DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 giugno 2010 - Contributo per le spese di funzionamento spettante a DigitPA, a norma dell''art. 18, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177. (10A08330)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009 n. 177, recante riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l'art. 18, che disciplina le entrate di DigitPA e dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si provveda a stabilire l'entita' del contributo forfetario per spese di funzionamento spettante all'ente nell'ambito di gare o accordi quadro predisposti direttamente o con altri soggetti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale il prof. on. Renato Brunetta e' stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. on. Renato Brunetta;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Decreta:

Art. 1

Contributo nell'ambito di gare

Il contributo per spese di funzionamento, spettante a DigitPA a norma dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, nell'ambito di gare e posto a carico delle amministrazioni contraenti, e' determinato nella misura seguente:

a) per i contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici per i quali DigitPA abbia ricevuto richiesta di parere sulla coerenza strategica e/o sulla congruita' tecnico-economica ai sensi dell'art. 3, commi 2, lettera c) e 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177: 8 per mille del valore del contratto sottoscritto;

b) per i contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, per i quali sia obbligatorio il parere sulla congruita' tecnico-economica di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, se il contratto ha per oggetto la mera fornitura di beni o prestazione di servizi tra loro identici o equiparabili in alternativa e se la procedura e' gestita da centrali di acquisto e prevede la stipula di contratti quadro o convenzioni...

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