Profili contrattuali delle società di persone: forma, formalità e modificazioni

AutoreGiovanni Figà-Talamanca; Paolo Spada
Pagine33-69

Questo saggio riproduce il commento agli articoli 2251 e 2252 c.c. Predisposto per il Commentario al Codice Civile diretto da Francesco D. Busnelli, di prossima pubblicazione per i tipi della Giuffè di milano.

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@1. Forma del contratto e conferimento

L'enunciazione nell'art. 2251 c.c. del principio della libertà del "contratto sociale" da vincoli di forma, salve le forme richieste dalla natura dei beni conferiti, è, allo stesso tempo, ridondante e insufficiente.

Ê ridondante rispetto alle disposizioni sulla forma dettate con riguardo alla generalità dei contratti. Ê insufficiente perché anche il titolo del conferimento (e non solo la natura del bene conferito) genera vincoli di forma.

Le forme "richieste dalla natura dei beni conferiti" sono, infatti, quelle prescritte dall'art. 1350 c.c.: questa disposizione, al n. 9), si riferisce espressamente ai contratti di società, richiedendo la forma scritta ove si conferisca il godimento di beni immobili o di altri diritti immobiliari per un tempo eccedente nove anni o a tempo indeterminato.

D'altro canto, il conferimento "in proprietà", benché pensabile come una destinazione con effetti reali all'attività sociale, è, a più riprese e al pari di altre destinazioni diversamente designate, considerato dall'ordine vigente come equivalente al trasferimento (della proprietà del bene dal socio alla società): si pensi alla testuale soggezione alla formalità della trascrizione dei contratti di società, di associazione e di consorzio "con i quali si conferisce il godimento di beni immobili" quando la durata della formazione associativa eccede i nove anni o è indeterminata (art. 2643 nn. 10 e 11 c.c.), soggezione testuale che costringe, sistematicamente, il conferimento in proprietà nella previsione della trascrizione dei contratti che "trasferiscono la proprietà di beni immobili" (art. 2643 n. 1 c.c.); e, guardando alle novità legislative del 2003, all'esplicito riferimento alla trascrizione in caso di costituzione di patrimoni destinati qualora includano unità immobiliari (art. 2447-quinquies, 2º comma c.c.). Conseguentemente non sarebbe ragionevole mettere in dubbio che l'art. 1350 n. 1) - che detta, in generale, i requisiti di forma dei contratti che trasferiscono la proprietà di un bene immobile - si applichi anche al conferimento "in proprietà"1.

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L'alternativa tra "cose conferite in proprietà" e "cose conferite in godimento" (v. art. 2254 c.c.) non esaurisce, poi, la classe dei conferimenti in relazione ai quali può porsi un requisito di forma in ragione dell'oggetto; potrebbe essere oggetto di conferimento anche un diritto reale immobiliare diverso dalla proprietà: superficie, enfiteusi, usufrutto; ed è appena il caso di notare che il conferimento del diritto di usufrutto immobiliare non va annoverato tra i conferimenti di godimento (per i quali il requisito di forma opera solo in caso di durata ultranovennale o indeterminata): evidentemente, si tratta del conferimento (della titolarità) di un diritto reale, che si costituisce o si "trasferisce" in capo alla società (più esattamente: è destinato a servizio del programma sociale), soggetto pertanto alla forma di cui all'art. 1350 n. 2) indipendentemente dalla durata stabilita per la società.

Può ben darsi, poi, che siano conferiti diritti di servitù prediale: nel qual caso i requisiti di forma sono posti dall'art. 1350 n. 4). Infine potrebbe ipotizzarsi che il socio destini alla società un quota di contitolarità dei diritti reali immobiliari summenzionati: nel qual caso troverebbe applicazione l'art. 1350 n. 3) c.c.

Non sembra invece concepibile il conferimento dei diritti di uso e abitazione: non a caso essi sono imputabili solo a persone fisiche, titolando un'appartenenza di cose funzionale alla soddisfazione di bisogni finali come quello della casa e della alimentazione; sicché appaiono inidonei a titolare l'appartenenza di cose strumentali ad un'attività economica (v. art. 1024 c.c.).

Ricapitolando: i requisiti formali richiesti "dalla natura dei beni conferiti", come delineati dall'art. 1350 c.c., dipendono, in realtà, non solo dalla natura dei beni (nella specie: immobili) ma anche dal titolo del conferimento - sempre che il titolo sia compatibile con la funzione societaria. E in particolare, essendo un immobile oggetto del conferimento, vincoli di forma non si danno se la destinazione è personale e limitata alle utilità d'uso per una durata inferiore a nove anni, se il conferimento dell'immobile è - come si dice - in godimento personale infranovennale.

Per completezza si deve segnalare che specifici requisiti di forma sono prescritti nel codice della navigazione per gli atti relativi a diritti reali su navi e aeromobili (rispettivamente artt. 249 e 864 c.nav.).

Si osservi che nel contesto dell'art. 2251 c.c. si tratta della forma come requisito negoziale di validità, mentre restano estranee al campo di applicazione della disposizione in esame le ipotesi in cui la forma sia richiesta dalla legge per la prova del contratto: così qualora oggetto del conferimento sia un diritto di utilizzazione di opere dell'ingegno (art. 110 l.d.a.) o un complesso aziendale (art. 2556 comma 1 c.c.); in questi casi la legge non stabilisce che un limite al ricorso alla prova testimoniale2.

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Ancora: per determinati beni la forma scritta, pur non richiesta per la validità dell'atto, può essere necessaria per completare formalità pubblicitarie previste dalla legge; così quanto al conferimento di veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico; di diritti su brevetti o su marchi3; o di complessi aziendali, il cui trasferimento, sia a titolo di proprietà sia di godimento (e quale che sia la durata di quest'ultimo), è soggetto all'iscrizione nel registro delle imprese (art. 2556 comma 2 c.c.). Si tratta comunque di formalità pubblicitarie volte a rendere opponibile l'atto ai terzi, che non condizionano la validità e la piena efficacia del conferimento tra le parti4. Lo stesso si dovrebbe ritenere per il conferimento di partecipazioni in società a responsabilità limitata: il trasferimento ha effetto per la società partecipata solo con il deposito dell'atto di trasferimento in forma autentica5 presso il registro delle imprese (art. 2470 c.c.); ma, nonostante le chiare finalità di ordine pubblico della disposizione citata, gli adempimenti non sembrano condizionare l'efficacia dell'alienazione tra le parti6.

Qualche considerazione a sé merita la disposizione introdotta con la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria per il 2005), che all'art. 1, comma 346, Page 36 sancisce la nullità dei "contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati", "se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati". Si tratta di una norma dettata con evidenti finalità di contrasto all'evasione fiscale relativa ai contratti di locazione, che per la sua formulazione sembrerebbe, peraltro, interessare anche il contratto di società in quanto costituivo di "diritti relativi di godimento di unità immobiliari ovvero loro porzioni"7. Si deve tuttavia osservare che tale nuova ipotesi di nullità riguarda solo gli atti per i quali è previsto l'obbligo di registrazione, ai sensi del d.p.r. n. 131 del 1986 (t.u. imposta di registro), obbligo che ricorre in linea di principio per tutti gli atti formati per iscritto, nonché per soli contratti verbali di locazione immobiliare e cessione o affitto di azienda.

Per quanto qui interessa, la nullità introdotta dalla nuova disposizione potrebbe colpire i contratti con cui siano conferiti in società "diritti relativi di godimento di unità immobiliari o di loro porzioni"; ma solo quando tali contratti siano soggetti a registrazione in termine fisso, cioè solo quando siano stipulati per iscritto. Sono invece esenti da registrazione i contratti di società conclusi verbis o factis, anche quando prevedano il conferimento di immobili in godimento, sui quali pertanto non incide la nuova disposizione.

Ne risulta che un contratto di società che preveda il conferimento di immobili in godimento è valido se concluso verbalmente (non essendo soggetto a registrazione), mentre lo stesso contratto sarebbe nullo se stipulato per iscritto e non registrato. Si rileva, inoltre, che sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti di "regolarizzazione di società di fatto" (t.u. imposta di registro, tariffa, art. 4 lett. e): sicché qualora nella società da regolarizzare fosse stato conferito in godimento un immobile, il contratto verbale originariamente valido diventerebbe nullo in seguito alla regolarizzazione, ove non si provveda tempestivamente alla registrazione dell'atto.

In generale si può osservare che la "nullità" di cui al citato art. 1 comma 346 della legge n. 311 del 2004, poiché colpisce i contratti ivi indicati solo quando non siano stati assolti gli obblighi relativi all'imposta di registro, non risale ad un vizio relativo alla forma negoziale, ma sopravviene alla stipula del contratto, dopo la scadenza del termine per la richiesta di registrazione; sicché il contratto, originariamente valido ed efficace, diventerebbe nullo in un momento successivo. Per evitare l'aporia sistematica, potrebbe allora proporsi di ravvisare nella registrazione una condizione legale di efficacia: se alla richiesta di registrazione si provveda anche tardivamente Page 37 (oltre all'imposta saranno allora dovute le sanzioni amministrative previste dalla legge), il contratto acquisterebbe efficacia fin dalla sua formazione8. Ma anche espunta questa nullità dall'ambito delle nullità contrattuali di cui agli articoli 1418 ss. c.c., qualcosa non torna. Infatti, l'art. 1 della legge 311 del 2004, al comma 342, prevede che "in caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi...

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