Controlli a distanza, evoluzione tecnologica e tutela della persona del lavoratore

AutoreVito Pinto
Pagine249-254
Controlli a distanza, evoluzione tecnologica e tutela
della persona del lavoratore
V P
1. Bruno Veneziani ha mostrato, n dai suoi primi studi, una costante at-
tenzione alle diverse manifestazioni del potere di controllo del datore di lavoro
ed una particolare sensibilità per le conseguenze che la progressiva diffusione
di nuove tecnologie comportava – già a metà degli anni ’70 del secolo scorso
– sulla «vita privata del cittadino» e sul libero esplicarsi della propria «persona-
lità» (V, 1975, 24). In questa sede, evidentemente, non mi è possibile
analizzare compiutamente questa parte del suo lavoro scientico e, perciò, cir-
coscriverò il mio dialogo con Bruno Veneziani ad un tema che è ancora di stretta
attualità: quello del controllo a distanza sui lavoratori.
L’aspetto problematico della materia deriva dalla circostanza che i profondi
mutamenti intervenuti nell’organizzazione del lavoro e nella tecnologia incor-
porata nei sistemi produttivi ha inciso in modo particolarmente signicativo su
quello che, per comodità di discorso, possiamo denire come il “substrato mate-
riale” dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.
Questa norma, infatti, regola l’installazione degli impianti di controllo “a di-
stanza” all’interno dell’azienda distinguendo tra apparecchiature destinate esclu-
sivamente alla sorveglianza sull’attività dei lavoratori (che sono vietate in modo
assoluto) e altre apparecchiature di controllo necessarie in ragione di speciche
esigenze organizzative e produttive o al ne di garantire la sicurezza sul lavoro
le quali, però, rendano comunque possibile una siffatta sorveglianza. L’installa-
zione dei dispositivi del primo tipo, infatti, è rigorosamente vietata (comma 1),
mentre quella del secondo tipo è ammessa previo accordo con le rappresentanze
sindacali aziendali o, in mancanza, previa autorizzazione dell’Ispettorato del la-
voro (comma 2). In entrambi i casi, però, i precetti normativi presuppongono che
i dispositivi dei quali si regola l’utilizzazione possano assolvere esclusivamente
ad una funzione di controllo a distanza e che, di conseguenza, essi siano mate-
rialmente separati ed autonomi rispetto ai macchinari la cui funzione tecnica
specica è rappresentata dalla produzione.
L’evoluzione tecnologica, invece, ha determinato non soltanto il perfeziona-
mento dei sistemi e delle apparecchiature per il controllo a distanza, ma anche e
soprattutto la creazione e la diffusione di macchine e di dispositivi di produzio-
ne che incorporano tecnologie in grado di registrare continuamente operazioni,
pause, errori e così via e, pertanto, in grado di fornire al datore di lavoro una

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