Conformità al contratto e sistema di tutele

AutoreAmarillide Genovese
Pagine75-104

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@1. Il ripristino della conformità …tra vecchi e nuovi scenari

Il concetto di conformità al contratto segna il superamento della distinzione tra le categorie dei vizi occulti, mancanza di qualità e consegna di aliud pro alio, specialmente dal punto di vista delle condizioni e dei termini per l’attivazione delle tutele. Ma il giudizio di conformità si avvale in linea di massima di criteri e indicazioni rinvenienti dalla complessa prassi giurisprudenziale su vizi e difetti di qualità del bene compravenduto (qualità essenziale, destinazione economico-sociale del bene compravenduto, idoneità all’uso tipico o prefigurato, etc.), completati e “rinnovati” dalla previsione della rilevanza del messaggio pubblicitario come parametro di responsabilità del venditore.

L’apporto realmente innovativo della Novella per il nostro diritto interno si rinviene nel sistema dei rimedi attivabili dal consumatore in caso di prestazione difforme, specialmente incentrato sul ripristino della conformità, attraverso la riparazione o la sostituzione del bene1.

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Ai sensi dell’art. 1519 quater, comma 1, “il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene”. La formulazione letterale conferma la natura di regole di responsabilità della disciplina di fonte comunitaria, che assegna rilevanza centrale all’adempimento dell’obbligo di conformità del bene consegnato alle qualità proprie del tipo di prodotto acquistato2.

Il tratto qualificante della normativa è il riconoscimento del diritto al “ripristino della conformità”, mediante la riparazione o la sostituzione del bene, regolato dall’art. 1519 quater, commi 1-6. D’altra parte, proprio la mancata previsione di un’azione del compratore diretta all’esatto adempimento ha sempre costituito argomento centrale per “isolare” i rimedi redibitori della garanzia per vizi dalle forme di tutela proprie dell’inadempimento.

L’ostacolo concettuale si rinveniva nella considerazione della causa della vendita o nella considerazione della natura della prestazione del venditore (di dare e non di fare), più che nella chiarezza delle regole codicistiche in tema di garanzia3. La giurisprudenza di legittimità ha negato al compratore di cosa viziata il diritto all’eliminazione dei difetti, ora argomentando che “l’obbligazione principale del venditore non ha per oggetto – neppure in via sussidiaria – un facere relativo alla materiale struttura della cosa venduta”4, ora precisando il carattere accessorio delle obbligazioni elencate nell’art. 1476 cod. civ., volte solo ad assicurare la piena disponibilità giuridica ed economica della cosa (“il nesso di corrispettività intercorre tra l’obbligazione di consegna e quella di pagamento del prezzo”)5.

La premessa teorica è che il contenuto significativo della posizione del venditore esaurisce la propria rilevanza sul piano delPage 77 trasferimento della titolarità del diritto, non potendo estendersi a comportamenti ulteriori volti a realizzare ovvero a ripristinare un determinato “modo d’essere della cosa”6. Premessa e soluzioni coerenti ad un contesto economico e sociale che esprime un modello di vendita concepito come “affare individuale”, caratterizzato dalla peculiarità dell’oggetto, in cui il ruolo del proprietario-venditore non può che limitarsi al trasferimento del dominio. Il contesto di riferimento incentrato sull’attribuzione traslativa di un bene “esterno” alla sfera d’azione del venditore, sostanzia e giustifica la esclusione di ogni rimedio di tipo satisfattivo. La garanzia della immunità da vizi della cosa venduta non si propone allora di soddisfare “l’aspettativa di prestazione del contraente”, quanto di riequilibrare i termini dello scambio per via delle restituzioni (restituzione della cosa, riduzione del prezzo)7.

L’avvento della produzione e della commercializzazione di massa altera significativamente ruoli e modelli di scambio8. La vendita “isolata” caratterizzata dalla specificità dell’affare – in cui l’interesse del compratore si rivolge ad un bene specifico e tende innanzitutto all’acquisizione della proprietà – “recede” rispetto al modello di vendita mobiliare di massa che esprime l’interesse all’utilizzazione di un tipo di bene piuttosto che alla titolarità di una struttura precisata9.

Inserita in tale contesto, la direttiva comunitaria 99/44 assume rilevanza centrale perché propone una complessa e differente valutazione degli interessi economici del compratore e dunque delle utilità che il venditore deve procurare. Il modello di vendita comunitario “avente ad oggetto beni di consumo, tendenzialmente seriali e fungibili, inserito in un processo distributivo organizzato, e connotato da fenomeni di integrazione tra produttore e distributore”10 riconosce rilevanza essenziale al ruolo “professionale” del vendito-Page 78re, obiettivamente in grado di assicurare la regolarità qualitativa dell’attribuzione11. La consapevolezza del profilo funzionale concreto dell’operazione economica “vendita dei beni di consumo” consente di ridimensionare il discorso sulla incompatibilità logica di una obbligazione di conformità al contratto (“concepita la regolarità qualitativa dell’attribuzione come risultato rientrante nella sfera di controllo del venditore”)12 e riconoscere la specificità delle tecniche rimediali disegnate dalla Novella. Il ripristino della conformità è misura satisfattiva che prescinde dalla colpa del debitore essendo questi tenuto ad adempiere per il solo fatto che la prestazione è oggettivamente possibile13.

L’approccio rimediale della riforma in qualche misura svaluta la logica “traslativa pura”14 che sostanzia e condiziona le ricostruzioni della prestazione dell’alienante nel modello di compravendita codificato15. Nella disciplina della Novella il trasferimento del diritto appare dato neutro, comunque offuscato dalla centralità della consegna, quale momento che segna il soddisfacimento dell’interesse del compratore al conseguimento della disponibilità materiale del bene. In un sistema di produzione di massa, l’interesse del compratore non è rivolto alla titolarità formale della proprietà di un bene individuato nella sua specificità quanto alla disponibilità e all’uso di un tipo o modello di bene identificato in ragione delle sue caratteristiche funzionali16.

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Il nucleo degli interessi attuati con la vendita non è più ricostruibile secondo lo schema dell’acquisizione del diritto quale risultato principale e del conseguimento della disponibilità materiale quale risultato accessorio17. Pertanto anche la “garanzia” del venditore e il regime del rischio non possono essere più declinati secondo le articolazioni della vicenda traslativa. Sembra quindi mutata la prospettiva dall’idea del “bene trasferito-oggetto di garanzia” a quella del “bene idoneo-oggetto di obbligazione (di consegna)”18.

Se per un verso il nodo della qualificazione concettuale delle forme di tutela disegnate dalla direttiva deve “fare i conti”19 con un modello normativo definito e puntuale che iscrive il rimedio del ripristino della conformità entro un sistema “allargato” di tutelePage 80 sinallagmatiche20, dall’altro, una attenta riconsiderazione sia di soluzioni applicate sia di indici normativi che con specifico riguardo a determinati sotto - tipi di vendita, hanno smentito la decisa esclusione delle tutele satisfattive dall’ambito delle regole di garanzia, possono assumere una specifica valenza interpretativa per riconoscere la specialità dei “nuovi rimedi”.

La tutela specifica riconosciuta al compratore nella giurisprudenza sulle vendite di beni da costruire in qualche modo anticipa la nozione comunitaria di “contratti per la fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre”. La regola giurisprudenziale che ammette nei confronti del venditore-costruttore la pretesa dell’acquirente “diretta ad ottenere un comportamento identico o,

comunque, sostanzialmente omogeneo a quello dovuto”21, conferma la rilevanza della “tendenziale diversità del tipo codificato”22 e per tale via giustifica il rimedio satisfattivo23.

Analoga considerazione può svolgersi con riguardo agli interventi ripristinatori sul bene generalmente ammessi ex art. 1512Page 81 cod. civ. (garanzia di buon funzionamento) “in presenza di un’organizzazione economica in grado di operare sul bene”24.

Nelle ipotesi delineate il fondamento della tutela satisfattiva è desunto dall’applicazione analogica di norme subsettoriali che assegnano specifica rilevanza alle caratteristiche dell’operazione economica che non consentono di esaurire la responsabilità del venditore nella prestazione traslativa.

Il rilievo è stato perfettamente colto nelle previsioni di diritto internazionale uniforme che generalizzano il diritto alla sostituzione e alla riparazione dei beni nelle vendite di impresa (art. 46, Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci) e da ultimo nella direttiva comunitaria sulle vendite ai consumatori25.

La verifica dei tratti di specialità delle nuove regole si rivela essenziale nella misura in cui le stesse risultano disegnate per una generale applicazione ai contratti di permuta, di somministrazione,Page 82 d’appalto e d’opera e a tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre. Il tratto comune ai tipi contrattuali regolati dalla Novella si rinviene nel profilo funzionale della causa di consumo26, che giustifica e restituisce significazione alla obbligazione di consegnare beni conformi al contratto e quindi alle tecniche rimediali volte ad assicurarne l’adempimento.

Se le regole dell’appalto già rivelano la “contiguità” tra il contenuto della prestazione dovuta e quello della garanzia, allora l’equiparazione delle discipline operata dalla Novella segna la ridefinizione del contenuto dell’impegno contrattuale del venditoreappaltatore, nel senso di accentuare il profilo del risultato oggettivo che si deve garantire al...

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