DECRETO 1 agosto 2003 - Determinazione delle contribuzioni convenzionali ai fini della contribuzione previdenziale INPS in favore del personale di nazionalita' italiana assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 della legge 28 luglio 1999, n. 266, recante delega al Governo ad emanare decreti legislativi in materia di personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero; Visto il titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, recante «Disciplina del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero, a norma dell'art. 4 della legge 28 luglio 1999, n. 266»; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, che prevede che con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Ente assicuratore interessato, vengano stabilite le retribuzioni convenzionali alle quali commisurare i contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, dovuti in favore del personale in servizio con contratto a tempo indeterminato, regolato dalla legge italiana; Visti i successivi commi 5 e 6, dell'art. 2 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, nonche' l'art. 3 della legge 21 dicembre 2001, n. 442 che disciplinano le modalita' per esercitare l'opzione per il contratto regolato dalla legge italiana; Visto il decreto 30 novembre 1982 con il quale sono state fissate le retribuzioni convenzionali, ai fini del versamento contributivo per il predetto personale; Visto l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.

314, che, per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, conferma le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori; Esaminate le retribuzioni erogate dal Ministero degli affari esteri a tale categoria di personale; Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che ha partecipato alla Conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art.

14 della legge 8 agosto 1990, n. 241 e...

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