Le norme sui contribuenti minimi contenute nella legge finanziaria per il 2008, risvolti per gli amministratori (minori) di condominio

AutoreRino Enne
Pagine127-131

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Anche nel 2007 si è celebrato il rito liturgico dell'approvazione della legge finanziaria con la quale sistematicamente, per evidenti ragioni di cassa, viene modificato il panorama tributario che, a causa delle reiterate trasformazioni, stenta a consolidarsi, fatto che genera problemi ermeneutici e applicativi rendendo la vita del contribuente quanto mai incerta ed aleatoria.

La finanziaria per il 2008 è stata approvata con legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicata con la G.U. del 28 dicembre 2007; con la stessa il legislatore ha inciso pesantemente nei settori impositivi diretti ed indiretti, inserendo nell'alveo normativo una serie di modifiche che hanno riguardato il campo Iva, l'Ires, l'Ici, la riscossione, la disciplina dei giochi etc. prevedendo, ed è questo l'argomento che formerà oggetto di esame, un regime particolare per i contribuenti minori che si sostanzia in una importante serie di semplificazioni contabili e dichiarative che sono meritevoli di attenzione anche da parte degli amministratori di condominio. Il regime in questione che il legislatore individua e definisce come «semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali» contiene una serie di disposizioni che, almeno in parte, rappresentano una novità per il sistema tributario1, volte ad agevolare, o meglio a semplificare, il rapporto d'imposta vocato all'applicazione di un'aliquota sostitutiva unica determinata in misura fissa, ed all'abbandono di molteplici obblighi contabili divenuti inutili per il regime in esame. Tali circostanze evidenziano la validità della scelta operata dal legislatore, che potrebbe avere effetti positivi nei confronti di una vasta platea di contribuenti fra i quali possono annoverarsi anche gli amministratori di condominio, quanto meno quelli che possiamo definire «minori» sia per tipologia organizzativa che per volume di ricavi conseguito nell'anno.

Il regime semplificato è disciplinato dall'art. 1, commi da 96 a 116, della sopra indicata legge finanziaria per il 2008 (L. 244/07), che deve essere correlata con le disposizioni di attuazione contenute nel Decreto attuativo approvato il 2 gennaio 2008, ed è caratterizzato dal tentativo del legislatore di rendere il più possibile semplice sia la determinazione del tributo dovuto, nel quale non si annoverano più né l'Iva, né le addizionali comunali e regionali e neppure l'Irap, che l'assolvimento degli obblighi contabili, dichiarativi e di versamento.

Soggetti passivi del Nuovo Regime

Con il comma 96 il legislatore ha individuato i soggetti passivi d'imposta destinatari del particolare regime semplificato, si tratta delle persone fisiche, che esercitano (individualmente) «attività di impresa, arti o professioni». Solo questi sono i soggetti «sottoposti naturalmente» al regime speciale dei contribuenti minimi, dato che l'individuazione degli elementi soggettivi qualificanti l'attività svolta (imprenditori o esercenti arti o professioni) è condizione indispensabile per essere ammessi al particolare regime, per cui fin da ora può affermarsi che sono esclusi dal regime semplificato sia le società di qualsivoglia natura che le associazioni mentre, come vedremo, è inibito alla persona fisica di partecipare ad organizzazioni associative o societarie (art. 1, comma 98, lett. d), pena l'esclusione dall'appartenenza all'alveo dei contribuenti minori. È questo un primo limite che deriva dall'interesse del legislatore di concedere le agevolezze, proprie del regime semplificato in argomento, solo a chi ha una struttura organizzativa semplice, per non dire marginale, cosa che non accade ovviamente per le realtà di tipo societario o associativo generalmente più complesse rispetto al lavoro autonomo o imprenditoriale organizzato. Si è in precedenza letto che quello in esame è il regime che normalmente dovrebbe essere riconosciuto ai sopra indicati soggetti i quali «naturalmente» saranno sottoposti alle regole della semplificazione, salvo che gli stessi non decidano altrimenti ritenendo di non voler soggiacere alle regole dei contribuenti minimi optando, sia ai fini dell'Iva che delle II.DD., per la normale tassazione (art. 1, comma 110), per cui, salvi i casi di opzione, le norme in esame costituiranno il normale punto di riferimento del rapporto d'imposta dei sopra citati soggetti.

Affinché possa applicarsi il regime semplificato devono soccorrere altre condizioni, di natura oggettiva, che delimitano l'ambito di applicazione delle norme agevolative.

Infatti il legislatore con il comma 96, dell'art. 1, della L. n. 244/2007, ha previsto alcuni «paletti» volti a delimitarne l'ambito applicativo delle norme in esame visto che saranno considerati contribuenti minori solo quei soggetti che: nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi (se imprenditori) o compensi (se esercenti arti o professioni) non superiori ai 30.000,00 euro; non hanno effettuato cessioni all'esportazione e non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'art. 50, comma 1, lettere c) e c bis), del testo unico delle imposte sui redditi2, anche se con contratto a progetto, programma di lavoro o fase diPage 128 esso, né abbiano erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'art. 53, comma 2 lettera c) del T.U.I.R.3;non hanno effettuato, nel triennio precedente, acquisti di beni strumentali, «anche mediante contratto d'appalto e di locazione, pure finanziaria», per ammontare superiore ai 15.000,00 euro. Si tratta di limiti oggettivi volti a delimitare il campo applicativo dello speciale regime che non dovrebbero creare particolari problemi per i soggetti che in forma individuale svolgono l'attività di amministratori di...

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