DECRETO 31 Luglio 2007 - Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini 'Collio Goriziano' o 'Collio'.

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela vini Collio ed il parere positivo in merito alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" espresso dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2007;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007, concernente disposizioni transitorie per l'uso del sinonimo "Friulano", della varieta' di vite "Tocai friulano", nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino dei vini a denominazione di origine della regione Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, che si provvede a pubblicare interamente per facilitarne la lettura, in conformita' al parere espresso dal citato comitato ed alle disposizioni del predetto decreto 31 luglio 2007;

Decreta:

Art. 1.

  1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio", approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 1998, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2007.

  2. La denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo.

    Art. 2.

  3. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2007, i vini a denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo Albo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 164/1992, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, presso i competenti organi territoriali, ai fini dell'iscrizione dei terreni medesimi, all'apposito Albo dei vigneti a denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio".

    Art. 3.

  4. L'uso del sinonimo "Friulano" per la rivendicazione, designazione e presentazione della relativa tipologia di vino, regolamentata nell'annesso disciplinare di produzione, e' da considerarsi transitorio, in conformita' alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2007 richiamato nelle premesse.

    Art. 4.

  5. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio", e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

  6. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

    Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 31 luglio 2007

    p. Il direttore generale: Varese

    Annesso

    Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio"

    Art. 1.

    Denominazione e vini

  7. La denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" e' riservata ai vini rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

    "Collio Goriziano" o "Collio" Bianco;

    "Collio Goriziano" o "Collio" Chardonnay;

    "Collio Goriziano" o "Collio" Malvasia (da Malvasia istriana b.);

    "Collio Goriziano" o "Collio" Müller Thurgau;

    "Collio Goriziano" o "Collio" Picolit;

    "Collio Goriziano" o "Collio" Pinot bianco;

    "Collio Goriziano" o "Collio" Pinot grigio;

    "Collio Goriziano" o "Collio" Ribolla o Ribolla gialla;

    "Collio Goriziano" o "Collio" Riesling (da Riesling renano);

    "Collio Goriziano" o "Collio" Riesling italico;

    "Collio Goriziano" o "Collio" Sauvignon;

    "Collio Goriziano" o "Collio" Friulano (da Tocai friulano);

    "Collio Goriziano" o "Collio" Traminer aromatico;

    "Collio Goriziano" o "Collio" Rosso;

    "Collio Goriziano" o "Collio" Cabernet;

    "Collio Goriziano" o "Collio" Cabernet franc;

    "Collio Goriziano" o "Collio" Cabernet sauvignon;

    "Collio Goriziano" o "Collio" Merlot;

    "Collio Goriziano" o "Collio" Pinot nero.

  8. Le tipologie di vini di cui al precedente comma possono essere accompagnate dalla menzione "riserva", se sottoposte ad un periodo di invecchiamento i cui termini sono riportati al successivo art. 7.

    Art. 2.

    Base ampelografica

  9. La denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o...

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