DECRETO 1 agosto 2008 - Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colline Joniche Tarantine» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

delle politiche di sviluppo economico e rurale

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la domanda della Federazione provinciale coltivatori diretti di Taranto, pervenuta il 4 gennaio 2005, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colline Joniche Tarantine»;

Visto il parere favorevole della regione Puglia;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a San Basilio Mottola (Taranto) il 29 novembre 2007, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Joniche Tarantine», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 10 giugno 2008;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopraindicati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Colline Joniche Tarantine», ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal predetto Comitato;

Decreta:

Art. 1.

  1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Colline Joniche Tarantine» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

  2. La denominazione di origine controllata «Colline Joniche Tarantine», e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008/2009.

    Art. 2.

  3. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2008, i vini a denominazone di origine controllata «Colline Joniche Tarantine», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e provincie autonome 25 luglio 2002 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo.

    Art. 3.

  4. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Colline Joniche Tarantine» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

    Art. 4.

  5. All'allegato A sono riportati i codici delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Joniche Tarantine» di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.

    Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 1° agosto 2008

    Il Capo dipartimento: Ambrosio

    DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE

    CONTROLLATA «COLLINE JONICHE TARANTINE»

    Art. 1.

    La denominazione di origine controllata « Colline Joniche Tarantine» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

    1. «Colline Joniche Tarantine» Bianco;

    2. «Colline Joniche Tarantine» Bianco «Spumante»;

    3. «Colline Joniche Taratine» «Verdeca»;

    4. «Colline Joniche Tarantine» Rosato;

    5. «Colline Joniche Tarantine» Rosso;

    6. «Colline Joniche Taratine» Novello;

    7. «Colline Joniche Tarantine» Rosso Superiore;

    8. «Colline Joniche Tarantine» Primitivo;

    9. «Colline Joniche Tarantine» Primitivo Superiore;

    10. «Colline Joniche Tarantine» Primitivo «Liquoroso secco»;

    11. «Colline Joniche Tarantine» Primitivo «Liquoroso - Vino dolce naturale».

    Art. 2.

    Il vino a denominazione di origine controllata «Colline Joniche Tarantine» Bianco, anche nella tipologia Spumante, deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, almeno il 50% del vitigno Chardonnay; possono concorrere, per la restante parte, congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la zona viticola Salento - Arco Jonico.

    Il vino a denominazione di origine controllata «Colline Joniche Tarantine» Verdeca deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, almeno l'85% del medesimo vitigno; possono concorrere, per la restante parte, congiuntamente o disgiuntamente le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la zona viticola Salento - Arco Jonico.

    I vini a Denominazione di Origine Controllata «Colline Joniche Tarantine» Rosato e Rosso, anche nei tipi Novello e Superiore, devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, almeno il 50% del vitigno Cabernet Sauvignon; possono concorrere, per la restante parte, congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione per la zona viticola Salento - Arco Jonico.

    Il vino a denominazione di origine controllata «Colline Joniche Tarantine» Primitivo, anche nei tipi Superiore e Liquoroso secco e Liquoroso Vino dolce naturale, deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, almeno l'85% del medesimo vitigno; possono concorrere, per la restante parte, congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione per la zona viticola Salento - Arco Jonico.

    Art. 3.

    La zona di produzione delle uve destinate all'ottenimento dei vini Denominazione di Origine Controllata «Colline Joniche Tarantine» comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di Laterza, Mottola, Crispiano e Martina Franca e parte dei territori amministrativi dei comuni di Castellaneta, Ginosa, Palagianello, Massafra, Statte e Grottaglie, in provincia di Taranto, ed e' cosi' delimitata:

    la delimitazione della zona inizia ad Est con la strada provinciale Grottaglie-Villa Castelli, a quota 198, laddove ricade il confine tra il comune di Grottaglie, in provincia di Taranto ed il comune di Villa Castelli, in provincia di Brindisi. Da qui si prosegue in direzione nord lungo il confine della provincia di Taranto fino a raggiungere quota 187, a circa 650 m a est della Masseria Mannara, laddove ricade l'intersezione tra il confine del comune di Martina Franca ed il confine della Provincia di Taranto.

    Da qui si prosegue in direzione Nord lungo il confine della provincia di Taranto ed e' proprio quest'ultimo che delimita la zona delle Colline Joniche ad Est, a Nord e ad Ovest, includendo i confini Est e Nord del comune di Martina Franca, il confine Nord del comune di...

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