DELIBERAZIONE 21 giugno 2005 - Avvio di procedimenti per la formazione di provvedimenti di revisione delle direttive dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in materia di condizioni contrattuali di fornitura per i clienti del mercato vincolato elettrico e di trasparenza dei documenti di fatturazione. (Deliberazione n. 117/05)
AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 21 giugno 2005 Avvio di procedimenti per la formazione di provvedimenti di revisione delle
direttive dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in materia di condizioni
contrattuali di fornitura per i clienti del mercato vincolato elettrico e di
trasparenza dei documenti di fatturazione. (Deliberazione n. 117/05).
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 21 giugno 2005, Visti
la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE) relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE; la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n.
481/1995); il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/1999); la deliberazione dell'Autorita' 20 ottobre 1999, n. 158/99 (di seguito: deliberazione n. 158/1999); la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 1999, n. 200/1999 (di seguito: deliberazione n. 200/1999); la deliberazione dell'Autorita' 16 marzo 2000, n. 55/2000 (di seguito: deliberazione n. 55/2000); la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 05/2004 (di seguito: deliberazione n. 05/2004);
Considerato che
l'art. 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/1995, prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito
l'Autorita) emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori; l'art. 2, comma 12, lettera l), della legge n. 481/1995, assegna all'Autorita' la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento dei servizi dalla stessa regolati al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e la possibilita' di migliori scelte da parte degli utenti intermedi e finali; l'art. 2, comma 12, lettera m), della legge n. 481/1995, prevede che l'Autorita' valuti istanze, reclami e segnalazioni presentati dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalita' di esercizio degli stessi, ovvero procedendo alla revisione del regolamento di...
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