LEGGE 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonche'' delega al Governo in materia di normativa antimafia. (10G0162)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1. (Delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato realizzando: a) una completa ricognizione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto della criminalita' organizzata, ivi compresa quella gia' contenuta nei codici penale e di procedura penale; b) l'armonizzazione della normativa di cui alla lettera a); c) il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con le ulteriori disposizioni di cui alla presente legge e con la normativa di cui al comma 3; d) l'adeguamento delle normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea. 3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, previa ricognizione della normativa vigente in materia di misure di prevenzione, il Governo provvede altresi' a coordinare e armonizzare in modo organico la medesima normativa, anche con riferimento alle norme concernenti l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere, in relazione al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione: 1) che l'azione di prevenzione possa essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale; 2) che sia adeguata la disciplina di cui all'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni; 3) che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possano essere richieste e approvate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosita' sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione; 4) che le misure patrimoniali possano essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, che esso prosegua nei confronti degli eredi o, comunque, degli aventi causa; 5) che venga definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all'esistenza di circostanze di fatto che giustificano l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e, per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della pericolosita' del soggetto; che venga comunque prevista la possibilita' di svolgere indagini patrimoniali dirette a svelare fittizie intestazioni o trasferimenti dei patrimoni o dei singoli beni; 6) che il proposto abbia diritto di chiedere che l'udienza si svolga pubblicamente anziche' in camera di consiglio; 7) che l'audizione dell'interessato o dei testimoni possa avvenire mediante video-conferenza ai sensi degli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni; 8) quando viene richiesta la misura della confisca: 8.1) i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero degli immobili sequestrati; 8.2) che il sequestro perda efficacia se non viene disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso; 8.3) che i termini di cui al numero 8.2) possano essere prorogati, anche d'ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per non piu' di due volte, in caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti; 9) che dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, previa autorizzazione del pubblico ministero, gli esiti delle indagini patrimoniali siano trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza a fini fiscali; b) prevedere, in relazione alla misura di prevenzione della confisca dei beni, che: 1) la confisca possa essere disposta in ogni tempo anche se i beni sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri; 2) la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati in territorio estero; c) prevedere la revocazione della confisca di prevenzione definitiva, stabilendo che: 1) la revocazione possa essere richiesta: 1.1) quando siano scoperte nuove prove decisive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione; 1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca; 1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsita' nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato; 2) la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione; 3) la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di inammissibilita', entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al numero 1), salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile; 4) in caso di accoglimento della domanda di revocazione, la restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, possa avvenire anche per equivalente, secondo criteri volti a determinarne il valore, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalita' istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico; d) prevedere che, nelle controversie concernenti il procedimento di prevenzione, l'amministratore giudiziario possa avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e l'assistenza legali; e) disciplinare i rapporti tra il sequestro e la confisca di prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che: 1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche in relazione a beni gia' sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale; 2) nel caso di contemporanea esistenza di un sequestro penale e di un sequestro di prevenzione in relazione al medesimo bene, la custodia giudiziale e la gestione del bene sequestrato nel procedimento penale siano affidate all'amministratore giudiziario del procedimento di prevenzione, il quale applica, anche con riferimento a detto bene, le disposizioni in materia di amministrazione e gestione previste dal decreto legislativo di cui al comma 1, prevedendo altresi', a carico del medesimo soggetto, l'obbligo di trasmissione di copia delle relazioni periodiche anche al giudice del procedimento penale; 3) in relazione alla vendita, all'assegnazione e alla destinazione dei beni si applichino le norme relative alla confisca divenuta definitiva per prima; 4) se la confisca di prevenzione definitiva interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione, alla vendita, all'assegnazione o alla destinazione dei beni secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo di cui al comma 1; f) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con il procedimento di prevenzione, prevedendo: 1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese dai terzi su beni sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l'altro il principio secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o proseguite dopo l'esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei creditori in buona fede; 2) la disciplina dei rapporti pendenti all'epoca dell'esecuzione del sequestro, stabilendo tra l'altro il principio che l'esecuzione dei relativi contratti rimane sospesa fino a quando, entro il termine stabilito dalla legge e, comunque, non oltre novanta giorni, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto; 3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione; e in particolare: 3.1) che i titolari di diritti di proprieta' e di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni dalla data di esecuzione del sequestro per svolgere le proprie deduzioni; che dopo la confisca, salvo il caso in cui dall'estinzione derivi un pregiudizio irreparabile, i diritti reali o personali di godimento sui beni confiscati si estinguano e che all'estinzione consegua il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo; 3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nel procedimento entro un termine da stabilire, comunque non inferiore a sessanta giorni dalla data in cui la confisca e' divenuta definitiva, salva la possibilita' di insinuazioni tardive in caso di ritardo incolpevole; 3.3) il...

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