DECRETO 26 luglio 2010 - Riduzione contributiva, prevista dall''art. 2, comma 134, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell''indennita'' di disoccupazione non agricola con requisiti normali. (Decreto n. 53343). (10A12315)

Titolo I

Riduzione contributiva, prevista dall'art. 2, comma 134, primo
periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a favore dei datori di
lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennita' di
disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno
cinquanta anni di eta'

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'art. 19, comma 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che disciplina l'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti normali;

Visti l'art. 8, comma 2, e l'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 2, commi 134 e 135, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Decreta:

Art. 1

Datori di lavoro ammessi al beneficio

  1. Sono ammessi al beneficio di cui all'art. 2, comma 134, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutti i datori di lavoro che assumono lavoratori titolari dell'indennita' di disoccupazione ordinaria con requisiti normali che abbiano compiuto almeno cinquanta anni di eta'.

  2. Il beneficio spetta anche alle societa' cooperative per il socio con cui le medesime societa' instaurano un rapporto di lavoro subordinato, secondo le modalita' di cui al successivo art. 2.

  3. Il beneficio non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale.

  4. Il beneficio non spetta se, nei sei mesi precedenti, il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalita' sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati.

  5. Il beneficio non spetta se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalita' sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario.

  6. Il beneficio non spetta nelle ipotesi di cui all'art. 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, se tra l'impresa che assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo; in tali casi il beneficio spetta comunque se l'assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento.

    Titolo I

    Riduzione contributiva, prevista dall'art. 2, comma 134, primo
    periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a favore dei datori di
    lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennita' di
    disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno
    cinquanta anni di eta'

    Art. 2

    Misura e durata del beneficio

  7. L'art. 2, comma...

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