CIRCOLARE 24 maggio 2006, n. 24 - Istruzioni relative al trattamento fiscale e contributivo dei buoni pasto ed al versamento contributivo unificato
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale
Alle Amministrazioni dello Stato ed
Amministrazioni autonome dello
Stato
Alle Agenzie fiscali
Al Consiglio di Stato -
Segretariato generale
Alla Corte dei conti - Segretariato generale
Agli Uffici centrali di bilancio presso i Ministeri vigilanti
Alle Ragionerie provinciali dello
Stato
Al Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro
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Istruzioni per la gestione della quota imponibile dei buoni pasto.
In seguito alla rideterminazione del valore del buono pasto prevista da alcuni Contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti o in corso di sottoscrizione, sono pervenuti numerosi quesiti da parte delle Amministrazioni statali che gestiscono le competenze fisse spettanti ai dipendenti della Pubblica amministrazione attraverso il Service Personale Tesoro (SPT), circa le modalita' di applicazione dell'art. 51, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in cui e' stato stabilito che le somme corrisposte a titolo di buono pasto non costituiscono reddito da lavoro dipendente fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29.
In particolare, per i dipendenti dei Ministeri, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il CCNL relativo al biennio 2004-2005 prevede l'erogazione di buoni pasto del valore di 7,00 euro cadauno.
Pertanto, ai sensi della citata normativa, la quota imponibile da assoggettare alle ritenute previdenziali e fiscali, gravata dagli oneri accessori a carico del datore di lavoro (per previdenza ed IRAP) risulta pari a 1,71 euro.
Sulla predetta quota si dovranno applicare:
a carico del dipendente - le ritenute previdenziali (Fondo Pensione, Fondo Credito) e fiscali;
a carico del datore di lavoro - il contributo relativo a fondo pensione e l'IRAP.
Inoltre, come avviene per tutte le somme accessorie, la predetta quota eccedente euro 5,29 andra' ad abbattere la maggiorazione del 18% in sede di conguaglio fiscale e contributivo (art. 2, comma 10, legge n. 335/1995).
Si precisa che in nessun caso la differenza fra il previgente importo di euro 4,65 e il nuovo valore di 7,00 euro del buono pasto puo' essere monetizzata.
Allo scopo di garantire la correttezza e la tempestivita' dell'applicazione delle disposizioni sopra richiamate, senza aggravio delle attivita' di tutti gli uffici centrali e periferici che gestiscono i buoni pasto, si forniscono le seguenti istruzioni intese alla gestione...
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