DETERMINAZIONE 5 dicembre 2001 - Contratto di sponsorizzazione. (Determinazione n. 24)

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI DETERMINAZIONE 5 dicembre 2001 Contratto di sponsorizzazione. (Determinazione n. 24).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Premesso che

sono pervenuti all'Autorita' numerosi quesiti riguardanti la possibilita' di utilizzare, nell'ambito della normativa sui lavori pubblici, la disciplina inerente il contratto di sponsorizzazione.

Considerato in fatto.

In particolare un quesito si riferisce alla possibilita' per una amministrazione comunale di affidare ad un'associazione appositamente costituita, la progettazione, esecuzione, direzione lavori e collaudo degli interventi di ristrutturazione e adeguamento alle vigenti normative in materia di contenimento di consumi energetici, eliminazione barriere architettoniche, nonche' in materia di sicurezza, di un immobile di proprieta' del comune, adibito a teatro, per un importo di lavori pari a circa 18 miliardi.

Detta associazione, costituita da privati, prevede, ai sensi del proprio statuto, tale attivita' quale precipua ed unica finalita', e si assumerebbe per intero gli oneri finanziari, sulla base della consegna temporanea dell'immobile stesso con obbligo di restituzione, previa stipula di relativa garanzia fideiussoria.

Ritenuto in diritto.

Il soggetto richiedente ritiene che il fondamento giuridico correlato alla fattispecie oggetto della richiesta di parere possa essere individuato nell'art. 119 del testo unico, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, inerente il contratto di sponsorizzazione e ipotizza che la consegna temporanea del bene con l'obbligo di restituzione ad avvenuta sua ristrutturazione possa avvenire sulla falsariga dell'istituto della vendita di cosa futura di cui all'art.

1472 del codice civile.

Al riguardo, tuttavia, va evidenziato che l'istituto giuridico della vendita di cosa futura attiene a ben diversa fattispecie, infatti il presupposto fondamentale della vendita di cosa futura e' che si tratti di un bene che la pubblica amministrazione acquisisce da altro soggetto giuridico, mentre nel caso di specie si e' in presenza di un immobile di proprieta' pubblica sul quale il soggetto privato offre di eseguire attivita' di progettazione, direzione lavori, collaudo ed opere di ristrutturazione e manutenzione chiedendo come controprestazione la sponsorizzazione del proprio nome.

Peraltro, in via generale, come ha affermato lo stesso giudice amministrativo l'istituto della vendita di cosa futura puo'...

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