Tutela contro l'inerzia della pubblica amministrazione

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LIBRO QUARTO – OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI 63
“Accesso civico
1. L’obbligo previsto dalla normativa
vigente in capo alle pubbliche ammi-
nistrazioni di pubblicare documenti,
informazioni o dati, comporta il diritto
di chiunque di richiedere i medesimi,
nei casi in cui sia stata omessa la loro
pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è
sottoposta ad alcuna limitazione quan-
to alla legittimazione soggettiva del ri-
chiedente, non deve essere motivata, è
gratuita e va presentata al responsabile
della trasparenza dell’amministrazione
obbligata alla pubblicazione di cui al
comma 1 che si pronuncia sulla stessa.
3. L’amministrazione, entro trenta gior-
ni, procede alla pubblicazione nel sito
del documento, dell’informazione o del
dato richiesto e lo trasmette contestual-
mente al richiedente, ovvero comunica
al medesimo l’avvenuta pubblicazione,
indicando il collegamento ipertestuale
a quanto richiesto. Se il documento,
l’informazione o il dato richiesto risul-
tano già pubblicati nel rispetto della
normativa vigente, l’amministrazione
indica al richiedente il relativo collega-
mento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata rispo-
sta il richiedente può ricorrere al tito-
lare del potere sostitutivo di cui all’art.
2, comma 9-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modifiche
che, verificata la sussistenza dell’obbli-
go di pubblicazione, nei termini di cui
al comma 9-ter del medesimo articolo,
provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico
è disciplinata dalle disposizioni di cui
104, così come modificato dal presente
decreto.
6. La richiesta di accesso civico com-
porta, da parte del Responsabile della
trasparenza, l’obbligo di segnalazione
di cui all’articolo 43, comma 5”.
(II) Il comma è stato modificato dall’art.
52, co. 4, lett. d), d.lgs. 14 marzo 2013,
n. 33, in vigore dal 20 aprile 2013, nella
parte in cui è prevista la possibilità che
il giudice ordini la pubblicazione dei
documenti richiesti.
TITOLO III – TUTELA
CONTRO L’INERZIA
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Art. 117.RICORSI AVVERSO IL SILEN-
ZIO
1. Il ricorso avverso il silenzio è
proposto, anche senza previa dif-
fida, con atto notificato all’ammi-
nistrazione e ad almeno un con-
trointeressato nel termine di cui
all’articolo 31, comma 2.
2. Il ricorso è deciso con sentenza
in forma semplificata e in caso di
totale o parziale accoglimento il
giudice ordina all’amministrazione
di provvedere entro un termine non
superiore, di norma, a trenta giorni.
3. Il giudice nomina, ove occorra,
un commissario ad acta con la sen-
tenza con cui definisce il giudizio
o successivamente su istanza della
parte interessata.
4. Il giudice conosce di tutte le que-
stioni relative all’esatta adozione
del provvedimento richiesto, ivi
comprese quelle inerenti agli atti
del commissario.
5. Se nel corso del giudizio soprav-
viene il provvedimento espresso, o
un atto connesso con l’oggetto della

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