spunti difensivi in caso di contestazione del nuovo reato di risposte non veritiere alle
richieste del Fisco, ex art. 11, comma 1, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, coordinato con la
legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.
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Un notevole rilievo pratico, invece, è rivestito dalle cosiddette inda-
gini finanziarie che consistono nella facoltà di richiedere, previa apposita
autorizzazione, dati, notizie e documenti, alle banche, alle società Poste
italiane S.p.a., alle società ed enti di assicurazione, agli intermediari fi-
nanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento col-
lettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società
fiduciarie. Tali richieste potranno riguardare qualsiasi rapporto intratte-
nuto o operazione effettuata con i loro clienti, i servizi resi a questi ul-
timi, le garanzie prestate da terzi o da tali operatori finanziari e, infine,
le generalità dei soggetti per i quali abbiano effettuato le suddette ope-
razioni o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria.
Con particolare riferimento alle società fiduciarie di cui alla legge n. 1966
del 19392 e a quelle iscritte nella sezione speciale dell’albo di cui all’art.
20 del D.lgs. n. 58 del 19983, può essere richiesto di comunicare, specifi-
cando i periodi temporali di riferimento, le generalità dei soggetti per
conto dei quali esse hanno detenuto, amministrato o gestito beni, stru-
menti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocabilmente indivi-
duati. Inoltre, gli Uffici finanziari possono richiedere, sempre previa au-
torizzazione, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica,
il rilascio di una dichiarazione contenente l’indicazione della natura, del
numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con gli ope-
ratori finanziari sopra menzionati, che siano in corso ovvero estinti da
non più di cinque anni dalla data della richiesta. In tal caso, il richiedente
e chi viene in possesso di questi dati dovrà assumere le cautele necessa-
rie volte a garantirne la riservatezza.
Altresì, l’Ufficio finanziario, salvo il rispetto di precise modalità stabi-
lite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da adottare
d’intesa con l’Autorità di vigilanza e, in ogni modo, previa autorizzazione
del Direttore Centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate o del
Direttore Regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di Fi-
nanza, del Comandante Regionale, può rivolgere ad autorità ed enti ri-
chieste di notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, fi-
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L’art. 1 della Legge n. 1966 del 1939 prevede che “sono società fiduciarie e di revisione e
sono soggette alla presente legge quelle che, comunque denominate, si propongono sotto forma di
impresa, di assumere l’amministrazione dei beni per conto di terzi, l’organizzazione e la revi-
sione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni”.
3
Ai sensi dell’art. 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finan-
ziaria, la CONSOB iscrive in un apposito albo le SIM e le imprese di investimento extracomuni-
tarie, mentre le imprese di investimento comunitarie sono iscritte in un elenco allegato all’albo.
Di tale iscrizione la CONSOB ne da comunicazione alla Banca d’Italia.

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