DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2009 - Determinazione delle misure del contributo di solidarieta'' al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il triennio 2008-2010. Articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. (09A11314)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto l'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che prevede l'obbligo delle gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ad eccezione dello Stato, di versare all'assicurazione anzidetta un contributo di solidarieta', la cui misura deve essere determinata, per un periodo triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le forme esclusive, anche con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sulla base delle caratteristiche demografiche ed economiche di ciascuna gestione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 gennaio 2007, con il quale sono state fissate le quote per il triennio 2005/2007;

Ritenuta la necessita' di determinare per gli anni 2008, 2009 e 2010 la misura del contributo sopra richiamato;

Sulla proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Decreta:

  1. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 il contributo di cui all'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' determinato, in relazione al rapporto tra lavoratori iscritti attivi e pensionati risultante per ciascuna gestione dalla media dei valori mensili nell'anno di competenza, secondo le conseguenti misure:

    0,50 per cento per un rapporto inferiore a 3 unita' attive per ogni pensionato;

    0,75 per cento per un rapporto pari o superiore a 3 ma inferiore a 5...

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