DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2003 - Approvazione del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.aper il triennio 2003-2005

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva; Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10; Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223; Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483; Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994, che ha approvato e reso esecutiva la convenzione stipulata in data 24 marzo 1994 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, converito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo; Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2001, che ha approvato il contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il periodo 2000-2002; Considerato che occorre adottare un nuovo contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il periodo 1 gennaio 2003-31 dicembre 2005; Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza generale del 6 dicembre 2002; Visto il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi reso nella seduta del 21 gennaio 2003; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2003; Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto

Art. 1.

  1. E' approvato l'annesso contratto di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il periodo 1 gennaio 2003-31 dicembre 2005.

Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi' 14 febbraio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Gasparri, Ministro delle comunicazioni Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Comunicazioni, foglio n. 127

Allegato

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI E LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

Visto l'art. 3 della convenzione tra lo Stato e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, di seguito denominata "convenzione", che rinvia per l'integrazione di essa ad un contratto di servizio di durata triennale e ne individua l'oggetto; Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 650, che ha fatto salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici conseguiti dal citato art. 3 della convenzione; Visto l'art. 1, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122; Visto il messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere in data 23 luglio 2002; Accertato che la scadenza del contratto di servizio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001 e' fissata al 31 dicembre 2002; Ritenuta, pertanto, la necessita' di stipulare un nuovo contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni, di seguito denominato "Ministero", in persona del segretario generale pref.

Vittorio Stelo, e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., di seguito denominata "RAI", con sede in Roma, legalmente rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione prof. Antonio Baldassarre, all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione della RAI, si conviene e si stipula quanto appresso.

Capo I

Principi generali

Art. 1.

Missione del servizio pubblico radiotelevisivo

  1. Il presente contratto di servizio stabilisce per il triennio 2003-2005 i diritti e gli obblighi della RAI, nel rispetto dei diritti e delle liberta' garantiti dalla Costituzione, delle norme di legge e di regolamento in materia di radiodiffusione e di telecomunicazioni, del diritto comunitario, degli accordi internazionali, delle norme tecniche vigenti e della convenzione, in conformita' con gli indirizzi impartiti dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

  2. Il contratto ha ad oggetto l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale, i contenuti editoriali, i servizi tecnologici per la produzione e per la trasmissione del segnale, la gestione economico-finanziaria e i sistemi di controllo e di monitoraggio; individua, altresi', i criteri di determinazione del finanziamento da canone valevoli per la durata del triennio.

  3. Le parti, di comune accordo, riconoscono quali compiti prioritari del servizio pubblico radiotelevisivo: garantire la liberta', il pluralismo, l'obiettivita', la completezza, l'imparzialita' e la correttezza dell'informazione; favorire la crescita civile ed il progresso sociale; promuovere la cultura, l'istruzione e la lingua italiana; salvaguardare l'identita' nazionale e locale; garantire servizi di utilita' sociale; estendere alla collettivita' i vantaggi delle nuove tecnologie trasmissive; assicurare, inoltre, una programmazione equilibrata e varia in grado di mantenere il livello di ascolto idoneo per l'adempimento delle funzioni e garantire il raggiungimento della qualita' dell'offerta nell'insieme dei generi della programmazione.

  4. Per l'assolvimento di tali compiti la RAI si impegna, con le modalita' e le condizioni stabilite nel presente contratto, a

    offrire un'ampia gamma di programmi televisivi, radiofonici e multimediali, diretti alla totalita' degli utenti, riservando, in tutte le fasce orarie anche di maggiore ascolto, un adeguato e proporzionato numero di ore di trasmissione all'informazione, educazione, formazione, promozione culturale; promuovere le capacita' produttive, imprenditoriali, creative e culturali nazionali, regionali e locali, favorendo lo sviluppo dell'industria nazionale audiovisiva e contribuendo alla crescita del sistema produttivo europeo; favorire l'accesso alla programmazione fondato sul principio della pari opportunita', nel piu' rigoroso rispetto della dignita' e della centralita' della persona nonche' delle culture delle diversita'; dedicare ai minori trasmissioni che tengano conto delle esigenze e della sensibilita' della prima infanzia e dell'eta' evolutiva, realizzando, comunque, nella generale programmazione ed in relazione all'orario di trasmissione, un rigoroso controllo a loro tutela; favorire la ricezione dell'offerta televisiva, radiofonica e multimediale dei disabili sensoriali; assicurare la diffusione di programmi televisivi e radiofonici speciali per l'estero al fine di favorire la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo e per garantire un adeguato livello di informazione delle comunita' italiane all'estero; rispettare le norme di legge e di regolamento riguardanti la trasmissione televisiva di eventi considerati di particolare rilevanza per la societa'; valorizzare le culture locali e l'informazione regionale anche attraverso il potenziamento delle strutture periferiche dei centri di produzione, qualora cio' sia ritenuto necessario da parte della RAI; dedicare una specifica programmazione alle minoranze linguistiche; effettuare servizi speciali per la diffusione di informazioni riguardanti le condizioni del traffico e della viabilita'; assicurare la qualita' del segnale televisivo e radiofonico e la massima copertura del territorio; garantire la conservazione e la valorizzazione degli archivi storici dei programmi; sperimentare tecnologie innovative anche al fine di promuovere lo sviluppo industriale del Paese nonche' l'introduzione delle nuove tecnologie trasmissive, accelerando ed agevolando la conversione alla trasmissione in tecnica digitale terrestre; improntare la gestione economico-finanziaria a criteri di efficienza e di economicita' al fine di garantire una adeguata redditivita' del capitale che consenta il progressivo avvicinamento ai parametri economico-finanziari di mercato; predisporre un sistema di contabilita' separata allo scopo di distinguere i costi delle attivita' del servizio pubblico radiotelevisivo, quelli delle prestazioni a corrispettivo stipulate con altre amministrazioni e quelli delle attivita' previste dall'art.

    5 della convenzione, con modalita' che consentano di verificare che le risorse di derivazione pubblica siano destinate unicamente all'attivita' di servizio pubblico; individuare un sistema di conoscenza del mercato, di valutazione della qualita' della programmazione, di monitoraggio del rapporto tra domanda e offerta, per l'elaborazione e la comunicazione dei risultati di certificazione della qualita' con particolare attenzione ai metodi di analisi ed ai criteri di verifica.

    Art. 2.

    La qualita' dell'offerta

  5. La RAI si impegna ad assicurare, nell'arco di tutta la programmazione radiofonica e televisiva, a prescindere dal genere e dalla fascia oraria, una diffusa qualita' dell'offerta. In particolare, la RAI si obbliga a

    rispettare e soddisfare le esigenze degli...

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