Riflessioni sulla giustizia contrattuale fra redistribuzione sociale ed efficienza economica

AutoreLorenzo Scarano
Pagine61-92
61
rivista di diritto privato Saggi e pareri
1/2014
Riessioni sulla giustizia contrattuale
fra redistribuzione sociale
ed ecienza economica
di Lorenzo Scarano
SOMMARIO: 1. L’occasione della riessione: la sospensione dei mutui come misura di
giustizia sociale. – 1.1. Spunti di valutazione a valle dell’intervento legislativo. – 2.
Le ultime evoluzioni del diritto dei contratti. – 2.1. Fini e tecniche normative per i
cosiddetti “contraenti deboli”. – 2.2. Alle prese con un valore potenzialmente tiranno.
– 3. Il dicile connubio fra mercato e solidarietà nel diritto del lavoro. – 3.1. Di
fronte ad un valore non negoziabile. – 3.2. Le recenti tendenze ‘deregolative’ nella
disciplina dei rapporti di lavoro. – 4. Giustizia contrattuale, giustizia commutativa
e giustizia distributiva.
1. Il lavoro, la casa e la terra: la storia dell’Italia moderna ci insegna che sono
questi i beni che consentono una prima realizzazione della dignità della persona; in
vista di queste esigenze fondamentali anche la cultura giuridica ha progressivamente
edicato il carattere sociale del Diritto del Novecento.
Non è certamente questa la sede per ripercorrere le tappe di uno straordinario
processo che ha lentamente rivoluzionato il volto della giuridicità, segnando il mu-
tamento del soggetto giuridico di riferimento: dall’individuo astratto dalle connes-
sioni sociali alla persona intimamente legata alle sue esigenze materiali1.
Una recente misura normativa, però, consente di evidenziare un dato comune
dell’intervento statuale nella disciplina dei rapporti economici: le norme sui contrat-
ti (e sui prezzi) imposti, la disciplina vincolistica dei rapporti che coinvolgono il col-
tivatore diretto, l’attuario di fondi rustici e il conduttore di immobili urbani (ad
uso abitativo e non) – oltre al diritto del lavoro – attestano come il tendenziale obiet-
tivo della giustizia sociale sia stato perseguito con la posizione di regole eteronome
che assumono il mercato «quale luogo di uno scambio per denizione ineguale ed
ingiusto» per procedere ad una riallocazione della ricchezza in maniera conforme a
«postulati minimi di giustizia sociale, eguaglianza sostanziale e dignità personale»2.
1 In ragione di ciò, è viepiù inutile indugiare in rassegne bibliograche che denuncerebbero solo la loro arbi-
trarietà, visto lo sterminato dibattito sviluppatosi in dottrina.
2 C. Camardi, Tecniche di controllo dell’autonomia contrattuale nella prospettiva del diritto europeo, in Europa dir.
62
Saggi e pareri rivista di diritto privato
1/2014
Il riferimento è ai commi 48 e 49 dell’art. 3 della legge n. 92 del 2012 (c.d. “riforma
Fornero”) che – passati quasi inosservati3 – contengono interessanti disposizioni ‘in
soccorso’ di situazioni nanziarie (e familiari) che mettono a rischio il bene “casa”. In
verità, già nel 2007 la legge n. 244 era intervenuta sul punto, approntando un sistema
di tutela a favore di quanti non fossero più in grado di onorare le rate dei mutui con-
tratti per l’acquisto della prima abitazione. Le disposizioni contenute nei commi 475-
480 dell’art. 2 della c.d. “legge nanziaria per il 2008”, dopo aver istituto presso il
Ministero dell’economia e delle nanze il “Fondo di solidarietà per i mutui per l’acqui-
sto della prima casa”4, prevede la possibilità per i contratti di mutuo riferiti all’acquisto
di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, la facoltà di
chiedere la sospensione del pagamento delle rate con relativa proroga ex lege del con-
tratto5 nei seguenti limiti: a) per non più di due volte; b) per un periodo massimo
complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell’esecuzione del contratto. In
caso di accoglimento della richiesta, la durata del mutuo e delle rate viene prorogata
dello stesso periodo, al termine del quale il pagamento riprende con gli importi e le
scadenze originariamente concordati, «salvo diverso patto eventualmente intervenuto»
(art. 2, co. 476), nalizzato alla rinegoziazione delle condizioni del contratto.
La condizione essenziale per l’accesso al benecio, nell’originaria formulazione del
comma 479, era la circostanza che il mutuatario doveva dimostrare «di non essere in
grado di provvedere al pagamento delle rate» (comma 479). A tal proposito, il 21
giugno 2010 il Ministero dell’Economia e delle Finanze è intervenuto ad emanare il
D.M. attuativo delle disposizioni, stabilendo che sono considerati soggetti benecia-
ri i contraenti un mutuo di importo non superiore ai 250 mila euro annui, in am-
mortamento da almeno un anno, e con ISEE non superiore ai 30 mila euro. Nello
specico, è l’art. 2, comma 3 che individuava gli “eventi protetti”: «a) perdita del
posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro
parasubordinato o assimilato, con assenza non inferiore a tre mesi di un nuovo rap-
priv., 2008, p. 250: «la disciplina autoritativa che contraddistingue tali tipologie contrattuali è testimonianza»
di una ratio «funzionale non a meri obiettivi di protezione, bensì a più intensi obiettivi di giustizia distributiva,
in ragione dei quali il contratto autoritativamente “corretto” è in grado a sua volta di correggere il mercato».
3 Sull’esegesi delle disposizioni richiamate v. P. Albi, Sospensione dei mutui e cessazione dei rapporti di lavoro, in P.
Chieco (a cura di), Flessibilità e tutele nel lavoro. Commentario alla legge n. 92 del 2012, Bari, 2013, p. 795 ss.
ed il mio La sospensione dei muti: una controversia misura di giustizia sociale nella riforma Fornero, in Riv. dir. sic.
soc., 2013, p. 583 ss.
4 Con la funzione di assolvere al pagamento dei costi delle procedure bancarie e delle spese notarili necessari
per la sospensione del mutuo, su richiesta del mutuatario che ottiene la proroga del pagamento delle rate
(combinato disposto commi 478 e art. 3, comma 1 D.M. 21 giugno 2010).
5 S. Rizzo, La disciplina della sospensione legale dei nanziamenti nei recenti interventi del legislatore a livello
nazionale e a livello regionale, in S. Bonfatti, G. Falcone (a cura di), La ristrutturazione dei debiti civili e
commerciali, Milano, 2008, p. 303 ss., che si soerma anche su consimili misure, attuate in occasione del
sisma che ha colpito l’Abruzzo nell’aprile 2009.
63
rivista di diritto privato Saggi e pareri
1/2014
porto di lavoro; b) morte o insorgenza di condizioni di non autosucienza di uno dei
componenti il nucleo familiare, nel caso in cui questi sia percettore di reddito per
almeno il 30 per cento del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare do-
miciliato nell’abitazione del beneciario6; c) pagamento di spese mediche o di assi-
stenza domiciliare documentate per un importo non inferiore a 5 mila euro annui; d)
spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funziona-
le dell’immobile oggetto del mutuo7, sostenute per opere necessarie e indieribili per
un importo, direttamente gravante sul nucleo familiare domiciliato nell’abitazione
del beneciario, non inferiore a 5 mila euro; e) aumento della rata del mutuo, rego-
lato a tasso variabile, rispetto alla scadenza immediatamente precedente, direttamen-
te derivante dalle uttuazioni dei tassi di interesse, di almeno il 25 per cento in caso
di rate semestrali e di almeno il 20 per cento in caso di rate mensili»8.
La possibilità di ottenere la sospensione delle rate con proroga del mutuo, inol-
tre, era esclusa in relazione ai contratti per cui era già stato avviato dall’istituto cre-
ditizio «il procedimento esecutivo per l’escussione delle garanzie» (comma 477), da
intendersi iniziato – a mente del modello allegato al D.M. – con l’avvenuta notica
dell’atto di precetto ai sensi dell’art. 491 c.p.c.
Ebbene, la riforma Fornero – nell’ampia prospettiva di rivisitare la disciplina dei
contratti di lavoro e degli ammortizzatori sociali – è intervenuta a ridenire presup-
posti e limiti di accesso alla sospensione del pagamento dei mutui per l’acquisto
della prima casa, puntellando le disposizioni contenute nella legge del ’07.
Oltre ad alcune modiche secondarie9, è stato introdotto all’art. 2 il comma 476-
bis, che estende il meccanismo sospensivo anche ai mutui: a) oggetto di operazioni
di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione dei credi-
ti di cui alla n. 130/1990; b) erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell’art.
120-quater del c.d. “T.U.B.” (d.lg. n. 385/1993), se ed in quanto costituenti mutui
di nuova erogazione; c) che hanno già fruito di altre misure di sospensione purché
6 Con rinvio all’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992.
7 Ivi comprese gli esborsi sostenuti per spese condominiali.
8 Come si legge dal modello della domanda per l’ammissione al benecio, sono «esclusi dall’intervento i
contratti di lavoro dipendente a tempo determinato, i contratti di apprendistato, i contratti di agenzia e
comunque di tipo autonomo/imprenditoriale … la sospensione del rapporto di lavoro per Cassa Integrazio-
ne o istituti assimilabili non costituisce titolo per l’accesso al Fondo». Quanto, invece, alle dimissioni per
giusta causa, tale forma di recesso è considerato requisito utile per accedere al benecio solo ove «risulti da
sentenza o da altro atto trasattivo [n.d.r.: è il termine contenuto nella domanda] bilaterale (tale atto dovrà
contenere il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le
dimissioni del lavoratore e dovrà essere prodotto in originale)».
9 Due aggiunte conclusive ai commi 475 e 476, rispettivamente nalizzate a contenere l’operatività del Fondo
«nei limiti delle risorse disponibili e no ad esaurimento delle stesse» ed a precisare come la «sospensione
non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di ga-
ranzie aggiuntive».

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT