Concessione della proroga del trattamento di integrazione salariale, per contratto di solidarieta', ai sensi dell'articolo 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, in favore dei soci di alcune societa' cooperative. (Decreto n. 37757).

IL DIRETTORE GENERALE

degli ammortizzatori sociali

e degli incentivi all'occupazione

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 328 del 24 novembre 2003 e l'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1996, n. 67, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, art. 6, della citata legge 28 novembre 1996, n. 608;

Considerato, tuttavia, che da una verifica effettuata con l'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., risulta che le disponibilita' finanziarie preordinate alla concessione del beneficio di cui al citato art. 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, sono state totalmente impiegate;

Ritenuto, conseguentemente, di non poter ulteriormente autorizzare il predetto Istituto a corrispondere il particolare beneficio previsto dalla disposizione sopra richiamata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale del 20 agosto 2002, n. 31445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2002, concernente i criteri per la concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, contratti collettivi nazionali denominati «contratti di solidarieta»;

Visto l'art. 25, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha esteso l'applicazione delle disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223, e 5 novembre 1968, n. 1115, al personale dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario;

Visto l'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 7-duodecies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 34704 del 2 settembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2004, reg. n. 5, foglio n. 268;

Considerato che con il predetto provvedimento era stata impegnata la somma di Euro 26.017.821,00, a carico del Fondo per l'occupazione, finalizzata alla concessione degli ammortizzatori sociali ai lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti...

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