DECRETO 26 luglio 2010 - Riduzione contributiva, prevista dall''art. 2, comma 134, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell''indennita'' di disoccupazione non agricola con requisiti normali. (Decreto n. 53343). (10A12315)
Titolo I
Riduzione contributiva, prevista dall'art. 2, comma 134, primo
periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a favore dei datori di
lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennita' di
disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno
cinquanta anni di eta'
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 19, comma 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che disciplina l'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti normali;
Visti l'art. 8, comma 2, e l'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 2, commi 134 e 135, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Decreta:
Art. 1
Datori di lavoro ammessi al beneficio
-
Sono ammessi al beneficio di cui all'art. 2, comma 134, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutti i datori di lavoro che assumono lavoratori titolari dell'indennita' di disoccupazione ordinaria con requisiti normali che abbiano compiuto almeno cinquanta anni di eta'.
-
Il beneficio spetta anche alle societa' cooperative per il socio con cui le medesime societa' instaurano un rapporto di lavoro subordinato, secondo le modalita' di cui al successivo art. 2.
-
Il beneficio non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale.
-
Il beneficio non spetta se, nei sei mesi precedenti, il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalita' sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati.
-
Il beneficio non spetta se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalita' sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario.
-
Il beneficio non spetta nelle ipotesi di cui all'art. 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, se tra l'impresa che assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo; in tali casi il beneficio spetta comunque se l'assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento.
Titolo I
Riduzione contributiva, prevista dall'art. 2, comma 134, primo
periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a favore dei datori di
lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennita' di
disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno
cinquanta anni di eta'
Art. 2
Misura e durata del beneficio
-
L'art. 2, comma...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA