DECRETO 8 novembre 2011 - Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino Superiore». (11A15043)

IL DIRETTORE GENERALE

dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto Ministero Politiche Agricole 1° agosto 2001, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Bardolino Superiore» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda del Consorzio tutela vini Bardolino intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Bardolino Superiore»;

Visto il parere favorevole della Regione Veneto sull'istanza di cui sopra;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 236 del 10 ottobre 2011 - Supplemento Ordinario n. 217;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Bardolino Superiore», in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

  1. Il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Bardolino Superiore», approvato con decreto Ministero Politiche Agricole 1° agosto 2001 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

    Art. 2

  2. I soggetti che intendono rivendicare, a partire gia' dalla campagna vendemmiale 2011/2012, i vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Bardolino Superiore», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOCG in questione ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

    Art. 3

  3. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Bardolino Superiore» sono...

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