Contribuenza di bonifica e contestazione del piano di classifica
Autore | M. B. |
Pagine | 300-301 |
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giur
3/2015 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
Invero “è sostanzialmente pacifico, nella giurisprudenza di
questa Corte, che l’ente impositore è esonerato dalla prova
del beneficio le volte in cui vi sia un piano di classifica -
approvato dalla competente autorità regionale - recante i
criteri di riparto della contribuenza degli immobili com-
presi sia nel perimetro consortile, sia nel comprensorio di
bonifica ... laddove esista il piano di classifica e l’immobile
del contribuente vi rientri, non è necessario neppure che
il consorzio fornisca la prova di aver adempiuto a quanto
indicato nel piano medesimo, in quanto il vantaggio diretto
e immediato, per il fondo del consorziato, è da reputarsi
presunto in ragione della pacifica comprensione dell’immo-
bile nel perimetro di intervento consortile e dell’avvenuta
approvazione del suddetto piano” (Cass. n. 14709 del 2014
in motivazione). L’onere della prova contraria sul consor-
ziato “il quale, ove contesti l’inesistenza dei fatti costitutivi
del diritto di credito è tenuto ad assolvere compiutamente
all’onere di allegazione, formulando la contestazione in
modo specifico nonché all’onere di indicare i relativi mezzi
di prova” (così, in motivazione, Cass. n. 429 del 2013, rela-
tivamente a fattispecie analoga).
Nel caso di specie non emerge dalla sentenza impu-
gnata che la contribuente avesse formulato una conte-
stazione che investisse vizi di legittimità del piano di
classificazione o del provvedimento di perimetrazione, né
che tale contestazione attenesse inesattezze del conte-
nuto di detti provvedimenti: quel che risulta è che la con-
tribuente si è limitata a contestare unicamente l’effettivo
conseguimento di un vantaggio diretto per il fondo di sua
proprietà.
Quanto all’altro aspetto del problema, va rilevato che
erroneamente la sentenza impugnata parla di “beneficio
generico”, laddove avrebbe dovuto più correttamente di-
scorrere di “beneficio generale”, che in quanto tale non
può definirsi “generico”, bensì costituisce esso stesso un
beneficio “specifico” derivante dall’opera consortile (v.
Cass. n. 17414 del 2014, in motivazione).
Per questa ragione il ricorso deve essere accolto e la
sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della
causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Re-
gionale dell’Emilia Romagna, che provvederà anche in or-
dine alle spese della presente fase del giudizio.(Omissis)
ContribuenzA di bonifiCA
e ContestAzione del piAno
di ClAssifiCA
di M. B.
La decisione del Supremo Collegio è contestabile sotto
più profili, concorrenti e pur separatamente validi.
L’assunto fondamentale della sentenza è rappresentato
dal ritenere necessaria la preventiva contestazione in sede
amministrativa del piano di classifica. In realtà, non sus-
siste presunzione iuris tantum del piano. La contestazio-
ne, infatti, è attuata in re ipsa con la negazione, da parte
del contribuente che fa ricorso, del beneficio ricevuto, ove
ne siano addotti i motivi. La contestazione, inoltre, può
riguardare il quantum e non solo l’an. La negazione della
sussistenza di un beneficio diretto è in radice la conte-
stazione richiesta dalla Cassazione.
La contestazione del piano di classifica in parte qua è,
infatti, connaturata ontologicamente alla negazione del
conseguimento di un beneficio. L’individuazione e la (teori-
ca) quantificazione del beneficio viene operata nel piano di
classifica: il negarne l’esistenza o il limitarne la consistenza
implica la contestazione del piano. Tale contestazione non
è né rivolta alla generalità dello strumento né motivata per
illegittimità delle procedure di approvazione, bensì investe
il merito del riferimento al singolo immobile. Una volta che
il contribuente contesti l’esistenza del beneficio su un pro-
prio immobile, con ciò stesso - questa è la considerazione
essenziale - contesta la legittimità del piano, poiché dal
piano discende l’imposizione di contribuenza.
È stata rilevata la sufficienza della contestazione del
piano di classifica attuata in sede di contenzioso tributa-
rio dalla stessa Cassaz., sez. trib., sentenza n. 27070 del
19 dicembre 2014. “Non occorre impugnarlo [il piano di
classifica] in sede amministrativa. Invero è sufficiente la
contestazione specifica del piano - cioè direttamente con-
cernente il piano medesimo e le sue risultanze - dinanzi
al giudice tributario, al fine non di disapplicare un atto
presupposto, ma di eliminare semplicemente la rilevanza
della presunzione di esistenza del beneficio, e consenti-
re di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione
dell’onere della prova, dell’esistenza di vantaggi fondiari
- immediati e diretti - derivanti dalle opere di bonifica per
gli immobili di proprietà del consorziato posti all’interno
del perimetro di contribuenza”.
Sulla disapplicazione dell’atto amministrativo, per il
caso specifico di piano di classifica illegittimo, si fa rinvio
allo studio di GIACINTO MARCHESI in questa Rivista,
2014, pp. 654-656.
La Cassazione si sofferma poi sul carattere generale o ge-
nerico del beneficio, attuando essa stessa quella confusione
che rimprovera alla sentenza impugnata. Infatti, è lapalis-
siano che, per essere definito generale, il beneficio deve pur
sussistere; se esso è generico, per ciò stesso è improduttivo di
effetti contributivi. Si consideri il beneficio apportato mercé
la salubrità dell’aria: sarebbe generale, stante l’estensione,
cioè investirebbe una molteplicità di immobili, recando un
miglioramento a ciascuno di essi. In realtà, però, tale è gene-
rico, vista la sua inconsistenza, si direbbe quasi la sua impal-
pabilità, e dunque inconferente ai fini della contribuzione.
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